Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24582 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 02/10/2019), n.24582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25684/2014 R.G. proposto da

V.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Ricciardelli ed

elettivamente domiciliata in Roma, in via F. d’Ovidio, n. 83, presso

il Dott. Renato Pedicini

– ricorrente –

CONTRO

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 5198/07/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 26 maggio 2014 e notificata

il 21 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Sig.ra V.I. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 5198/07/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 26/05/2014 e notificata il 21/10/2014, che, in controversia relativa ad impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, aveva accertato sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, per gli anni 2007 e 2008, irrogando sanzioni pecuniarie alla ricorrente, ha accolto l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R della Campania ha, preliminarmente, dichiarato inammissibile l’eccezione di inammissibilità del gravame di merito, perchè la sottoscrizione era stata posta, in calce all’atto d’appello, in sostituzione della titolare dell’Ufficio, dalla Dott.ssa M.M., che, essendo Dirigente dell’Ufficio, non necessitava di alcuna delega; altresì, i Giudici di secondo grado hanno affermato che il rilievo della C.T.P di Caserta, secondo cui non era possibile, a causa di una spesa sostenuta dalla ricorrente nell’anno 2011, in relazione alla quale la dichiarazione dei redditi non era stata ancora presentata, accertare il reddito sintetico per gli anni precedenti, non fosse affatto conferente. Secondo la C.T.R della Campania, infatti, gli esborsi finanziari costituiscono una presunzione legale di “capacità contributiva”, ai sensi dell’art. 2718 c.c. e, nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe correttamente ritenuto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che l’esborso della ricorrente si presumesse sostenuto con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stato effettuato e nei quattro precedenti, in assenza di prova contraria della ricorrente;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4);

secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto ha ritenuto legittima la rettifica dei redditi del 2007 e del 2008 con metodo sintetico, considerando che la spesa per l’acquisizione delle quote societarie, da parte della Sig.ra V., si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, ancora prima che la contribuente giustificasse la spesa con i redditi conseguiti nello stesso anno di imposta e, quindi, senza conoscerne l’ammontare;

i Giudici di appello avrebbero commesso un errore di diritto, poichè la disciplina vigente ratione temporis, trattandosi di redditi già dichiarati per gli anni 2007 e 2008, sarebbe applicabile “quando il reddito complessivo accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, a condizione che l’Ufficio abbia proceduto al controllo della dichiarazione, relativa all’anno in cui la spesa per l’incremento patrimoniale sia stata sostenuta, dunque, soltanto se nel medesimo anno di imposta (2011) risultavano, oltre alla spesa sostenuta, redditi che, complessivamente determinati, non giustificavano detta spesa, discostandosene nella misura predetta;

inoltre, la ricorrente deduce che la C.T.R. ha riconosciuto la presunzione di maggiore capacità contributiva per gli anni 2007 e 2008, così da violare la regola di giudizio, fondata sull’onere della prova, in difetto delle condizioni di legge, incorrendo falsa applicazione degli artt. 2728 e 2729 c.c., estesi alla fattispecie in questione;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, vigente ratione temporis, “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”;

secondo la norma, quindi, la spesa per gli incrementi patrimoniali, su cui l’Ufficio basa il proprio accertamento, si presume sostenuta dal contribuente con redditi conseguiti, non nel solo anno in cui la spesa risulta effettuata (e in misura pari al suo intero ammontare), ma già a partire dai quattro anni precedenti in misura costante (e ovviamente minore), pari a un quinto dell’esborso per ciascun anno;

secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, tale disciplina implica necessariamente che, per ciascuno dei detti anni, la spesa per incremento patrimoniale autorizza la determinazione sintetica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, di maggior reddito, ma lascia intatti – per ciascun anno – la facoltà e l’onere per il contribuente di dimostrare “che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, con documentazione idonea a comprovare “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”;

inoltre, il contribuente ha la facoltà (ma ovviamente anche l’onere) di dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà sia stata sostenuta per intero (con redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta conseguiti) nell’anno stesso in cui essa risulta effettuata, ovvero in uno solo dei quattro anni precedenti: prova contraria, questa, che ovviamente escluderebbe l’attribuzione “spalmata” del maggior reddito presunto, pro quota, in ciascuno degli anni compresi nell’arco temporale di cinque anni considerati dalla norma (vedi Cass. n. 1510/2017; n. 12207/2017; n. 3403/2019);

