Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2458 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2458 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso 427-2013 proposto da:
CRiSTIANINI
FEDERICO
C.F.
CRSFRC71L05G702I,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI
11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
UMBERTO CERRAI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4119
CPT CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L., già COMPAGNIA
PISANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, CTT NORD S.R.L., quale
avente causa della CPT S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
Data pubblicazione: 31/01/2018
in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso l’Avvocato
ARTURO MARESCA, rappresentati e difesi dall’Avvocato
MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1255/2011 della CORTE D’APPELLO
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
di FIRENZE, depositata il 20/12/2011 R.G.N. 489/2010;
R.G. 427/2013
Premesso
che con sentenza n. 1255/2011, depositata il 20 dicembre 2011, la Corte di appello di
Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Pisa aveva
respinto la domanda di Federico Cristianini volta ad ottenere dalla datrice di lavoro CPT Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. il risarcimento del c.d. “danno differenziale” subito a
che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con
due motivi;
che hanno resistito con controricorso, assistito da memoria, la CTT Nord S.r.l., avente
causa della CPT, e la CPT – Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.;
che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte;
rilevato
che tra le parti è intervenuta conciliazione in sede sindacale, come da verbale in atti del
29/3/2014, in forza della quale il lavoratore ha rinunciato alle proprie domande, a fronte
di incentivo all’esodo, con accettazione della controparte e compensazione delle spese del
giudizio per cassazione pendente;
ritenuto
che deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la
compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio
p.q.m.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017.
seguito dell’infortunio occorsogli il 25/6/2002;