Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24583 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21036-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO, 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PROVINCIA MODENA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE,

QUESTURA MODENA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MODENA, depositata il

21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.E., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Modena del 21 aprile 2019, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena.

2. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso rilevando, nell’ordine:

– che il decreto di espulsione era sottoscritto dal Viceprefetto Dirigente, delegato dal Prefetto;

– che il decreto, tradotto nella lingua inglese, lingua ufficiale del (OMISSIS), era stato consegnato in originale all’interessato, e che pertanto non si poneva questione di autentica;

– che il decreto indicava le ragioni della disposta espulsione sia nei precedenti penali e di polizia, sia nei pregressi decreti di espulsione non ottemperati, dopo il diniego del permesso di soggiorno.

3. Il ricorso per cassazione proposto da B.E. è articolato in due motivi. Il Prefetto di Modena non ha svolto difese in questa sede. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio a mezzo della notifica del ricorso al Ministero dell’interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, anzichè al Prefetto. Come affermato da Cassazione n. 27692 del 2018, la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, che non esclude l’evocazione diretta del Ministero dell’interno nel giudizio di legittimità, purchè la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

In tal senso si ritiene di superare il diverso orientamento (da ultimo, Cass. 13/05/2019, n. 12665), secondo il quale la notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato deve essere ritenuta nulla se nella precedente fase di merito l’Avvocatura non abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, con conseguente ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

2. Con il primo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,L. n. 241 del 1990, art. 3D.P.R. n. 445 del 2000, il ricorrente ripropone le questioni concernenti l’inesistenza del decreto per carenza della sottoscrizione del Prefetto e la nullità del decreto per mancata attestazione di conformità.

3. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, art. 2, commi 6 e 7, art. 5, comma 6, si ripropone la questione della mancata traduzione del provvedimento prefettizio in lingua madre ovvero in lingua c.d. veicolare.

4. I motivi sono inammissibili.

4.1. Benchè formulate con riferimento a pretesi errori di diritto, le censure investono accertamenti di fatto e si risolvono in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede.

Il ricorrente ripropone le questioni afferenti la validità del decreto di espulsione negando i presupposti fattuali sulla cui base il giudice di merito ha argomentato il rigetto. (esistenza della delega del prefetto; traduzione del decreto in lingua inglese).

5. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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