Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2458 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2458 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 4689-2008 proposto da:
GIOMMONI SIRIA, DAVINI ALBERTO, BIANCHI PAOLO PALMIRO,
MARSILI PAOLA MARIA, NANNINI GIAN PAOLO, DE GIROLAMO
DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL
VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI
FABIO, che li rappresenta e difende giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3306
contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

Data pubblicazione: 04/02/2014

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in
atti;
– controri corrente –

di ROMA, depositata il 13/02/2007 r.g.n. 10512/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato LORENZONI FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità per MARSILI, rigetto per gli
altri.

avverso la sentenza n. 9251/2006 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 4689/08
Ud. 20 nov. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2006 – 13 febbraio 2007, ha confermato la decisione di primo
grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di
Poste Italiane S.p.A. da Palmiro Paolo e dagli altri litisconsorti
indicati in epigrafe, tutti quadri di I livello, i quali avevano
chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigenti, con le
conseguenti differenze retributive, per avere svolto mansioni di
direzione delle cosiddette Agenzie di coordinamento, nel cui
ambito territoriale erano ricompresse più Agenzie di base.
Il rigetto dell’appello è stato motivato dalla Corte territoriale
con il rilievo che le mansioni dirigenziali, rispetto a quelle svolte
dai quadri di I livello, si differenziavano da queste
sostanzialmente perché i dirigenti avevano poteri di
rappresentanza e di direzione per tutta o una notevole parte
dell’Ente. La prova testimoniale espletata aveva escluso che i
ricorrenti avessero tali poteri.
Per la riforma di questa sentenza hanno proposto ricorso i
dipendenti sulla base di un solo motivo, illustrato da successiva
memoria. La società intimata resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione è stato depositato
verbale di conciliazione della ricorrente Marsili Paola Maria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come risulta dal verbale di conciliazione stipulato in data
17 dicembre 2003 dinanzi alla Commissione Provinciale presso
l’Ufficio del Lavoro di Firenze, Marsili Paola Maria e Poste Italiane
S.p.A. hanno conciliato la lite, alle condizioni ivi indicate.
Per effetto di tale conciliazione il ricorso proposto dalla
predetta lavoratrice va dichiarato inammissibile per

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28 dicembre

2

sopravvenuta carenza di interesse ad agire, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
2. Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore
ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, è
denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg.
del 26 novembre 1994 e all’art. 1 CCNL dell’I 1 agosto 1994,
relativo ai dirigenti dello stesso Ente, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si deduce che una corretta interpretazione delle previsioni
contrattuali relative ai quadri e ai dirigenti, portava a ritenere
che le mansioni svolte dai ricorrenti, anche sulla scorta di
quanto era emerso dalla prova testimoniale, rientravano tra
quelle dirigenziali.
Esse infatti erano connotate da un elevato grado di
professionalità, autonomia e potere decisionale, atteso che per
oltre tre anni i ricorrenti avevano svolto l’incarico di direzione
delle Agenzie di coordinamento, nel cui ambito erano ricomprese
più Agenzie di base, con responsabilità di gestione e controllo di
centinaia di lavoratori, compresi i quadri di I livello, i quali
ricoprivano l’incarico di dirigere le Agenzie di base.
Ad avviso dei ricorrenti, le mansioni da loro svolte non
erano riconducibili a quelle espletate dai quadri di I livello, i
quali, se è vero che, secondo la declaratoria contrattuale,
svolgono compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, tuttavia non ricoprono un
ruolo caratterizzato da un elevato grado di responsabilità,
autonomia e potere decisionale, qual’è quello attribuito ai
dirigenti delle Agenzie di coordinamento.
Tutti questi elementi non sono stati correttamente valutati
dalla Corte di merito, la quale ha reso altresì una motivazione
insufficiente e contraddittoria.
3. Il ricorso non è fondato.

cod. civ., in relazione all’art. 45 CCNL dei dipendenti delle Poste

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I ricorrenti denunziano violazione delle norme in materia di
interpretazione dei contratti collettivi nonché vizio di
motivazione.
Con riguardo alla prima censura il ricorso è improcedibile,
atteso che i ricorrenti, in violazione dell’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., non hanno depositato insieme col

errata.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, deve osservarsi che,
in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis c.p.c.
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass.
25 febbraio 2009 n. 4556; Cass. 18 novembre 2011 n. 24255).
Nella specie la Corte di merito ha rilevato che
sostanzialmente, in base alle declaratorie contrattuali, l’elemento
principale che caratterizza la distinzione tra la figura
professionale dei dirigenti e quella dei quadri di primo livello è
costituito dal fatto che ai primi sono conferiti in modo
continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o
una notevole parte dell’Ente.
La prova testimoniale, ha aggiunto la Corte anzidetta, ha
escluso che le mansioni svolte dai ricorrenti presentassero tali
caratteri, essendo viceversa emerso che essi disimpegnavano
mansioni del tutto riconducibili alla loro qualifica.

ricorso i contratti collettivi la cui interpretazione è asseritamente

4

I ricorrenti, a fronte di tale iter argomentativo – congruo,
coerente e privo di salti logici – non hanno indicato in maniera
chiara e sintetica il fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria né, tanto meno,
hanno precisato specifiche carenze, insufficienze, contraddizioni
logiche ovvero omesso esame di elementi che avrebbero potuto

Ne consegue che anche la censura in esame deve essere
respinta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrenti al
pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.
P. Q .M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Marsili
Paola Maria per sopravvenuta carenza di interesse.
Rigetta il ricorso proposto dagli altri dipendenti e li condanna al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore
di Poste Italiane S.p.A., in € 100,00 per esborsi ed 3.500,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge. Compensa le
spese tra Marsili Paola Maria e Poste Italiane S.p.A.
Così deciso in Roma in data 20 novembre 2013.

condurre a una diversa decisione.

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