Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24581 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23332-2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO PIGINO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 802/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 13.2.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara rigettava l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere la concessione della tutela internazionale o umanitaria.

Avverso tale decisione proponeva ricorso S.S., che veniva rigettato con ordinanza del 27.6.2018 dal Tribunale di Torino.

Interponeva appello avverso detta decisione S.S. e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, n. 802/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza S.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe ingiustamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza considerare la condizione esistente in (OMISSIS) e venendo così meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

La censura è inammissibile. Il decreto impugnato, infatti, considera il contesto interno del (OMISSIS) richiamando le fonti compulsate e dando atto delle informazioni specifiche dalle stesse tratte (cfr. pag.3 della sentenza impugnata). Il ricorrente non contrappone, rispetto alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito, alcunchè di specifico, limitandosi in tal modo ad invocare una valutazione alternativa del fatto. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare il percorso di integrazione in Italia seguito dal richiedente.

La censura è inammissibile. La Corte torinese considera la situazione personale del richiedente, affermando che costui aveva documentato solo la frequenza ai corsi messi a disposizione dei richiedenti asilo dal sistema di accoglienza e che “… la partecipazione a corsi e marginali attività lavorative di apprendistato, non in grado di garantire l’autosufficienza economica dello straniero peraltro in assenza di documentati specifici e peculiari rapporti amicali, affettivi e culturali in Italia non possono da soli valere a configurare una condizione di inserimento sociale di grado così elevato che sarebbe inumano interrompere” (cf. pag. 4 della sentenza impugnata). Rispetto a tali valutazioni il ricorrente non contrappone alcun elemento specifico che la Corte torinese avrebbe erroneamente valutato o non avrebbe considerato, e quindi la censura finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di riesame del giudizio di merito. In particolare, il ricorrente non ha dedotto di aver documentato la propria autosufficienza economica, esclusa dalla Corte piemontese, ma si è limitato ad allegare al ricorso un contratto di lavoro part-time a tempo determinato, peraltro venuto a termine il 30.4.2019.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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