Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24580 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20532-2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

D’AMBRA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

SUSINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2015 del TRIBUNALE di PISA del 7/01/2015,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relazione Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Roberto Ambra difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria e chiede l’equa compensazione delle spese.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Il Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal S. avverso la sentenza n. 230/14 del Giudice di Pace di Pontremoli, sul rilievo che si trattava di sentenza pronunciata secondo equità (ex art. 113 c.p.c.) e che nessuno dei motivi dedotti dall’appellante riguardava “la violazione di superiori principi di diritto”, non ricorrendo pertanto alcuna delle ipotesi per cui l’art. 339 c.p.c., comma 3 consente l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimato.

Il primo motivo (“violazione o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. in ordine all’applicazione dei principi di correttezza e buona fede in ambito contrattuale”) è inammissibile in quanto il ricorrente sostiene che la sentenza era stata appellata “proprio per violazione dei principi regolatori della materia della correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1176 c.c.”, ma non ottempera all’onere di trascrivere – in ossequio al principio dell’autosufficienza – i motivi di appello, in modo da consentire a questa Corte di appezzare l’eventuale fondatezza della censura sulla base del solo contenuto del ricorso.

Il secondo motivo (che, sotto una rubrica identica a quella del primo, prospetta la violazione della correttezza in ambito precontrattuale e gli estremi della “pratica commerciale ingannevole”, nonchè altri profili di merito) risulta assorbito per effetto dell’inammissibilità dell’appello.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.650,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA