Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2458 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13189-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 15030/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.L. proponeva domanda di protezione internazionale avanti alla competente Commissione territoriale: domanda che veniva respinta.

Era proposto successivo ricorso avanti al Tribunale di Brescia il quale negava al richiedente asilo lo status di rifugiato e affermava inoltre non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il decreto del Tribunale bresciano e impugnato per cassazione da S.L.. L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene sollevata una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 77 Cost., comma 2: ciò avendo riguardo alla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione del decreto-legge, tenuto conto del fatto che il legislatore aveva differito nel tempo l’operatività della disciplina giuridica in esso contenuta.

Col secondo mezzo è proposta altra questione di legittimità costituzionale con riguardo, questa volta, al disposto del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, commi 1 e 2 e dell’art. 111, commi 1, 2 e 7, in relazione alla previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il terzo motivo prospetta ulteriore questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, commi 1 e 2 e dell’art. 111, commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento avanti al tribunale è definito con decreto non reclamabile: la questione investe, dunque, l’esclusione dell’appellabilità del suddetto provvedimento.

Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con l’art. 8 D.Lgs. n. 35 del 2008. Lamenta in sintesi il ricorrente che il Tribunale aveva “formato il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità” di esso istante e sulla “compatibilità del fumus persecutionis a suo danno nel paese di origine”, essendo invece tenuto a verificare le condizioni di persecuzione sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza”. Viene rilevato che il racconto relativo alla vicenda personale del richiedente asilo risultava essere specifico e dettagliato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prima istanza.

Il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. La censura ha ad oggetto il denegato riconoscimento della protezione umanitaria e l’istante si duole che il Tribunale abbia mancato di accertarsi delle condizioni di vulnerabilità individuale rilevanti ai fini del riconoscimento della suddetta forma di protezione.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Le questioni di legittimità costituzionale vanno tutte disattese.

Infatti, la disposizione transitoria, che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717). La questione vertente sull’esiguità del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale è pure manifestamente infondata, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). Il tema dell’asserita incostituzionalità della disciplina relativa all’abolizione dell’appello è pure manifestamente infondata, a fronte del rilievo per cui, come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde a un’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza.

Con riguardo al quarto motivo, il Tribunale ha negato che all’odierno istante potesse riconoscersi lo status di rifugiato politico osservando come il resoconto della vicenda personale dello stesso richiedente asilo, incentrato su di un attentato di cui sarebbe stato vittima lui e la propria famiglia, fosse contraddittorio e inattendibile.

Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi attendibili, oltre che coerenti coi resoconti giornalistici riferiti all’attentato di cui trattasi. Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, non ricorre la fattispecie di cui all’art. 3, comma 5, lett c) cit.. – quella per cui ” le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone” -, sicchè rettamente il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l’accoglimento della domanda proposta.

La sentenza è immune da censure avendo anche riguardo alla decisione assunta con riferimento alla protezione sussidiaria e, in particolare, al fatto costitutivo della medesima, consistente nel “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale ha infatti fondato la propria pronuncia sul riscontro di dati informativi che escludono, per quanto qui interessa, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e del resto, il ricorrente nemmeno indica quali siano le informazioni aggiornate relative al Paese di provenienza che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso sotto il profilo che qui interessa.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non avesse allegato alcun fattore di soggettiva vulnerabilità: per quel che concerne lo stato di salute, il giudice di prime cure ha rilevato come la documentazione medica prodotta descrivesse un quadro clinico non attuale (siccome riferito a più di un anno addietro) e come all’istante, che aveva negato in udienza di necessitare di cure mediche, fossero stati prescritti solo alcuni esami periodici; per il resto, il giudice di prima istanza ha escluso che la regione da cui proveniva il ricorrente evidenziasse una situazione di instabilità politica o economica tanto grave e generalizzata da recare un vulnus agli interessi di rango primario dei soggetti che si collocassero in quell’area geografica. E’ dunque mancato il riscontro di una particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente: rammentato che tale condizione deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente e apprezzata nella sua individualità e concretezza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455), non si vede come, a fronte degli elementi oggetto di acquisizione nel corso del giudizio di merito, il Tribunale potesse riconoscere all’odierno ricorrente la domandata protezione per motivi umanitari. Nè potrebbe assumere rilievo dirimente, nella presente fattispecie, il livello di integrazione del richiedente nel nostro Paese. Infatti, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).

E’ solo il caso di aggiungere, per concludere, che la recente abolizione della figura della protezione umanitaria è inidonea a spiegare effetti sull’esito del presente giudizio. E va evidenziato, al riguardo, che non è necessario prendere posizione sulla questione relativa all’immediata o non immediata applicabilità delle modifiche introdotte col D.L. n. 113 del 2018, giacchè le previsioni ivi contemplate, in uno col venir meno del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, abrogato comma 6, non consentirebbe al giudizio di pervenire ad esiti diversi da quelli indicati.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge e alla spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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