Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24579 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21777-2012 proposto da:

V.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato LIVIO BUSSA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BUSSA,

SERGIO ACQUILINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12 (Atto di Costituzione del

19/11/12);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 715/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/06/2012 R.G.N. 287/2012;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 27.6.2012 la Corte di Appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale di Savona che aveva circoscritto (a seguito di riassunzione del giudizio per riconoscimento, con sentenza n. 610 del 210 della Corte di appello di Genova, della giurisdizione del giudice ordinario) l’accertamento al periodo tra il 27.1.2001, data di approvazione della graduatoria, e il 25.2.2002, data di assegnazione della qualifica superiore (poi rettificata in 18.10.2001), ha respinto la domanda risarcitoria proposta da V.A., dipendente dell’Agenzia delle Entrate, per il ritardo nell’attribuzione del superiore inquadramento in seguito a procedura concorsuale interna, in considerazione della mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di prime cure;

che avverso tale sentenza la V. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria;

che l’Agenzia delle Dogane ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

che la V., nel denunciare plurime disposizioni di legge nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha errato nel delimitare la valutazione della domanda risarcitoria al periodo tra l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione della qualifica superiore in forza dell’esclusione della giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente sancito dalla sentenza n. 610/2010 della Corte di appello di Genova (non impugnata sul punto), nonostante il chiaro enunciato della sentenza n. 610/2010 e l’errato riferimento a orientamenti del giudice di legittimità;

che la V. assume, inoltre, la proposizione di appello sul capo della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, trascrivendo parte dell’atto ove si censurava la mancata valutazione – da parte del Tribunale di Savona – del D.M. 9 maggio 1994, n. 487 e del criterio della ragionevole durata delle procedure concorsuali fissato dalla giurisprudenza di legittimità;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso – oltre che per profili di inammissibilità di entrambi i motivi, concernenti i requisiti di completezza e specificità richiesti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (non essendo state trascritte nè la sentenza n. 610/2010 della Corte di appello nè la successiva sentenza del Tribunale di Savona) – avendo questa Corte già affermato (proprio con riguardo a procedura concorsuale per il passaggio dalla 7^ all’8A qualifica funzionale riservata ai dipendenti dell’amministrazione, Cass. Sez. U. n. 15428/2014) che l’illegittimo ritardo con cui l’Amministrazione pubblica abbia portato a compimento una procedura concorsuale, con l’approvazione definitiva della graduatoria, non lede una posizione di diritto soggettivo del dipendente, ma il suo interesse legittimo al corretto espletamento della procedura concorsuale fino al suo atto terminale, costituito appunto dall’approvazione della graduatoria, e la relativa controversia deve essere instaurata dinanzi al Tribunale Amministrativo;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta rilevando che “poichè in materia di concorsi “pubblici”, i rapporti giuridici e i diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario si configurano solo a seguito dell’emanazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che ne rappresenta il fatto costitutivo, la domanda di risarcimento, proposta dal vincitore di un concorso interno, per i danni causati dall’esercizio del potere pubblico, laddove si imputi all’Amministrazione, che aveva indetto il concorso, il ritardo illegittimo e colpevole nell’espletamento della procedura concorsuale e nell’emanazione dell’atto terminale dell’approvazione della graduatoria, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riconducibile all’esercizio di attività autoritative da parte della P.A., in forza della L. n. 1034 del 1971, art. 7, comma 3, (comma sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, a sua volta successivamente modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7; poi abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 10) dell’allegato 4) del D.Lgs. n. 104 del 2010), in base al quale “il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali” (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 30254/2008; 15235/2009)”;

che, inoltre, la Corte distrettuale, respingendo la domanda risarcitoria della V. con riguardo al periodo successivo all’approvazione della graduatoria, ha escluso un profilo di colpa dell’Amministrazione in considerazione “della vastità del processo di instaurazione delle Agenzie Fiscali e di riorganizzazione dell’intera amministrazione finanziaria, nonchè delle dimensioni del concorso medesimo” (capo 3 della sentenza impugnata), profilo che non risulta oggetto di specifico motivo di appello;

che il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza di attività difensiva del controricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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