Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24583 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24583 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 19210-2009 proposto da:
MONTEROSSI MAURIZIO MNTMRZ49T06A736Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XXI APRILE 11, presso ER

FZ29E5-1521’avvocato MORRONE CORRADO, (STUDIO ROMANO PANUNZIO), rappresentato e difeso dall’avvocato
MORRONE LUIGI, g iusta dele g a in atti;
– ricorrente –

2013
2683

contro
SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO, TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 31/10/2013

nonchè contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 1251/2008 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/08/2008
R.G.N. 2511/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato MORRONE LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
i

PORTOGHESI, 12 (Atto di Costituzione del 22/10/2009);

r.g.n.19210/2009 Monterossi Maurizio c/Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri
ud 25/9/2013

i.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 28 agosto 2008, rigettava il
gravame svolto da Monterossi Maurizio avverso la sentenza di primo grado che,
in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario
generale del Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, aveva rigettato la domanda del Monterossi tendente ad ottenere la
corresponsione degli interessi sulle maggiori somme derivate dalla ricostruzione
della carriera, con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa.

2. Per la Corte territoriale, premesso che si verteva in tema di ritardato pagamento
del miglior trattamento economico conseguente alla ricostruzione della carriera
di un pubblico dipendente mediante reinquadramento in diversa qualifica, con
effetto retroattivo (decreto di reinquadramento nella IX qualifica funzionale del
30 agosto 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 1987), riteneva gli accessori del
credito per le differenze retributive, tra quanto percepito effettivamente e quanto
spettante, decorrenti dal momento in cui la fattispecie era venuta in essere in
tutti gli elementi costitutivi (il 1° dicembre 2000, data del decreto del Segretario
generale del Consiglio di Stato che disponeva il pagamento delle predette
differenze retributive).
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Monterossi Maurizio,
affidato a due motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario
generale del Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo della Calabria sono
rimasti intimati.

Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione di legge
(art.1219 c.c., art. 2 L.78/1986, art. 20 d.P.R. 266/1987), censura la sentenza
impugnata per non avere la Corte territoriale attribuito, sulle somme
corrispostegli in virtù dell’inquadramento nella qualifica superiore, gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della domanda in sede
amministrativa. Assume il ricorrente che l’inquadramento nella IX qualifica
funzionale trova la sua fonte non nell’applicazione dello ius superveniens, sibbene
nella normativa già esistente al momento della domanda in sede amministrativa
per il riconoscimento della qualifica corrispondente alla posizione funzionale,

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Svolgimento del processo

266 del 1987, art. 20, prima estrinsecazione dei predetti profili professionali,
sicché al momento della proposizione della domanda amministrativa già
sussistevano tutti gli elementi costitutivi della pretesa, anche ai fini della
decorrenza degli accessori del credito retributivo. Assume, infine, che nella
specie veniva in considerazione la mora automatica ai sensi dell’art. 1219,
secondo comma, nn. 2 e 3, c.p.c. per i seguenti profili: 1) per la scadenza del
termine previsto dall’art. 2 L.241/90 per la formazione del silenzio rifiuto
dell’Amministrazione sulla prima istanza di inquadramento nella qualifica
superiore; 2) perché il rigetto della domanda, successivamente annullato dal
giudice amministrativo, configura dichiarazione scritta di non voler adempiere la
propria obbligazione.
5.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la
Corte di merito omesso di pronunziare sul motivo di gravame imperniato sul
diritto agli accessori del credito retributivo a decorrere dalla data del
provvedimento dell’Amministrazione di riconoscimento della IX qualifica (30
agosto 2000) e non già, come ritenuto dalla Corte di merito, dal 1° dicembre
2000, data del decreto con il quale veniva disposto il pagamento delle differenze
retributive.

6;

Occorre premettere, al fine di delineare il quid disputandurn, che la sentenza
impugnata, come già evidenziato nell’illustrazione dello storico di lite, evoca
decisione di rigetto, in prime cure, della domanda azionata con riferimento alla
pretesa corresponsione degli interessi sulle maggiori somme derivanti dalla
ricostruzione della carriera, e tanto si evince dal tenore dello svolgimento del
processo cui segue motivazione, oltremodo sintetica, di totale conferma della
sentenza impugnata.

