Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24577 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8994/2014 R.G. proposto da:

Punto Casa s.r.l., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Rossi e dall’avv. Giuseppe

Gigli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via

Pinanelli n. 14;

– ricorrente –

contro

F.E., F.M., F.R., quali eredi di

Fi.Mi., rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Ginoulhiac e

dall’avv. Marco Baliva, con domicilio eletto presso quest’ultimo in

Roma alla Via Carlo Poma n. 4;

– controricorrenti –

e

Condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.

rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Brunone, con domicilio

eletto in Roma, Viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell’avv.

Massimo de Bonis;

– controricorrente –

nonchè

C.S. e E.M..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 4245/2013,

depositata in data 19.11.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.5.2018 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio di (OMISSIS) ha adito il Tribunale di Monza, evocando in causa la Punto Casa S.r.l. ed esponendo che la convenuta, con atto del 22.5.1990, aveva acquistato da C.R., titolare dell’impresa individuale Edil 2001, l’intero stabile condominiale ed aveva affidato a quest’ultimo i lavori di ristrutturazione dell’immobile; che, dopo la vendita delle singole pozioni esclusive facenti parte dell’edificio condominiale, si erano manifestate muffe ed infiltrazioni d’acqua derivanti dalla mancata realizzazione di un vespaio sotto il pavimento del pian terreno.

Ha chiesto il risarcimento del danno con condanna al pagamento delle spese processuali.

La Punto Casa ha respinto ogni addebito ed ha chiamato in causa C.R., appaltatore dei lavori, per essere manlevata in caso di soccombenza.

Sono interventi volontariamente in giudizio M., E. e F.R., eredi di Fi.Mi., creditore del C., sostenendo le ragioni difensive di quest’ultimo.

Il Tribunale di Monza ha accolto la domanda ed ha condannato la Punto Casa s.r.l. al risarcimento del danno, liquidato in Lire 141.000.000.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza però cassata da questa Corte in accoglimento d ricorso proposto dalla Punto Casa s.r.l..

Il giudizio è stato riassunto dal Condominio (OMISSIS) e la Corte distrettuale, con la sentenza n. 4245/2013, ha respinto nuovamente l’appello dell’attuale ricorrente ed ha confermato la sentenza del tribunale di Monza.

Dopo aver richiamato il principio di diritto enunciato nella pronuncia di legittimità, la sentenza ha rilevato che nei precedenti gradi di merito era stato disposto il risarcimento per equivalente dei danni derivanti dalla sola mancata costruzione del vespaio, asserendo inoltre che i costi relativi agli interventi alle porzioni esclusive derivavano dalla necessità di provvedere alla costruzione della struttura di isolamento di cui l’edificio era mancante.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Punto Casa s.r.l. formulando un unico motivo di censura.

Il Condominio di Via (OMISSIS) ha depositato controricorso, mentre F.E., F.M., F.R. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si censura – letteralmente – la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 1169 c.c., art. 1130 c.c., n. 4 e art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza disatteso il principio di diritto enunciato dalla pronuncia di legittimità n. 22656/2010, con cui era stato stabilito che l’amministratore poteva agire per il risarcimento del danno alle parti comuni e di quelli che, pur se interessanti le porzioni esclusive, ne costituissero una diretta conseguenza, non anche per danni direttamente arrecati agli appartamenti dei singoli condomini; che, inoltre, la Corte distrettuale, ha disatteso il principio secondo cui il vespaio appartiene ai soli proprietari del pian terreno, per cui il danno non poteva ritenersi provocato da un bene condominiale.

2. Il motivo è fondato.

Con la sentenza n. 22656/2010 questa corte ha asserito che – in linea di principio – l’amministratore è legittimato ad agire per il risarcimento del danno a tutela dell’edificio nella sua unitarietà “in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti alle parti comuni dell’immobile ancorchè interessanti di riflesso anche le porzioni esclusive”, ed ha stabilito che nel caso concreto tale legittimazione doveva escludersi per il risarcimento dei pregiudizi ricollegabili alle infiltrazioni di umido, propagatesi per diffusione e risalita da. punto in cui doveva esser realizzato il vespaio.

Ha inoltre rilevato che la condanna confermata dalla Corte d’appello includeva in unico conteggio sia i danni alle parti comuni che quelli relativi alle porzioni in proprietà dei singoli condomini, ed ha stabilito che la decisione aveva erroneamente attribuito all’amministratore, la legittimazione alla proposizione delle azioni risarcitone per il danno alle porzioni esclusive, interessate dalle infiltrazioni di umidità propagatesi dal punto in cui deve essere realizzato il vespaio, pur trattandosi “di diritti di credito ben distinti e individuabili cui tutela chiaramente eccedente e suddette finalità conservative, competeva esclusivamente ai rispettivi interessati”.

Tale statuizione non poteva più essere messa in discussione dal giudice del rinvio, poichè la decisione di secondo grado era stata annullata in accoglimento del terzo motivo di ricorso con cui era stata censurata la violazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e 81 c.p.c.. I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisi della controversia o, ancora, per l’una e per l’altra ragione.

Solo in tali ultime due ipotesi il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento compessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mentre in caso di accoglimento del ricorso per violazione di legge, detto giudice tenuto solo ad uniformarsi a principio di diritto dalla sentenza di cassazione; senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione cioè fatti acquisiti al processo (Cass. 6.7.2017, n. 16660; Cass. 2014/12102; Cass. 2009/15692);

Era quindi precluso il riesame sia della natura comune o esclusiva del vespaio, sia della eventuale correlazione tra gli interventi da eseguire nelle parti di proprietà individuale e quelli necessari per costruire il vespaio, poichè il compito rimesso al giudice del rinvio si esauriva nel determinare dal punto di vista quantitativo quali importi, tra quelli globalmente liquidati, competevano ai condominio allo scopo di risarcire i pregiudizi arrecati alle porzioni comuni dalle infiltrazioni di umido.

La Corte distrettuale non si e quindi conformata al principio enunciato in sede di legittimità ed è quindi incorsa nel vizio denunciato.

La sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano, che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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