Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24577 del 01/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6568/2014 proposto da:
L.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA
66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO 6, presso lo studio
dell’avvocato ULDERICO CAPOSALE, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
C.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 789/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
7/01/2014, depositata il 05/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“Accogliendo l’appello proposto dalla L.M., la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio e ha rimesso la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., comma 2; ha inoltre compensato le spese di lite, affermando che “la decisione in rito giustifica compensazione di spese del grado”.
Ha proposto ricorso per cassazione la L.M., censurando il capo relativo alla compensazione delle spese per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 118 c.p.c., comma 2, oltre che per “motivazione omessa o apparente”; ha resistito la sola Fondiaria SAI s.p.a. a mezzo di controricorso.
Premesso che dal ricorso (come pure dal controricorso e dalla sentenza impugnata) non è dato evincere la data di inizio della controversia (risulta soltanto che l’incidente risale al maggio 2005), difettano elementi per individuare la disciplina effettivamente applicabile, tenuto conto che la disposizione dell’art. 92 c.p.c., vigente alla data di fatti ha subito successive modifiche; nè può ritenersi che la disciplina applicabile (la cui individuazione compete alla Corte) possa essere desunta dalla mera circostanza che la ricorrente abbia fatto riferimento alla necessità di “gravi ed eccezionali ragioni”, ossia al testo applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009.
Ciononostante il ricorso può essere accolto (con cassazione della sentenza in relazione al capo impugnato e con rimessione alla Corte di rinvio del compito di individuare la disciplina applicabile ratione temporis) in quanto la motivazione adottata dalla Corte di merito viola comunque la disposizione dell’art. 92 c.p.c. (in tutti i testi che si sono succeduti a far data dal sinistro) e si risolve in una motivazione apparente, che non dà alcun conto delle ragioni della statuizione.
La circostanza che si tratti una “decisione in rito” è – infatti – una mera constatazione in fatto che non è bastevole neppure a suggerire la ricorrenza di “giusti motivi” di compensazione, secondo il testo originario dell’art. 92 (cfr. Cass., S.U. n. 20498/2008 e Cass. n. 7763/2012) e – tanto meno – a costituire esplicitazione degli stessi (secondo il testo applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 1.3.2006) o a integrare “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate” (secondo il testo applicabile alle controversie successive al 4.7.2009).
Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza in relazione al capo investito dall’impugnazione, e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del presente giudizio”.
All’esito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, in quanto la carenza di indicazioni circa la data di inizio della controversia -evidenziata nella relazione – non consente alla Corte di individuare la disciplina applicabile al fine di valutare l’eventuale fondatezza del ricorso.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016