Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24580 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17880/2019 proposto da:

T.M.Y., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio, in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 7/11/2018, T.M.Y., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale sussidiaria e di protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS) a (OMISSIS) e di aver vissuto per un certo periodo nella capitale della (OMISSIS); di essere di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); di aver studiato sino al primo anno di università; di aver poi lavorato per una società produttrice di cacao e caffè; di essere orfano di madre, morta il (OMISSIS), e di padre, morto il (OMISSIS); di aver lasciato in patria la sorella e la seconda moglie del padre con cui era in contatto; di essere stato membro del partito (OMISSIS), collaborando nelle elezioni del 2007 e del 2012 come componente dell’associazione (OMISSIS), supporter dell’ex vicepresidente della (OMISSIS); che per questa ragione era stato arrestato in due occasioni, una volta per tre e l’altra per sette giorni; che gli zii dopo la morte del padre lo avevano avvicinato per imporgli di aderire alla società segreta del (OMISSIS), di cui suo padre era stato leader; di essere fuggito per evitare tale aggregazione poichè suo fratello minore era morto a causa di misteriosi riti di iniziazione; di essere partito nel marzo 2015, passando per diversi Paesi, giungendo in Italia il 25/10/2016; di temere in caso di rimpatrio la vendetta dei propri familiari che lo consideravano un traditore.

Con decreto del 30/4/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato in pari data, ha proposto ricorso T.M.Y., con atto notificato il 30/5/2019 svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha deposito memoria del 2/10/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia error in iudicando e violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento all’obbligo di cooperazione istruttoria gravante sul giudice.

Quanto alla protezione sussidiaria, il ricorrente si duole che la valutazione negativa della credibilità del suo racconto, apoditticamente basata sul difetto di credibilità intrinseca, avesse indotto il Tribunale ad arrestarsi alla considerazione delle sole ragioni che avevano determinato l’espatrio e a non avvalersi di informazioni precise e aggiornate circa la situazione attuale in (OMISSIS).

Nella specie il Tribunale aveva escluso il pericolo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) senza assunzione e indicazione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, circa la situazione del Paese di origine, cosa tanto più grave nel caso del richiedente che aveva subito arresti provocati dalla sua attività politica; tale circostanza non poteva essere privata di rilievo per il fatto che il ricorrente aveva motivato il suo espatrio in relazione ad un fatto diverso, e cioè in riferimento alle violenze esercitate nei suoi confronti dagli adepti della setta (OMISSIS).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) con riferimento alla prospettata minaccia alla vita dei civili sussistente in (OMISSIS).

Il profilo di cui alla predetta lett. c) era stato escluso sulla base della mera ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del T., senza una adeguata indagine e la debita citazione delle fonti informative consultate.

1.3. La doglianza così articolata appare fondata sotto il profilo della violazione di legge.

Il ricorrente aveva richiesto la protezione sussidiaria anche con riferimento al rischio di esposizione a violenza generalizzata connessa agli scontri di matrice politica asseritamente in atto fra le principali forze del Paese, ossia i partiti (OMISSIS) e (OMISSIS), ponendo anche in evidenza un fattore personale di accentuata esposizione al pericolo connesso alla sua attività politica nel partito (OMISSIS) e all’Associazione “(OMISSIS)”.

Il Tribunale ha ritenuto la domanda di protezione sussidiaria integralmente infondata (pag.3, 3 capoverso) con riferimento a tutte e tre le ipotesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e quindi anche con riferimento alla lett. c), senza procedere, come avrebbe dovuto in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 all’acquisizione preventiva di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente in (OMISSIS).

1.4. La necessità di tale indagine non poteva essere esclusa per il giudizio espresso dal Tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente asilo circa la vicenda personale e in particolare circa le violente pressioni subite dai familiari perchè entrasse a far parte della setta (OMISSIS).

Secondo un ampio orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 64168-01; Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711 – 01, Sez. 1, n. 16122 del 28/07/2020, Rv. 658561 01; Sez. 1, n. 13940 del 06/07/2020, Rv. 658384 02; Sez. 3, n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 03).

1.5. Nè può essere ritenuta corretta la motivazione implicitamente sottesa alla decisione del Tribunale, colta dal ricorrente nella limitazione dell’indagine alle ragioni dell’espatrio addotte dal richiedente asilo, che in sede di audizione lo aveva collegato alle pressioni e alle minacce per l’adesione alla setta (OMISSIS).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-1, n. 16356 del 3/7/2017; Sez.6-1, 15192 del 20/7/2015) il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a).

Infatti in tema di protezione sussidiaria, il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e con riferimento all’attualità; è invece irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poichè il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato sur place, divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza (Sez. 1, n. 2954 del 07/02/2020, Rv. 657583 – 01); non può quindi rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, mancando di accertare, all’attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, di una situazione d’instabilità socio politica o di violenza indiscriminata, nella specie, astrattamente rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso che la necessità di ricevere protezione dal paese ospitante può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal Paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive (Sez. 6 – 1, n. 9427 del 17/04/2018, Rv. 648961 – 01).

2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, negata senza valutare la dedotta vulnerabilità soggettiva, la condizione di forte instabilità del Paese e i disastri ambientali che lo avevano colpito, il percorso di integrazione sociale in Italia del richiedente asilo (licenza di scuola secondaria di 2 grado, rapporto di lavoro e buste paga).

Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3, dell’art. 5, comma 6, testo previgente e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè degli artt. 2, 3, 5 CEDU, artt. 3 e 14 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, poichè non era stata valutata la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo in relazione alla effettiva deprivazione dei diritti umani che ne aveva determinato l’allontanamento dal Paese di provenienza.

I due motivi, inerenti al diniego della residuale tutela umanitaria, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due inerenti al diniego della protezione sussidiaria.

3. In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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