Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24581 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6616-2012 proposto da:

C. INOX DI C. M & C S.N.C. P.I. 02711820874, in persona

del legale rappresentante C.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MACCARRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

PRIVITERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

SERIT SICILIA S.P.A., già MONTEPASCHI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/03/2011 R.G.N. 1219/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PRIVITERA SALVATORE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 12.3.2011, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da C. INOX di C. M. & C. s.n.c. avverso il verbale di accertamento e la successiva cartella esattoriale con i quali le era stato richiesto il pagamento di contributi omessi in dipendenza della natura industriale e non artigianale della propria attività.

Contro tale statuizione ricorre l’azienda con cinque motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che l’opposizione alla cartella esattoriale non contenesse, quale motivo di doglianza, la censura di violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per essere stata l’iscrizione a ruolo disposta in pendenza di impugnazione avverso il verbale di accertamento.

Il motivo è infondato.

Premesso che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e di norma incensurabile in cassazione, salvo che si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali, e in particolare delle istanze e deduzioni delle parti (così, fra le più recenti, Cass. n. 17109 del 2009), è sufficiente sul punto rilevare che dalla lettura dei brani del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, debitamente riportati a pag. 6 del ricorso per cassazione, si evince che parte ricorrente ebbe effettivamente a evidenziare la circostanza dell’avvenuta impugnazione in sede giurisdizionale del verbale di accertamento previamente notificatole, ma senza tuttavia formulare alcuna doglianza in ordine all’avvenuta iscrizione a ruolo delle somme relative ai debiti oggetto dell’accertamento stesso, onde nessuna censura merita al riguardo la sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la natura artigianale (invece che industriale) dell’attività da essa svolta.

Il motivo è inammissibile.

E’ sufficiente al riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la censura di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 anche prima della modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con L. n. 134 del 2012), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, non già, invece, quando come nella specie – vi sia semplicemente una difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 7916 del 2017).

Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 443 del 1985, art. 4, lett. A) e art. 5, art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito ritenuto la natura costitutiva dell’iscrizione all’albo degli artigiani e aver posto conseguentemente a suo carico l’onere della prova della natura dell’attività svolta.

Il motivo è infondato.

Premesso che, in tema di inquadramento ai fini contributivi, l’impresa che chiede l’accertamento della natura artigiana ha l’onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza potersi limitare ad invocare l’iscrizione nel relativo albo, che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo L. n. 443 del 1985, ex art. 5 può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell’impresa agli effetti previdenziali (cfr. da ult. Cass. n. 24555 del 2016), nella specie la Corte di merito ha accertato che la variazione rispetto al precedente inquadramento ai fini previdenziali era stata richiesta dall’odierna ricorrente, sul presupposto di aver mutato la propria attività da industriale in artigianale, di talchè del tutto correttamente ha posto a suo carico l’onere della prova che detta trasformazione fosse intervenuta già nel periodo in contestazione. Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che essa non avesse specificamente contestato le circostanze di cui ai punti 2 e ss. del verbale di accertamento notificatole dal’INPS.

Il motivo è inammissibile.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che parte ricorrente formula la censura imputando ai giudici di merito una presunta “errata lettura degli atti di causa” (cfr. ricorso, pag. 13) senza tuttavia peritarsi di specificare quali essi siano, cosa dicano e in quale luogo del fascicolo processuale o di parte essi sarebbero reperibili. E poichè il ricorrente, che in sede di legittimità si dolga della valutazione di un documento o di risultanze probatorie o di atti processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento o dell’atto trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo, se non alla sua trascrizione integrale, quanto meno a quella delle sue parti rilevanti, e certamente all’indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, la censura va ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, siccome espresso dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Nessuna censura meritando l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza, resta conseguentemente assorbito il quinto motivo, con il quale la società ricorrente censura l’attribuzione delle spese di CTU a proprio carico e la compensazione delle spese di lite.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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