Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24580 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28344-2012 proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/05/2012 R.G.N. 474/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 30.5.2012 la Corte di Appello di Ancona, confermando la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, ha ritenuto legittimo il provvedimento adottato dall’Ufficio Regionale Scolastico delle Marche il 2.2.2004 di rettifica del punteggio attribuito alla prof.ssa S. nella graduatoria per il conferimento dell’incarico di presidenza presso l’Istituto Corinaldesi di Senigallia, senza contestuale revoca dell’incarico conferito alla stessa professoressa, non ritenendo ricorrente la fattispecie delle dichiarazioni mendaci previste dall’art. 6, comma 23, dell’Ordinanza n. 44 del 17.4.2002 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con conseguente rigetto della domanda della prof.ssa P.L. di attribuzione di detto incarico di dirigenza e di pagamento delle differenze retributive;

che avverso tale sentenza la P. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; ha depositato memoria tardiva (rispetto al termine di dieci giorni previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ.);

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente, nel denunciare plurime disposizioni di legge (tra cui l’art. 6, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale n. 44 del 17.4.2002) nonchè vizio di motivazione, assume che la Corte distrettuale ha ritenuto di valutare la documentazione prodotta dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonostante la loro tardiva costituzione in giudizio e, inoltre, ha ritenuto insussistente la dichiarazione mendace della prof.ssa S. che ha prodotto – in sede di conferimento dell’incarico – documentazione ove risultava di aver svolto mansioni “assimilate” a quelle vicarie del dirigente (fattispecie che avrebbe comportato la revoca dell’incarico), a fronte, inoltre, della rettifica della graduatoria effettuata dall’Amministrazione, evento trascurato nella sentenza impugnata;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso avendo, la Corte distrettuale, considerato che l’Amministrazione aveva rettificato la graduatoria decurtando il punteggio inizialmente attribuito alla prof.ssa S. per le funzioni di “Collaboratore del Preside con funzioni vicarie” (punto 7.2 della sentenza impugnata) ma ritenuto, con sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, insussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi della dichiarazione mendace;

– che, invero, la Corte distrettuale ha valutato la dichiarazione della prof.ssa S. (tesa a sostenere che la tabella di valutazione, ai fini dei punteggi da attribuire per il conferimento dell’incarico dirigenziale, include anche ogni anno di “addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali”), ritenendola conforme alla situazione di fatto che la vedeva effettivamente collaboratrice del Preside in una sede diversa da quella centrale dell’Istituto scolastico professionale;

che debbono ritenersi inammissibili le censure che si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 cod. proc. civ. (cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 n.22283);

che, inoltre, la censura concernente la tardività della costituzione in giudizio del Ministero (primo motivo) è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto specificare il documento al quale intende riferirsi, fornendo al contempo la trascrizione del proprio atto di appello con cui si sostiene di aver sollevato l’eccezione di tardività;

che, deve, inoltre, rilevarsi che – nell’apprezzamento complessivo del procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte distrettuale – il suddetto documento (che sembrerebbe essere integrato dal certificato rilasciato dall’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ove la prof.ssa S. ha svolto l’attività di collaboratrice) non appare decisivo, avendo la Corte concentrato la valutazione sul tenore lessicale di altro documento, ossia della domanda presentata al Centro Servizi amministrativi di Ancona dalla medesima prof.ssa S.;

che il ricorso va rigettato e le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ.;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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