Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24578 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24578 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 31383-2007 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RM A, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale notarile e delibera
2013

di revoca in atti;
– ricorrente –

2554

contro

CIMMINO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 31/10/2013

PLACIDI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

8986/2006 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 20/08/2007 R.G.N. 5249/2005;

udienza del

17/09/2013

dal Consigliere Dott. GIULIO

FERNANDES;
udito l’Avvocato ALESII ALESSIA;
udito l’Avvocato LENTINI LUCA per delega PLACIDI
GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTO
Cimmino Maria Rosaria — psicologa dirigente dell’Azienda USL RM A —
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma detta Azienda chiedendo
l’accertamento del proprio diritto a percepire, a decorrere dal gennaio 2000
e fino al marzo 2001, l’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art.
5 comma 3° del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, parte economica biennio
2000 -2001, per i dirigenti con esperienza professionale nel Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.) superiore a 15 anni e la condanna della

convenuta al pagamento delle relative somme.
L’adito giudice accoglieva la domanda, decisione questa confermata dalla
Corte territoriale, con sentenza del 20 agosto 2007.
Ad avviso della Corte la locuzione “esperienza professionale nel S.S.N.”
utilizzata nel contratto collettivo aveva inteso fare esclusivo riferimento
all’aspetto della “professionalità” e non all’anzianità di servizio, venendo
così in rilievo tutti quei rapporti di lavoro con il SSN ( non solo di pubblico
impiego — di ruolo e non di ruolo — ma anche di mero convenzionamento)
che avevano comportato un incremento della professionalità, tra i quali
sicuramente doveva rientrare il periodo — dal 1.10.82 all’8.4.1986 – in cui la
Cimmino aveva prestato servizio pre-ruolo, computando il quale la predetta
aveva sicuramente diritto alla indennità richiesta. Precisava, altresì, la
Corte che la circolare interpretativa dell’ARAN ( n. 8040/00) confermava la
fondatezza della domanda della appellata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Azienda USL RM
A affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso la Cimmino.

DIRITTO
Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 comma 4 lett. B) del CCNL parte economica 2000 -2001, degli
artt. 24, 25 e 26 comma 1° DPR n. 761/79, 12 c.c. e dei principi generali in
ordine ai criteri ermeneutici nonché vizio di motivazione.
Si argomenta che l’art. 11 co. 4° CCNL cit. stabilisce che l’anzianità
complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del CCNL Area Dirigenza
Sanitaria parte economica 2000 – 2001 e cioè della individuazione della
misura della indennità di esclusività, deve essere intesa come servizio di
ruolo a tempo determinato o indeterminato escludendosi, quindi, la
cumulabilità di rapporti diversi (convenzionali o a contratto).
1

Con il secondo motivo si deduce violazione art. 112 c.p.c. degli artt. 46 e
64 comma 10 d.Lgs n. 165/2001, nonché omessa motivazione per non aver
la Corte di appello risposto alla richiesta di procedere all’accertamento ex
art. 64 cit. .
Entrambi i motivi si concludono con il quesito di diritto.
Il primo motivo è infondato.
Vale ricordare che l’art. 5 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., relativo al biennio 2000-

2001, parte economica, nel determinare l’ammontare dell’indennità di
esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario, stabilisce un importo
differenziato in relazione alla diversa esperienza professionale dei sanitari
nel S.S.N., a seconda che questa sia inferiore a cinque anni, oppure tra
cinque e quindici anni o superiore a quindici.
L’art. 11, comma 4, del medesimo contratto collettivo prevede poi che:
“Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si
deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui
all’art. 4 ed al comma 3 del presente articolo, l’anzianità di servizio
maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo
indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o
enti diversi del comparto; b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5,
l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di
continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.”
Orbene, questa Corte ha affermato che l’art. 5 del c.c.n.l. dell’area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del servizio
sanitario nazionale, relativo al biennio 2000/2001, parte economica,
laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario, stabilisce un importo differenziato in relazione
alla diversa “esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale”,
deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di
subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto convenzionale,
atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di
“esperienza professionale”, impiega una terminologia riferibile
esclusivamente ai dipendenti (“anzianità”, “rapporto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato”, “comparto”) e la finalità dell’istituto, voluto
dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto

2

di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza
nell’ambito del rapporto convenzionale ( Cass. n. 4060 del 14/03/2012).
Osserva il Collegio che la norma contrattuale fa riferimento tanto ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a quelli a tempo indeterminato
di natura subordinata con esclusione dei rapporti convenzionati ( così pure,
in motivazione, Cass. n. 4060/2012 cit.).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la Cimmino ha lavorato
con contratto a tempo determinato presso la USL 45 di Napoli dal

1.10.1982 e, poi, senza soluzione di continuità, è stata inquadrata, in data
9.4.1986 in ruolo presso la detta USL 45. Inoltre, il TAR Campania con
sentenza n. 188 del 3.2.1997 — passata in giudicato — ha riconosciuto, con
riferimento dal predetto periodo, la natura pubblico impiegatizia di tale
rapporto, seppur non di ruolo.
Applicando, dunque, l’art. 11 comma 4, anche nella interpretazione allo
stesso data da questa Corte, alla attuale resistente deve essere
riconosciuto, ai fini della individuazione della anzianità complessiva da
considerare nella determinazione della misura della indennità di esclusività,
anche il periodo in cui ella ha lavorato alle dipendenze della Azienda con
contratto a tempo determinato.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso alla luce del principio
affermato da questa Corte secondo cui nelle controversie in materia di
pubblico impiego privatizzato, l’attivazione della procedura di accertamento
sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista
dall’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 trova applicazione solo nel giudizio di
primo grado, e non anche in quello d’appello ( Cass. n. 6748 del
19/03/2010; Cass. Sez. U, n. 18621 del 2008 che ha avuto modo di
precisare che ove il giudice adito ometta di attivare la procedura speciale e
il processo di primo grado si svolga secondo l’iter normale, il processo si
svolge nei modi ordinari, e si deve escludere che la censura specifica della
parte interessata obblighi il giudice dell’appello a fare ciò che
erroneamente, in ipotesi, non ha fatto il giudice di primo grado (non
ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di remissione al primo giudice), ne’
un simile error in procedendo può essere dedotto come motivo di
cassazione della sentenza, cassazione che sarebbe in contrasto con ogni
principio di economia dell’attività processuale.).

3

Per quanto esposto, la sentenza va, quindi, confermata sia pure
correggendosi, a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c. nel senso indicato, la
motivazione essendo il relativo dispositivo conforme al diritto.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente

compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.

giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per

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