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Così delimitato il therna decidendurn del giudizio di gravame, va rimarcato che il
ricorrente nessun mezzo d’impugnazione ha, al riguardo, dispiegato e
puntualmente introdotto in questa sede di legittimità dolendosi di un’omessa

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sicché il ritardo nel riconoscimento della qualifica (all’esito di un annoso
contenzioso innanzi ai giudici amministrativi) doveva ritenersi imputabile
esclusivamente all’Amministrazione, costituita in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.,
fin dalla presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della
qualifica cui egli aveva effettivamente diritto. Ciò in quanto la legge n.186 del
1982 imponeva un vero e proprio riconoscimento della carriera del personale
appartenente al Comparto Consiglio di Stato-T.A.R. con decorrenza dal 1°
gennaio 1978, e il diritto all’inquadramento nella nuova IX qualifica funzionale
era sorto con l’entrata in vigore della legge n. 78 del 1986, istitutiva della predetta
qualifica funzionale, e delle disposizioni di attuazione introdotte con il d.P.R. n.

pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, e della nullità della decisione
derivante dalla relativa omissione.

9. In linea generale osserva il Collegio che in tema di reinquadramento retroattivo
del pubblico dipendente in qualifica superiore, nel caso in cui il diritto
patrimoniale del dipendente trovi fonte direttamente in un provvedimento
amministrativo, l’esigibilità del credito retributivo è ancorata alla data del
provvedimento amministrativo, ancorché questo abbia efficacia retroattiva, e da
tale data decorrono, pertanto, gli accessori sui crediti vantati dal dipendente nei
confronti dell’amministrazione di appartenenza.
10. Ciò perché il reinquadramento retroattivo del pubblico dipendente in qualifica
superiore comporta la necessaria rideterminazione della sua posizione
retributivo-funzionale ai sensi della contrattazione collettiva nel frattempo
intervenuta, e i provvedimenti assunti si configurano come di ricostruzione della
carriera, in relazione ai quali gli accessori decorrono dalla data in cui sono venuti
in essere tutti gli elementi costitutivi del credito retributivo e ne è stato
determinato o reso determinabile l’ammontare, vale a dire dal momento
dell’emanazione del provvedimento di reinquadramento (v., ex multis, Cons.
Stato, sez. IV, n. 2778/2005).
In tali casi i provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, per avere
natura costitutiva e discrezionale, sono essi stessi la fonte immediata e diretta del
diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento
e, conseguentemente, i relativi accessori spettano dal momento del
perfezionamento dei provvedimenti stessi (cfr. tra le altre, da ultimo, Cons.
Stato, sez. V, n. 107/2013).
12. Una diversa decorrenza degli accessori, in ragione della natura del

provvedimento al quale accedono, può ammettersi solo allorquando l’atto di
inquadramento o di reinquadramento sia meramente dichiarativo, in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di contrattazione collettiva, ovvero sia
attuativo di un giudicato che specificamente abbia fissato la decorrenza degli
accessori stessi.
13. Nella vicenda in esame viene per l’appunto in rilievo un provvedimento di

reinquadramento, con efficacia retroattiva, a carattere vincolato, attuativo

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8. Tanto premesso, la dedotta violazione di legge, enunciata nel primo mezzo
d’impugnazione, investe il tema della decorrenza degli interessi sul credito del
dipendente per differenze retributive in virtù di un inquadramento retroattivo
(nella specie, nella IX qualifica funzionale a far data dal 1° gennaio 1987).

dell’art. 1 della legge n. 254 del 1988 che, in sede di prima applicazione delle
disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ha riconosciuto, anche in soprannumero, a
decorrere dal 10 gennaio 1987, l’inquadramento nella nona qualifica funzionale,
del personale inquadrato da più cinque anni nella carriera direttiva, con almeno
cinque anni di effettivo servizio nell’esercizio delle attività enumerate nel citato
articolo 1 e, in particolare, nei confronti del personale che, alla data di entrata in
vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di

14. Di tali ultimi requisiti era in possesso il Monterossi e l’efficacia retroattiva del
reinquadramento, per effetto delle disposizioni appena richiamate, è stata
definitivamente affermata con sentenza del Consiglio di Stato, 15 maggio 2000,
n. 2712.
15. La concreta esigibilità del credito retributivo per cui è causa va, pertanto, nella
specie raccordata alla natura meramente dichiarativa del disposto
reinquadramento ex lege del dipendente con efficacia retroattiva, sicché la
presentazione della domanda amministrativa per le differenze retributive
reclamate a tale titolo vale a costituire in mora l’Amministrazione e da tale epoca
sono dovuti gli interessi sui predetti emolumenti.
16. Il secondo mezzo d’impugnazione rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
17. In definitiva la decisione dei Giudice del gravame, non informata all’esposto
principio, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
Corte, decidendo nel merito, dichiara il diritto di Monterossi Maurizio alla
decorrenza dalla domanda amministrativa degli interessi sulle differenze
retributive.
18. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese dei gradi di merito, in
considerazione della novità delle questioni trattate.
19. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara il diritto di Monterossi Maurizio alla decorrenza degli interessi dalla
domanda amministrativa. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna
le parti intimate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in

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sezione o equiparata.

euro 100,00 per esborsi, oltre euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013

Il Presidente

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