Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24582 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24582 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 30022-2008 proposto da:
COLLINA LUCIANA C.F. CLLLCN26D62A1462U elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALERNO
GASPARE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2665
r

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 31/10/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI
CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;
– controricorrente
6581/2007

D’APPELLO di ROMA, depositata

della CORTE

il 14/12/2007

R.G.N.

2014/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

24/09/2013

dal Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SALERNO GASPARE;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

RG 30022/2008

Collina Luciana / INPS

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 4/12/2007 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di rigetto della domanda di Collina Luciana, titolare di tre trattamenti pensionistici (
pensione di invalidità IN PS con decorrenza 1/6/71, pensione di reversibilità INPS con decorrenza
1/4/95 e pensione di reversibilità INPDAP con decorrenza 1/4/95 ) a percepire l’indennità
integrativa speciale su tutti i trattamenti pensionistici e non solo su quello corrisposto dall’INPDAP.

corresponsione della doppia o plurima indennità integrativa speciale.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Collina formulando un unico motivo.
Si costituisce l’INPS depositando controricorso e poi memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce violazione dell’ad 19 L n 843/1978.
Lamenta che 1″Istituto previdenziale aveva escluso la cumulabilità dell’indennità integrativa nel
caso di erogazione di più trattamenti pensionistici in quanto riteneva che i due trattamenti
pensionistici da essa goduti sui quali non era calcolata l’indennità integrativa speciale fossero
comprensivi di quote fisse perequative previste dall’art 19 della L n 843/1978 aventi la medesima
finalità dell’indennità integrativa.
La Collina rileva che, contrariamente a quanto affermato dall’INPS, l’indennità integrativa
speciale doveva essere erogata a carico dell’Istituto senza che fosse invocabile l’art 99 DPR n
1092/1973.
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi preliminarmente che non appaiono sussistere i profili di inammissibilità eccepiti
dall’INPS atteso che la ricorrente ha esposto in modo sufficientemente chiaro le sue richieste
consistenti nell’ accertamento del suo diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su tutti i
trattamenti pensionistici goduti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria , nonché la norma
che assume violata.
Nel merito la sentenza impugnata non merita le censure mosse dalla ricorrente.
Quest’ultima sostanzialmente afferma che il divieto di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19
riguardi solo il caso di titolarità di più pensioni a carico dell’a.g.o. o delle gestioni sostitutive o
integrative di questa, e che il divieto di cumulo stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99 sia
destinato ad operare solo nell’ambito delle pensioni statali, sicché l’INPS non avrebbe potuto
avvalersene.

La Corte territoriale ha ritenuto che ai sensi dell’art 19 della L n 843/1978 era vietata la

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25616 del 2008, componendo un contrasto
insorto nella Sezione Lavoro, hanno affermato il seguente principio: “La L. 21 dicembre 1978, n.
843, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni
dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive di importo
uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, ha escluso, a decorrere dal
1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni
obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione

dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della
vita. Ne consegue che questa regola trova applicazione anche nel caso di titolarità di una pensione
dell’A.G.O. e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il citato art. 19,
comma 2, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e
non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione dell’A.G.O. corrisposte dall’Inps”.
Le Sezioni Unite con la menzionata decisione, ampiamente motivata, hanno ritenuto ancora vigente
il divieto di cumulo disposto dalla L. n. 843 del 1978, art. 19, non assegnando agli interventi della
Corte Costituzionale richiamati dalla ricorrente effetti abrogativi della predetta norma, ed hanno
ritenuto applicabile la disposizione anche al caso di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico
dello Stato e l’altro a carico dell’A.G.O., in esso compresi i trattamenti integrativi.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’insegnamento delle Sezioni Unite.
Deve, altresì, rilevarsi ,ad ulteriore conforto dell’infondatezza del ricorso, che con la sentenza n
494 del 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del DPR n
1092/1973 art 99, comma 2°,( il quale stabilisce che ” al titolare di più pensioni ed assegni
l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo”) nella parte in cui non prevedeva che,
nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali , dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti. Con la successiva sentenza n. 197 del 2010 la
Corte Costituzionale ha ribadito il principio che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo
delle indennità integrative speciali resta vietato, sia pure con il correttivo del riconoscimento del
diritto alla riscossione della detta indennità anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla
misura necessaria per l’integrazione all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2

generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento

Nella fattispecie in esame , non contestato che la Collina goda dell’IlS sul trattamento erogato
dall’INPDAP, i trattamenti erogati dall’INPS sono di importo superiore al trattamento minimo con
la conseguenza dell’infondatezza della richiesta della ricorrente anche sotto tale profilo.
In conclusioni non è censurabile la sentenza impugnata che ha affermato l’impossibilità di
corresponsione della indennità integrativa speciale in favore di chi goda di altra pensione sulla quale
è già corrisposto un analogo trattamento collegato con il costo vita.
Nulla per spese considerato che al giudizio in esame non è applicabile ” ratione temporis ” l’art 152

essere stato depositato l’originario ricorso prima del 2/10/2003 , data di entrata in vigore della stessa
disposizione .
PQM
Rigetta il ricorso , nulla per spese.
Roma 24/9/2013
L’estensore

Il Presidente

Eib1Antonio

An i e nio amorgese

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COL

disp. Att. cpc come sostituito dall’art 42 del D.L. n 269/2003 convertito nella legge n 326/2003, per

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