Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24578 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14914/2019 proposto da:

S.L., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Natale, in forza di procura speciale in

caòce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 6/4/2018, S.L., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nella città di (OMISSIS), ove vivevano tuttora la madre e la sorella minore; di essere musulmano; di aver vissuto in (OMISSIS) dall’età di 13 anni sino alla morte del padre nel (OMISSIS), in seguito alla quale la madre gli aveva chiesto di tornare a casa a prendere il posto del padre quale meccanico nell’officina; di essere partito dalla (OMISSIS) a giugno del 2016 per raggiungere l’Italia, attraverso Mali, Burkina Faso, Niger e Libia, perchè un amico gli aveva chiesto di poter utilizzare i suoi documenti per inviare denaro a sua madre, non potendo utilizzare i propri in quanto scaduti; il giorno dopo era stato arrestato perchè nel luogo in cui era avvenuta una rapina in cui una donna era morta erano stati trovati i suoi documenti; che le autorità non avevano creduto alle sue spiegazioni; che dopo qualche mese di prigione era riuscito a scappare grazie alla madre che aveva corrotto un poliziotto; di temere il ritorno in (OMISSIS) sia per la paura di andare in prigione, sia per il timore di vendetta da parte dei parenti della donna uccisa.

Con decreto del 9/4/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 12/4/2019, ha proposto ricorso S.L., con atto notificato il 13/5/2019 svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 3/7/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.

1.1. Il ricorrente si duole che la valutazione negativa della credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale sia stata formulata senza il rispetto delle prescrizioni di legge, in tema di onere probatorio attenuato e obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, sulla base di opinioni soggettive del giudice, senza tener conto del basso livello culturale e di scolarizzazione del richiedente, attribuendo indebitamente valore a discordanze e contraddizioni su aspetti del tutto marginali.

1.2. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.3. Al riguardo il Tribunale, alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, evidenziando genericità, lacune, incongruenze e contraddizioni (genericità del racconto circa le ragioni dell’apparente coinvolgimento nella rapina; vaghezza delle motivazioni delle condotte proprie e altrui; lacune nella ricostruzione dei rapporti con l’amico a cui avrebbe prestato i documenti neppure indicati; mancata indicazione degli accordi per la restituzione; indeterminazione e vaghezza delle circostanze della rapina; non comprensibilità delle ragioni dei sospetti della polizia solo per aver trovato i suoi documenti sul posto; genericità della narrazione circa la corruzione del poliziotto; mancanza di particolari in ordine alle ragioni e al fondamento del timore di vendetta; sviluppo cronologico dei fatti non coerente, rispetto alle date di partenza dalla (OMISSIS) e arrivo in Italia; contrasto fra la data di partenza dalla (OMISSIS) indicata in sede di audizione e quella riportata nella domanda di protezione internazionale).

Il Tribunale ha altresì sottolineato la mancata cooperazione rappresentata dall’assenza in udienza per colmare le lacune del narrato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.1. Secondo il ricorrente la domanda di protezione sussidiaria era stata rigettata senza la necessaria acquisizione delle informazioni attualizzate circa la situazione socio-politica del Paese di provenienza e senza svolgere una approfondita istruttoria, pur essendo facilmente individuabili le fonti da cui ricavare informazioni aggiornate sulla pericolosità per la vita e l’incolumità individuale dei civili derivante da violenza indiscriminata (sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, report 2017-2018 Amnesty International).

2.2. La censura è inammissibile perchè, sotto l’etichetta della doglianza di violazione di legge, si riversa completamente nel merito per esprimere dissenso dalla motivata valutazione della situazione socio politica della (OMISSIS) formulata dal Tribunale sulla scorta di informazioni attualizzate, tratte da autorevoli fonti e debitamente indicate, citate e riassunte (report del Dipartimento di Stato USA 2018; report annuale 2018 Human Rights Watch, report Amnesty International 2017-2018).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3.1. Quanto alla protezione umanitaria, secondo il ricorrente non erano stati valutati i profili di particolare vulnerabilità del richiedente asilo (giovane età, buona integrazione sociale in Italia, estrema povertà della famiglia, pericolo di essere ucciso o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, instabilità delle condizioni generali del Paese, insufficiente rispetto dei diritti umani, impossibilità di reinserimento nel tessuto sociale in patria).

3.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo non integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

3.3. Il Tribunale, sostanzialmente allineato a tale orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite, ha escluso sia la sussistenza di una condizione di specifica e personale vulnerabilità soggettiva del richiedente, non adeguatamente dedotta dal ricorrente e comunque non desumibile dalle circostanze riferite circa la vicenda personale ritenuta non credibile.

Le censure del ricorrente si mantengono a un livello del tutto generico, senza spingersi, come sarebbe stato necessario, a riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente, senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali.

Non risulta neppure dedotto – se non genericamente – e comunque dimostrato un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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