Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24582 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21387-2019 proposto da:

Z.E.A.A., elettivamente domiciliato in VIALE

REGINA MARGHERITA N. 35 – MILANO, presso l’avv. ALESSIA PONTENANI

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA DI MILANO;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.E.A.A., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Milano n. 22207 del 30 aprile 2017, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 27 marzo 2017, e il consequenziale ordine di accompagnamento alla frontiera.

2. Il Giudice di pace ha rilevato, nell’ordine:

– che il cittadino (OMISSIS), già destinatario nel 2016 del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano, era stato trovato senza documenti di identificazione dai carabinieri del Comando di Abbiategrasso durante un controllo di polizia il (OMISSIS);

– che nel decreto di espulsione si dava atto dell’illegittimità della permanenza del cittadino (OMISSIS) nel territorio dello Stato, dopo il rifiuto di permesso di soggiorno e del nulla osta all’espulsione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia in merito al procedimento penale n. 1872/2016 mod. 21;

– che lo stesso decreto di espulsione evidenziava che il cittadino (OMISSIS) era privo di attività lavorativa regolare e di risorse finanziarie da fonti lecite, non essendo stato rinvenuto il suo nominativo nelle banche dati dell’Inps e dei centri di impiego;

– che il cittadino (OMISSIS), posto in condizioni di approntare la sua difesa in quanto il decreto di espulsione era stato tradotto in arabo (lingua indicata come preferita), non aveva fornito prova dell’inoltro di nuova richiesta di permesso di soggiorno, ovvero di motivi di forza maggiore che ne avessero impedito la formulazione, nè aveva allegato circostanze che potessero imporre l’esercizio di poteri istruttori;

– che la situazione del cittadino (OMISSIS) era stata esaminata anche con riferimento alla richiesta di protezione internazionale;

– che non sussistevano ragioni per l’accoglimento del ricorso, essendo prive di fondamento giuridico le argomentazioni prospettate.

3. Il ricorso per cassazione proposto da Z.E.A.A. è articolato in due motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio a mezzo della notifica del ricorso al Ministero dell’interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, anzichè al Prefetto. Come affermato da Cassazione n. 27692 del 2018, la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, che non esclude l’evocazione diretta del Ministero dell’interno nel giudizio di legittimità, purchè la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

In tal senso si ritiene di superare il diverso orientamento (da ultimo, Cass. 13/05/2019, n. 12665), secondo il quale la notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato deve essere ritenuta nulla se nella precedente fase di merito l’Avvocatura non abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, con conseguente ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), nonchè omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla situazione di convivenza more uxorio del ricorrente con la sig.ra S.R., nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS). Assume il ricorrente che la convivenza stabile, equiparabile al matrimonio secondo quanto affermato da Cassazione n. 16385 del 2019, sarebbe ostativa all’espulsione del cittadino straniero, e che pertanto egli vanterebbe un diritto soggettivo a soggiornare in Italia a prescindere dal permesso di soggiorno.

Il ricorrente evidenzia poi di non avere commesso reati ostativi, di non essere stato dichiarato pericoloso socialmente come confermato dalla documentazione (nota della questura) prodotta in giudizio -, di avere lavorato, di essere rimasto soccombente nel giudizio dinanzi al Tar della Lombardia-Milano, e, infine, di essere in procinto di sposarsi con la convivente.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e si lamenta la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte del Giudice di pace, il quale non si era pronunciato sulla rischiosità del rientro del ricorrente nel Paese d’origine, come richiesto dall’art. 19 cit., comma 1.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. L’ordinanza impugnata non ha esaminato alcuno dei profili dedotti nel presente giudizio di legittimità, ma il ricorrente non ha assolto l’onere di specificazione, non avendo chiarito come e quando i fatti asseritamente pretermessi stabile convivenza con cittadina italiana e situazione di rischio nel Paese d’origine – sarebbero stati allegati dinanzi al Giudice di merito (ex plurimis, Cass. 08/04/2019, n. 9762, nonchè Cass. 09/08/2018, n. 20694, 13/06/2018, n. 15430, 18/10/2013, n. 23675).

5. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA