Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24578 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17121-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

IMMOBILGEST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 436/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In totale riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Immobilgest s.r.l. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a.d.i. in quanto effettuata (anzichè con ricorso) a mezzo atto di atto di citazione che era stato depositato in Cancelleria oltre il termine di 40 giorni stabilito per l’opposizione.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non ha resistito l’intimata.

Il ricorrente ha dedotto la “nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” sulla base dell’assunto che la Corte ha erroneamente attribuito alla controversia natura locatizia anzichè condominiale; ha rilevato, infatti, che la Immobilgest, locatrice dei locali condotti dal Ministero, rivestiva – al tempo stesso – anche la qualità di proprietaria ed amministratrice dell’intero stabile e che il pagamento degli “oneri accessori ed anticipazioni di spese” doveva ritenersi richiesto in tale seconda veste, considerato altresì che -seppur provvisoriamente e per effetto del contratto di locazione – il Ministero era divenuto “condomino di alcune unità immobiliari dello stabile”.

Il ricorso è infondato, in quanto – a prescindere dal fatto che la Immobilgest rivestisse anche la posizione di amministratrice dello stabile, è fuor di dubbio che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri accessori (che è stata posta a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria e che vale a qualificare la controversia) non può trovare fondamento che nel rapporto di locazione intercorrente col Ministero conduttore, essendo del tutto insostenibile l’ipotesi che il MEF potesse essere considerato “condomino provvisorio”.

Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha applicato il consolidato principio secondo cui la tempestività dell’opposizione a.d.i. in materia locatizia va riscontrata in relazione alla data di deposito del relativo atto (cfr., ex multis, Cass. n. 8014/2009).

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata)”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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