Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24577 del 31/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24577 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 17996-2008 proposto da:
LUZZINI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VAL DI FASSA 54 INT 3, presso lo studio dell’avvocato
FELLI FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013
2157

contro

COMUNE DI ROVELLO PORRO,

in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente
LUNGOTEVERE MICHELANGELO
dell’avvocato OSTILI LAURA,

domiciliato
9,

presso

in

ROMA,

lo

studio

rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 31/10/2013

dall’avvocato MORETTI AMEDEO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 614/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/06/2007 r.g.n. 738/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANCINO;
udito l’Avvocato ERNESTO POSTORINO per deleia FELLI
FRANCO;
udito l’Avvocato BAUZULLI FILIPPO per delega MORETTI
AMEDEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA

r.g.n. 17996/2008 Luzzini Angelo c/ Comune di Rovello Porro
ud 18 giugno 2013

L

Con sentenza del 29 giugno 2007, la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame
svolto da Luzzini Angelo contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la
domanda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento senza preavviso
intimato dal Comune di Rovello Porro.

2

La Corte territoriale puntualizzava che:
Luzzini Angelo impugnava il licenziamento in tronco intimato dal Comune di
Rovello Porro, del quale era dipendente, contestando il mancato tempestivo
avvio del procedimento disciplinare, in quanto l’amministrazione, pur avendo
conoscenza dell’imputazione per concussione, delle disposte misure restrittive
della libertà personale e della rilevanza disciplinare dei fatti, aveva proceduto
alla contestazione disciplinare solo dopo 16 mesi dal loro accadimento e,
pertanto, oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art. 24 del contratto
collettivo; contestava, inoltre, la mancata affissione del codice disciplinare;
la sentenza di prime cure, di rigetto della domanda, veniva gravata dal
lavoratore.

3.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente
giudizio, riteneva che la contestazione disciplinare non potesse, nella specie,
considerarsi intempestiva dovendo escludersi che il momento della conoscenza del
fatto, da parte dell’amministrazione, potesse coincidere con la diffusione delle
notizie di stampa relative al provvedimento di arresto del dipendente, e che prima
della conclusione del procedimento penale l’amministrazione fosse in grado di
formulare alcuna contestazione, trattandosi di vicenda scaturita da indagine
dell’autorità giudiziaria e non da accertamenti, denunce o ispezioni interni.

4.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Luzzini Angelo ha proposto
ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Comune di Rovello Porro ha
resistito con controricorso.

Motivi della decisione
5.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la
Corte territoriale ricondotto la propugnata tesi dell’intempestività della
contestazione, in riferimento all’epoca della conoscenza del fatto da parte

Rossana Mancino est.
n.r.g. 17996/2008 Luzzini Angelo c/ Comune di Rovello Porro

Svolgimento del processo

dell’amministrazione fin dal luglio 2002, al mero riferimento a notizie di stampa,
trascurando di considerare che la conoscenza dei fatti fin da tale epoca emergeva
dai documenti allegati dal dipendente. Si assume, inoltre, che nella
regolamentazione della tempestività i Giudici del gravame non avrebbero applicato
la regola negoziale (l’art. 25, comma 8, c.c.n.l. enti locali 1994/1997), ma richiamato
piuttosto l’obbligo di correttezza e buona fede a carico dell’amministrazione nella
correlazione della conoscenza dei fatti a mere notizie di stampa. La rubrica evoca

6.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 25, comma 2 e 24,
comma 2 del C.C.N.L. enti locali 1994/1997, il ricorrente assume che l’attivazione
dell’azione disciplinare a seguito della sentenza penale è legata alla conoscenza dei
fatti, da parte dell’Amministrazione, solo con la sentenza, ma allorché i fatti sono
conosciuti, come nella specie, prima della sentenza penale, il procedimento
disciplinare deve attivarsi tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni da
quando il soggetto competente è venuto a conoscenza del fatto. Denuncia, inoltre,
violazione dell’art. 25, commi 8 e 9 del citato C.C.N.L. con riferimento alla legge
97/2001, art. 5, rilevando che, alla stregua delle predette disposizioni, l’estinzione
del rapporto di lavoro poteva essere pronunciata solo a seguito di procedimento
disciplinare avviato dalla conoscenza del fatto, sospeso in conformità alle citate
fonti, contrattuali e legali, e riattivato nel prescritto termine dalla comunicazione
della sentenza. Di qui, la necessità dell’attivazione del procedimento fin dalla
conoscenza del fatto e della sospensione in attesa della definizione del giudizio
penale.

7.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

8.