2.1. con il secondo motivo di ricorso, la Sig.ra V.I. censura la violazione degli artt. 2728,2729 e 2627 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

con il terzo motivo, la ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 5);

secondo la contribuente, la Commissione di appello ha assolutamente omesso di considerare il dato di fatto, risultante dalla dichiarazione ricognitiva del 23.10.2009, da cui emergerebbe che la prima parte del prezzo non è stata versata ai cedenti dalla Sig.ra V.I., ma anticipata dalla s.r.l. VECA SUD Autotrasporti, nè fa alcun riferimento alla lettera del 04.08.2011, i cui avvisi di ricevimento ne confermano la data certa, da cui si ricaverebbe che prima dell’1 agosto 2011 la ricorrente non aveva pagato il saldo del prezzo, corrispondente a 196.000,000 Euro;

2.2. i motivi sono inammissibili;

2.3. l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, ricorribile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti del processo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, poichè, se esaminato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia;

ne consegue che, rispettando rigorosamente anche l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass. sentenza n. 19987/2017);

nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito tali indicazioni necessarie (la ricorrente deduce solo di aver prodotto la documentazione suddetta innanzi alla C.T.P.), nè ha chiarito la decisività dei documenti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello, e la loro idoneità, secondo una valutazione ex ante, a giustificare una diversa decisione;

sotto altro profilo, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

invero, sulla circostanza del pagamento, nella sentenza di appello si afferma che gli assegni prodotti dalla contribuente, a giustificazione della spesa sostenuta nel 2011, non risultano negoziati e sono da intendersi come mera promessa di pagamento e, quindi, del tutto inidonei a provare che l’incremento patrimoniale, destinato, poi, all’acquisto delle azioni, sia avvenuto nell’anno 2011;

3.1. con il quarto motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all’art. 340 c.p.c, comma 1, n. 4), nonchè la violazione dell’art. 111 Cost.;

secondo la ricorrente, come chiarito con la sentenza delle SS.UU., n. 8053/2014, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. n. 83 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi;

in osservanza di detto principio di diritto, la contribuente sostiene che, posta la decisione dei Giudici di primo grado, secondo i quali “non è possibile, per una spesa sostenuta dalla ricorrente nel 2011, la cui dichiarazione dei redditi non è ancora presentata, accertare, come nel caso di specie, il reddito sintetico per gli anni precedenti”, la questione di diritto, sottoposta all’esame del giudice d’appello, era se poteva ammettersi la rettifica delle dichiarazioni presentate nel 2007 e 2008, senza attendere la dichiarazione per l’anno di competenza, in cui la spesa risultava effettuata, senza procedere, prima o contestualmente, all’accertamento per l’anno 2011 e per gli anni immediatamente precedenti;

sull’argomento, secondo la ricorrente, la C.T.R della Campania non ha fornito alcuna motivazione, ma soltanto una motivazione apparente, perchè non conterrebbe alcuna proposizione argomentativa;

la Sig.ra V.I., inoltre, rileva che nella sentenza di appello si afferma che gli assegni prodotti dalla contribuente, a giustificazione della spesa sostenuta nel 2011, non risultano negoziati e sono da intendersi come mera promessa di pagamento e, quindi, del tutto inidonei a provare che l’incremento patrimoniale, destinato, poi, all’acquisto delle azioni, sia avvenuto nell’anno 2011;

la ricorrente, sul punto, sostiene che ci si trovi davanti ad una figura di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la C.T.R., prima di tutto, ritenuto presumibile che la spesa affrontata nel 2011 sia stata sostenuta con redditi acquisiti negli anni precedenti, e poi, affermato che le copie degli assegni prodotti proverebbero una semplice promessa di un pagamento non ancora eseguito nel 2011 e, perciò, mai effettuato;

3.2. il motivo è infondato e va rigettato;

3.3. invero, il Giudice di Appello, senza incorrere nei vizi denunciati, ha ritenuto che l’accertamento fosse fondato sulla presunzione di utilizzazione, per l’acquisto delle quote sociali, della quota parte dei redditi relativa al quadriennio, con ciò rigettando la diversa tesi della contribuente;

inoltre, la C.T.R. ha ritenuto che la contribuente non avesse assolto l’onere della prova relativo alla dimostrazione della provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto, perchè gli assegni prodotti risultano emessi senza data e, di conseguenza, non idonei a provare la riferibilità all’anno 2011 dell’incremento patrimoniale, che sarebbe stato e destinato all’acquisto delle azioni;

pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA