Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24579 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17231/2015 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO V EMANUELE II

N. 308, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE MINISSALE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PERSICHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO CALDERONIO giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13/05/2014, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Messina ha ridotto l’entità del risarcimento riconosciuto alla D. per i danni subiti da un immobile già da essa locato al Comune di Messina e da questo rilasciato nel (OMISSIS).

La D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’intimato.

Il primo motivo deduce “la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4” e censura la Corte per non avere dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dal Comune per difetto di specificità dei relativi motivi.

Il motivo è inammissibile in quanto non soddisfa l’onere della trascrizione dei motivi di appello in misura sufficiente ad evidenziarne la dedotta aspecificità (cfr. Cass. n. 86/2012: “ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte”).

Il secondo motivo deduce “la nullità della sentenza e del procedimento… con riferimento all’art. 112 c.p.c. e all’art. 163 c.p.c., nn 3 e 4 cpc”: assume che il Comune non aveva “mai formulato con l’atto di appello alcuna domanda rivolta all’accoglimento anche solo parziale dell’impugnazione, limitandosi a richiedere sempre… la mera riforma della sentenza nella sua globalità con altra pronuncia diretta ad escludere ogni obbligo risarcitorio a carico del Comune… e non anche una pronuncia di parziale revisione della pronuncia di primo grado, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio”.

A prescindere dalla considerazione – di ordine generale – che la richiesta di riforma totale di una sentenza contenente la condanna al risarcimento del danno implica (di norma) quella di riduzione dell’importo risarcitorio, il motivo è inammissibile perchè svolto anche in questo caso – in totale difetto di autosufficienza (non risultando trascritti i motivi di appello e le conclusioni rassegnate dal Comune).

L’ultimo motivo (che prospetta la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.) è parimenti inammissibile, in quanto si risolve nella contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte e pertanto si limita a veicolare – attraverso la deduzione di violazioni in iure – una non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo – tuttavia – che il secondo motivo vada ritenuto infondato (per le ragioni di ordine generale indicate nella relazione) anzichè inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui eUro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA