Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24583 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25942-2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., – SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, P.IVA

(OMISSIS), (sorta all’atto di fusione di Circumvesuviana S.r.l.,

Metrocampania S.r.l. e Sepsa S.p.a.), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

C.F., CI.FR., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI

CELMO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2446/2015 della CORTE D’APPELLO di NAP01,1,

emessa il 17.03.2016 e depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Massimo Di Celmo, per i controricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame svolto dagli attuali intimati, ha riconosciuto il diritto a fruire di una ulteriore giornata di premesso retribuito, con condanna della EAV s.r.l. al pagamento delle differenze retributive, ciò in considerazione della dedotta illegittimità della disapplicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro, operata dalla parte datoriale, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa della festività del 2 giugno.

3. Per la cassazione di tale sentenza la l’EAV s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

4. Gli intimati hanno resistito con controricorso; B.G..

5. Il ricorso è manifestamente infondato alla luce delle plurime decisioni di questa Corte intervenute in vicende del tutto analoghe (Cass. 4 settembre 2014, n. 18715; Cass. 25 settembre 2014, nn. 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206; Cass. 4 settembre 2014, n. 18715; v., da ultimo, Cass. sez. sesta-1, 6796/2016).

6. In tali decisioni è stato innanzitutto evidenziato che si era in presenza di un rapporto asimmetrico tra la legge che aveva eliminato alcune festività e l’Accordo collettivo successivo che aveva previsto un incremento di ferie e permessi numericamente non corrispondente alle soppressioni nel tempo intervenute ma inferiore.

7. Inoltre è stato precisato che l’evoluzione legislativa intervenuta dopo la stipula dell’Accordo interconfederale che aveva previsto giorni di ferie o permessi aggiuntivi avrebbe potuto (forse dovuto) indurre le parti collettive ad un ripensamento della regolamentazione patrizia ma le organizzazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto l’accordo non hanno ritenuto di operare una revisione del contenuto dell’atto sulla base delle nuove emergenze legislative.

8. Tale revisione non può operarla il giudice, legittimando l’iniziativa unilaterale di un soggetto privato che non è parte dell’accordo collettivo.

9. Non va dimenticato che parti del contratto collettivo (nella specie l’accordo interconfederale) sono le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che avevano tutti i poteri per aggiornare la regolamentazione e non lo hanno fatto.

10. Anzi, pur avendo rinnovato più volte la contrattazione del settore negli anni successivi alle modifiche legislative, hanno omesso di aggiornare e ricalibrare la disciplina di questa materia.

11. Il singolo lavoratore o datore di lavoro aderente alle organizzazioni stipulanti non ha poteri modificativi della regolamentazione collettiva.

12. In presenza, dunque, di un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, l’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione.

13. In conclusione, non è possibile considerare legittimo il comportamento di una delle parti (non dell’accordo interconfederale, ma) del contratto individuale di lavoro, che, unilateralmente, abbia deciso di disapplicare parzialmente (e quindi modificare) il contenuto dell’accordo medesimo a seguito di (una delle) modifiche legislative in materia di festività, che invece le stesse parti collettive non hanno ritenuto idonee a determinare revisioni della disciplina dell’accordo nazionale da loro sottoscritto.

14. In conclusione, la sentenza impugnata si è conformata ai predetti principi e il ricorso dev’essere respinto.

15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Di Celmo dichiaratosi antistatario; nulla spese in favore della parte che non ha svolto attività difensiva.

16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

17. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Di Celmo dichiaratosi antistatario; nulla spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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