Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24578 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2074-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9621/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2011, R.G.N. 10767/2005.

LA CORTE:

esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De

Gregorio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che POSTE ITALIANE S.p.a. con ricorso del 9/11 gennaio 2012 ha impugnato la sentenza n. 9621 in data 24-11-2010/15-01-2011, con la quale la Corte d’Appello di ROMA, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, impugnata in via principale dalla società ed in via incidentale dall’attore C.A., confermato il solo regolamento delle spese, dichiarava la nullità del termine finale apposto al contratto due maggio 2003, con conseguente condanna di parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni contrattualmente dovute dal 19 novembre 2003 sino al 30-09-2006, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese di lite, come ivi liquidate;

che il suddetto contratto risulta stipulato per esigenze sostitutive correlate alla necessità di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l’anzidetto arco temporale, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE;

che il ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE è affidato a tre motivi, variamente articolati (con richiesta, ad ogni modo, di applicare lo jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in vigore dal 24-11-2010):

1. omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove pur essendo stato riconosciuto che il contratto a termine in questione presentava certamente i caratteri di specificità richiesti dalla legge, tuttavia era ritenuta inesistente una effettiva ricollegabilità dell’assunzione alla causa dichiarata nel medesimo contratto. Per contro, la Corte di merito aveva erroneamente motivato in ordine al un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero in ordine alla specificità dei capitoli di prova articolati nella memoria difensiva, peraltro senza considerare i poteri di ufficio di cui agli artt. 253,420 e 421 c.p.c.;

2. violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c. – tanto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento ai principi e norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni, sicchè in caso di nullità del termine finale apposto al contratto, il diritto al risarcimento sarebbe stato dovuto soltanto dal momento della ripresa del servizio;

3. violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 jus superveniens applicabile nella specie;

VISTO il controricorso di C.A. in data 14/15 febbraio 2012 per resistere all’impugnazione avversaria;

che risultano dati rituali avvisi alle parti della fissata adunanza al 23 maggio 2017 ex art. 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che soltanto parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO:

che il ricorso, a parte talune carenze espositive e di documentazione, rilevanti ex artt. 366 e 369 c.p.c., appare in buona parte infondato, poichè la Corte di merito, pur dando atto dei principi di diritto affermati in materia da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, nello specifico in punto di fatto ha ritenuto insindacabilmente non esaurienti le indicazioni contenute nei contratti de quibus, tali da non poter integrare la specificità richiesta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, al fine di poter legittimare le clausole di apposizione dei termini finali in parola;

che lo stesso risulta invero inconferente rispetto alle specifiche e pertinenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove la Corte di merito in punto di fatto ha accertato, con valutazioni insindacabili in questa sede di legittimità, l’assenza di specifiche indicazioni e circostanze tali da poter legittimare l’apposizione del termine finale al contratto in questione;

che, in particolare, è stato ritenuto il difetto di prova dell’indicata esigenza sostitutiva e del rapporto di derivazione causale dell’assunzione a termine in parola dall’insorgenza dell’anzidetta esigenza, in quanto non altrimenti fronteggiabile con l’impiego di personale fisso, laddove generica e quindi inammissibile risultava la circostanza capitolata ai fini dell’invocata prova testimoniale, poichè conteneva giudizi e valutazioni e non dati fattuali sull’organico della sede dí destinazione del lavoratore e sul numero degli assenti al fine di apprezzare l’adeguatezza o l’inadeguatezza del personale fisso per le assunzioni;

che a fronte di tali apprezzamenti si appalesa chiaramente inammissibile il primo motivo di ricorso, evidentemente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre nella specie non risulta trascurato dalla Corte di merito alcun fatto rilevante ai fini della decisione, sicchè appare incensurabile in questa sede il relativo apprezzamento delle circostanze, ciò pure ai fini dell’invocato mezzo istruttorio, però non ammesso per la ritenuta assoluta genericità;

che, per contro, va accolto il terzo motivo, respinto il secondo (in effetti assorbito dall’accoglimento dell’ultima doglianza concernente la richiesta applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32), atteso che l’impugnata pronuncia, resa in data 24 novembre 2010, ancorchè pubblicata successivamente, poi non passata in giudicato a causa dell’intervenuta tempestiva e rituale impugnazione, restava soggetta comunque alle previsioni introdotte dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, entrata in vigore peraltro proprio il 24 novembre (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 26840 del 29/11/2013, secondo cui la disciplina di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, che riconosce al lavoratore un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, è immediatamente applicabile, anche ai giudizi pendenti in cassazione. Parimenti, v. Cass. lav. n. 6735 del 21/03/2014: la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti già acquisiti dal lavoratore poichè è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine. Nè può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poichè il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obbiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU operata dalla Corte EDU – sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti. Analogamente, cfr. id. n. 7372 del 28/03/2014, secondo cui la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come chiarito dalla Corte di giustizia UE con sentenza 12 dicembre 2013 in C-361/12, non contrasta con la normativa sovranazionale, in quanto l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto a tempo indeterminato.

Cass. lav. n. 151 del 09/01/2015: la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, non contrasta con la clausola 8.3 – c.d. di “non regresso” – dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE, in quanto l’introduzione di un’indennità comunque dovuta a prescindere da un danno effettivo, parametrata tra un minimo ed un massimo, non è automaticamente ovvero necessariamente meno favorevole del sistema previgente, in cui la liquidazione del risarcimento andava effettuata dal giudice caso per caso e con decurtazione dell'”aliunde perceptum” e “percipiendum”.

Peraltro, secondo Cass. sez. un. civ. n. 21691 del 27/10/2016, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

V. altresì Cass. lav. n. 1552 del 20/01/2017, secondo cui la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, è applicabile anche nel caso di un’impugnazione relativa all’illegittimità del termine proposta prima della sua entrata in vigore, poichè lo “jus superveniens” rende proponibile una domanda nuova in secondo grado quando la regolamentazione sopravvenuta investa una situazione di fatto dedotta già in primo grado, dovendosi escludere che in un giudizio in corso la disciplina dell’indennità in questione incida su diritti acquisiti del lavoratore);

che, pertanto, l’applicazione dei succitati principi anche al caso qui in esame comporta l’accoglimento della doglianza riguardante la violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5-7, (comma 5 peraltro oggetto d’interpretazione autentica dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 con l’art. 1, comma 13, nel senso che la disposizione di cui al comma 5 va intesa nel senso che l’unanimità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro), e quindi la cassazione della sentenza de qua sul punto con rinvio al giudice di merito.

PQM

 

la Corte, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa per l’effetto la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di ROMA, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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