Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24577 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1765-2012 proposto da:

Q.G. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO VALVO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso 1a sentenza n. 975/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/01/2011, R.G.N., 473/08.

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De

Gregorio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che con sentenza in data sei dicembre 2007 il giudice del lavoro di Siracusa rigettò la domanda di cui al ricorso in data 14/04/2006, proposta da Q.G. nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A., ritenendo legittima l’apposizione del termine finale al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2003, per la specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito presso la filiale di Siracusa assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro; che la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 975 in data 4 novembre 2010 – 20 gennaio 2011 rigettò il gravame interposto dalla soccombente avverso la pronuncia di primo grado, compensate le spese;

che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Q. in data 9 gennaio 2012, deducendo a sostegno dell’impugnazione i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè motivazione contraddittoria della sentenza impugnata circa l’enunciazione, ritenuta sufficiente dai giudici di merito, delle esigenze correlate all’assunzione in esame, laddove andavano invece specificate tali ragioni sin dal momento della stipula del contratto individuale in parola, ciò che non poteva essere differito ad un momento successivo, mentre ciò non era avvenuto, nè era stato assolto il corrispondente onere probatorio a carico di parte datoriale, non soddisfatto con idonea documentazione, per cui sarebbero occorse anche l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

VISTO il controricorso per Poste italiane S.p.A. in data 8/9 febbraio 2012;

che risultano dati rituali avvisi alle parti della fissata adunanza al 23 maggio 2017 ex art. 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che soltanto la società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso, a parte talune carenze espositive e di documentazione, rilevanti ex artt. 366 e 369 c.p.c., appare infondato, poichè la Corte di merito ha correttamente applicato nella specie i principi di diritto affermati in materia da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, nello specifico in punto di fatto, giudicando insindacabilmente esaurienti le indicazioni contenute nel contratto de quo, tali da poter integrare la specificità richiesta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1;

che il ricorso risulta, invero, inconferente rispetto alle specifiche e pertinenti argomentazioni

contenute nella sentenza impugnata, laddove la Corte di merito in punto di fatto ha accertato, con valutazioni insindacabili in questa sede di legittimità, la sussistenza di sufficienti specifiche indicazioni e circostanze tali da poter legittimare l’apposizione del termine finale al contratto in questione, essendo stato anche indicato l’ufficio postale (di (OMISSIS)), cui veniva assegnata la lavoratrice con le mansioni da espletarvi in sostituzione del personale fisso assente, per cui tuttavia non assumeva rilievo dirimente l’omessa indicazione nominativa degli assenti con diritto alla conservazione del posto, giusta la richiamata giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la documentazione in atti versata, a seguito di ordine di esibizione, confermava l’effettività delle esigenze sostitutive, accertandosi, quindi, in particolare che i dipendenti a tempo indeterminato addetti al servizio recapito presso l’ufficio di Noto durante il periodo considerato avevano totalizzato giornate di assenza (167, per ferie, malattia o infortunio) in misura superiore a quelle lavorate (107) dai due dipendenti, a sussunti a tempo determinato (tra cui l’appellante);

che a fronte di tali apprezzamenti si appalesa chiaramente inammissibile pure ogni censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè nella specie non risulta trascurato dalla Corte di merito alcun fatto rilevante ai fini della decisione, sicchè appare incensurabile in questa sede l’apprezzamento delle relative circostanze;

ritenuto, pertanto, che va confermato l’orientamento interpretativo di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 1577 del 26/01/2010), in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; ne deriva che nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, peraltro, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (in senso analogo Cass. 6 civ. – L, ordinanza n. 23119 del 16/11/2010. V. altresì, parimenti, Cass. lav. n. 1246 del 25/01/2016, secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE);

che, pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore della società controricorrente, nella misura di Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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