Osserva il Collegio che la parte ricorrente, nel dedurre, con il primo mezzo
d’impugnazione, l’omessa ed erronea valutazione dell’ordinanza di revoca della
misura cautelare e dei verbali di interrogatorio della guardia di finanza del 4 e 5
luglio 2002, significativi, a suo dire, della circostanza che già nel luglio del 2002
l’Amministrazione fosse a conoscenza del fatto poi contestato, è venuto meno
all’onere, sancito a pena di inammissibilità del motivo, di riprodurre, in osservanza
del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità nel
corpo del ricorso (v., fra le tante, Cass. 14973/2006).

9.

Il ricorrente si è, invero, limitato, inammissibilmente, a riportare frasi estrapolate dal
contesto che da sole, per essere anche incomplete, non consentono a questa Corte
lo scrutinio del motivo di censura, verificando la decisività delle produzioni
documentali.

2

Rossana Mancino est.
n.r.g. 17996/2008 Luzzini Angelo c/ Comune di Rovello Porro

l’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

11. Passando all’esame del secondo mezzo d’impugnazione, in materia di procedimento
disciplinare per i pubblici dipendenti, come già rilevato da questa Corte (v., ex multis,
Cass.5806/2010), a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97,
recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, i
termini previsti dalla contrattazione collettiva per la contestazione dell’addebito,
destinati ad entrare in vigore con la costituzione dell’ufficio competente per la
contestazione disciplinare da essa previsto, sono alternativi a quelli previsti dall’art.
5, quarto comma, della legge citata per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta
comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del
lavoratore incolpato. Tale ultima disposizione ha riformulato la disciplina dell’art. 9,
comma 2, della legge n. 19 del 1990, prevedendo che il procedimento disciplinare
debba avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, debba proseguire entro il
termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o
all’ente competente per il procedimento disciplinare e che il procedimento debba
concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
entro centottanta giorni dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto
disposto dall’art. 653 cod. proc. pen.
12

Tanto premesso, la soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme alla
giurisprudenza di legittimità la quale, proprio con riferimento al contratto collettivo
del Comparto Regioni e Autonomie locali, ha affermato il principio secondo il
quale in tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo preveda termini
volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare e un termine per la conclusione
di tale procedimento, solo quest’ultimo è perentorio, con conseguente nullità della
sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la
violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l’incolpato
denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua
difesa (in termini, Cass. 6091/2010).

3

Rossana Mancino est.
n.r.g. 17996/2008 Luzzini Angelo c/ Comune di Rovello Porro

10. Al riguardo va ribadito che ove, in sede di legittimità, venga denunciato il difetto di
motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o
processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto
della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato
dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la
Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini
integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

14. Pertanto, l’art. 25, comma 8 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 del comparto Regioni e
Autonomie locali – che prevede che l’Amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ma il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva – deve essere interpretato nel senso che, laddove l’Amministrazione sia
venuta a conoscenza di gravi fatti illeciti penalmente rilevanti, e sia tenuta per legge
a denunciarli, è anche facoltizzata ad attivare subito il procedimento disciplinare che
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. Ma ciò non si verifica allorché
l’Amministrazione venga a conoscenza dei fatti suddetti nel corso o alla fine del
giudizio penale.

15.

La disposizione contrattuale non può, quindi, considerarsi violata nella vicenda in
esame in cui, ai sensi dell’ art. 27, commi 1,5,8 del contratto collettivo di comparto,
il dipendente raggiunto da misura restrittiva della liberta personale è sospeso
d’ufficio dal servizio e l’ente non può svolgere alcuna istruttoria concomitante alle
indagini penali e alcun adempimento a cagione dello stato di restrizione del
dipendente, sicché legittimamente l’Amministrazione, sospeso il procedimento
disciplinare sino all’esito del procedimento penale anche se il dipendente rientra in
servizio (art.27, co.8 cit.), attende il passaggio in giudicato della sentenza per
riattivare il procedimento con l’audizione del dipendente.

16. In definitiva il ricorso va rigettato.

17.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 50,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.

4
Rossana Mancino est.
n.r.g. 17996/2008 Luzzini Angelo c/ Comune di Rovello Porro

13. Peraltro, con riferimento alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, e
all’omologa previsione del termine per la contestazione dalla conoscenza del fatto
senza previsione di conseguenze, questa Corte ha già affermato, con la sentenza n.
5806 del 2010, con principio che il Collegio intende ribadire anche per la vicenda in
esame, che l’indifferenza dell’inosservanza del predetto termine agli effetti
decadenziali dall’esercizio della potestà disciplinare risulta rafforzata proprio
dall’espressa perentorietà sancita nelle disposizioni pattizie successive non
retroattive (pattuizioni collettive, va detto, per tutto omologhe per il comparto
Ministeri e per il comparto Regioni – Enti locali).

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA