Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2458 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15543/2006 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3354/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2005 R.G.N. 1744/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stipulati fra il ricorrente e la società convenuta;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, affidato a cinque motivi; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dal ricorrente;

l’avvenuta conciliazione in sede sindacale del suddetto lavoratore è stata confermata all’udienza di discussione dal suo procuratore;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente a controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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