Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24580 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. TONI Novik Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3013/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni, in persona del

presidente e L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to

Francesco Paolo Sisto, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Paolo

Balducci in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 36;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 1471/10/2014, depositata il 26 giugno 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Puglia accoglieva il gravame interposto dalla Direzione Regionale Puglia Ufficio Contenzioso contro la sentenza della CTP della Puglia di accoglimento del ricorso della Banca Popolare di Bari avverso gli avvisi di accertamento per IRES e IRAP per l’anno 2006;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, cui replica Banca Popolare con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3. con nota dat. 5 aprile 2018 la difesa erariale ha dato atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto, ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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