Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24579 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13025-2014 proposto da:

PM di P.M. & C. s.a.s, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato GUIDO VALORI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORESTE GIAMBELLINI;

– ricorrente –

contro

TECNO-GAZ S.p.A., in persona del legale rappresentante elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORBITELLI 31, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2017/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere GUIDO Federico.

Fatto

P.M. di P.M. & c. sas propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti della Tecno Gaz spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2017/13, depositata il 14 novembre 2013, con la quale è stata rigettata la domanda dell’odierna ricorrente, commissionaria con esclusiva per la Lombardia di prodotti odontotecnici della Tenco Gaz spa, avente ad oggetto il pagamento delle commissioni per le vendite effettuate nella propria “zona di esclusiva” direttamente dalla committente o da terzi e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di atti di concorrenza sleale posti in essere da quest’ultima, che dal mese di aprile 2002 si era rifiutata di evadere gli ordini trasmessi dalla P.M.

La Corte territoriale, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha accertato che, a seguito di comunicazione del 31 dicembre 1993 della Tecno Gaz, spedita via fax il 4 gennaio 1994 e tacitamente accettata mediante comportamento concludente dalla P.M., l’originario contratto di commissione con esclusiva, concluso dalle parti in data 1 giugno 1993, era stato modificato in commissione senza esclusiva.

Il giudice di appello ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale, poichè non era stata fornita la prova del preteso danno derivante dall’unico ordine rimasto inevaso.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1731,1733 e 1326 c.c., per avere la Corte territoriale configurato un’accettazione tacita da parte dell’odierna ricorrente, alla proposta di Tecno Gaz spa, contenuta nella comunicazione (datata 31 12.1993) inviata il 4 gennaio 1994, deducendo, in particolare, che il silenzio non può assumere valore giuridico di manifestazione di volontà, nè rinuncia ad un diritto.

Il motivo è inammissibile.

Costituisce infatti valutazione di fatto, riservata al giudice del merito, lo stabilire se un determinato comportamento concludente integri accettazione tacita della proposta e se da essa si possa desumere l’avvenuto perfezionamento di un contratto, sicchè il relativo accertamento, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e da violazioni di legge, si sottrae al controllo di legittimità (Cass. 11152/2004).

In particolare come questa Corte ha già affermato, la deroga all’esclusiva può desumersi anche dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto (Cass. 9226/2014; 3198/1960).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione logica, coerente ed adeguata, ha accertato che il prolungato comportamento inerziale (protrattosi per diversi anni), tenuto dall’odierna ricorrente, a far data dalla comunicazione del 4 gennaio 1994 della committente, integrava accettazione tacita della proposta di modifica del contratto, con esclusione del patto di esclusiva, ed ha dunque ravvisato una modifica consensuale del contenuto dell’accordo; non è dunque ravvisabile la dedotta violazione di norme di legge.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo. Sussistono le condizioni di legge perf il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge. Obbligo di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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