Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24579 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16748/2019 proposto da:

A.Y., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Luigi Natale, in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 18/4/2018, A.Y., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nella città di (OMISSIS), ove aveva vissuto anche dopo la morte dei genitori, avvenuta rispettivamente nel (OMISSIS) (il padre) e nel (OMISSIS) (la madre), insieme alla sorella e alla nonna materna; di essere di religione (OMISSIS); che la sorella, dopo che la nonna era divenuta troppo anziana, era andata a vivere con una donna a Techiman; di aver studiato sino alle scuole superiori e di aver svolto il lavoro di muratore; di aver lasciato il proprio Paese a gennaio del 2015 per l’alto tasso di disoccupazione esistente nel villaggio ove viveva; di essere partito per la Libia insieme a un uomo che aveva un camion e che si era reso conto della sua disperazione; che anche in Libia aveva molto sofferto perchè era stato picchiato e incarcerato; che in caso di ritorno in (OMISSIS) avrebbe dovuto riprendere il lavoro faticoso precedente senza aver più alcun sostegno.

Con decreto del 6/5/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 7/5/2019, ha proposto ricorso A.Y., con atto notificato il 30/5/2019 svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

1.1. Secondo il ricorrente la domanda di protezione sussidiaria era stata rigettata senza la necessaria acquisizione delle informazioni attualizzate circa la situazione socio-politica del Paese di provenienza e senza svolgere una approfondita istruttoria, pur essendo facilmente individuabili le fonti da cui ricavare informazioni aggiornate sulla pericolosità per la vita e l’incolumità individuale dei civili derivante da violenza indiscriminata (sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, report 2017-2018 Amnesty International).

1.2. La censura è inammissibile perchè sotto l’apparente etichetta della doglianza di violazione di legge, si riversa completamente nel merito per esprimere dissenso dalla motivata valutazione della situazione socio-politica del (OMISSIS) formulata dal Tribunale sulla scorta di informazioni attualizzate, tratte da autorevoli fonti e debitamente indicate, citate e riassunte (reports di Freedom House, Amnesty international e del Dipartimento di Stato USA, tutti aggiornati al 2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.1. Secondo il ricorrente, quanto alla protezione umanitaria, non erano stati valutati i profili di particolare vulnerabilità del ricorrente (giovane età, buona integrazione sociale in Italia, estrema povertà della famiglia, pericolo di essere ucciso o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, instabilità delle condizioni generali del Paese, insufficiente rispetto dei diritti umani, impossibilità di reinserimento nel tessuto sociale in patria).

2.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo non integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

2.3. Il Tribunale, sostanzialmente allineato a tale orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite, ha escluso in primo luogo che il ricorrente avesse adeguatamente dedotto la sussistenza di una condizione di specifica e personale vulnerabilità soggettiva, sottolineando peraltro la genericità dei suoi assunti circa la particolare gravosità del lavoro svolto in patria e l’esistenza di legami familiari e affettivi anche secondo il suo racconto (almeno la nonna e la sorella); in secondo luogo ha evidenziato la mancanza di un serio percorso di inserimento socio lavorativo sul territorio nazionale, in presenza solamente di buone relazioni circa la sua partecipazione ai programmi di accoglienza e un pregresso (presunto) rapporto di lavoro di brevissima durata.

Le censure del ricorrente si pongono a un livello del tutto generico, senza spingersi, come sarebbe stato necessario, a riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente, e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali.

Nè il ricorrente ha confutato le valutazioni del Tribunale circa l’insussistenza di una effettiva integrazione sociale e lavorativa in Italia.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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