Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24576 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24576 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 5122-2011 proposto da:
IMMORLANO ANNA RITA MMRNRT8OL44I930R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio

dell’avvocato

PANARITI

BENITO,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANARITI
PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2072

contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

t

Data pubblicazione: 31/10/2013

4,

PESSI RQBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

controricorrentjU-

avverso la sentenza n. 981/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 20/04/2010 r.g.n. 3259/08;

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato PANARITI BENITO;
udito l’Avvocato MICELI

MARIO per delega PESSI

ROBERTO;
udito il P.M. in persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO

SERVELLO, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Immorlano Anna Rita adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere svolto il servizio di recapito della
corrispondenza (telegrammi, espressi, vaglia e pacchi postali), nel periodo dal 1.10.1999 al 31.12 1999,
compilando gli stampati e redigendo i modelli 1° A, osservando un orario predeterminato (dalle 8,00
alle 14,00) e venendo retribuita come lavoratrice autonoma sebbene si fosse trattato di attività lavorativa
svolta in regime di subordinazione. Chiedeva pertanto che fosse revocato il licenziamento intimatole,
disposta la sua reintegrazione nel posto in precedenza occupato e condannata la società al pagamento

La società si costituiva ed eccepiva la nullità del ricorso e comunque la sua infondatezza atteso che il
rapporto era stato instaurato ai sensi del d.p.r. n. 1816 del 1960 e dell’art. 12 della 1. n. 370/1974 i quali
autorizzavano l’utilizzazione di prestatori di lavoro autonomi per la consegna di telegrammi.
In esito all’istruttoria il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello, adita dalla Irnmorlano,
confermava la sentenza di primo grado osservando che dalle risultanze istruttorie era emerso:
1.- che la ricorrente era addetta in via esclusiva alla consegna di telegrammi espressi e raccomandate
espresso che prelevava la mattina alle otto restando poi a disposizione fino alle ore 14,00 senza però
essere obbligata a restare in ufficio;
2.- che era retribuita a pezzo e, dunque, era suo interesse rimanere in ufficio per provvedere alla
consegna di tutti i pezzi sopravvenuti nel corso della mattinata.
Con riguardo all’ obbligo di presenza ed allo svolgimento di compiti aggiuntivi (compilazione di registri)
il giudice di appello evidenziava che solo uno dei testi escussi aveva confermato tali circostanze e,
pertanto, sulla base delle prove acquisite e tenuto conto della brevità del rapporto (protrattosi per soli
tre mesi) escludeva che vi fossero elementi sufficienti per ravvisare un rapporto di lavoro in regime di
subordinazione (che era onere della lavoratrice dimostrare) ed al contrario riteneva che fosse
giustificato il ricorso alla c.d. chiamata temporanea disciplinata dall’ art. 12 della 1. n. 370 del 1974.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Imtnorlano sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la erroneità della sentenza per aver dato dei fatti
acquisiti al processo, ed in particolare delle prove testimoniali, una lettura del tutto superficiale,
affermando, gratuitamente, che la Imrnorlano si tratteneva in ufficio per tutta la durata della giornata
lavorativa solo nell’ interesse proprio di consegnare quanti più “pezzi” possibili.
Secondo la ricorrente questa ricostruzione si pone in contrasto con le affermazioni rese dallo stesso
legale rappresentante della società e dal dirigente dell’ufficio postale di riferimento che hanno riferito di
un vincolo consistente nella necessità di consegna in giornata del tipo di posta affidato alla Immorlano
(telegrammi, vaglia, pacchi…) e della richiesta formulata alla lavoratrice di trattenersi fino alle ore 14,00.
Sottolinea inoltre la ricorrente che era risultato provato che nell’ufficio vi era un solo fattorino
dipendente, il quale era stato adibito alle mansioni di postino, così che l’unica a svolgere i compiti di
fattorino era proprio la Immorlano. Conseguenza di ciò era che tutto quello che non era stato
r.g. n. 5122/2011 F.Garri

delle differenze retributive ovvero al risarcimento del danno.

g

Con il secondo motivo di ricorso, poi, si deduce che la sentenza, in violazione e falsa applicazione degli
artt. 2094 c.c. e 12 della 1. n. 370 del 1974 e con motivazione viziata, aveva ritenuto sussistenti i
presupposti per l’individuazione del lavoro a chiamata ed insussistenti gli elementi caratteristici della
subordinazione.
Sottolinea la ricorrente che, al contrario, anche a prescindere da una durata più o meno lunga della
prestazione, le modalità di esecuzione, la circostanza pacifica che l’unico fattorino in servizio era stato
adibito a compiti diversi dalla consegna dei telegrammi, dei vaglia e dei pacchi (a cui suppliva
quotidianamente la Immorlano) e la mancanza dei requisiti proprio del lavoro a chiamata, posto che la
ricorrente non era di volta in volta incaricata delle consegne ma svolgeva la sua attività con continuità,
secondo un orario definito, senza rischio economico e sulla base di direttive, erano tutte circostanze che
deponevano concordemente per il pieno inserimento nella organizzazione aziendale e l’esistenza di un
rapporto di lavoro in regime di subordinazione.
Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente poiché attengono
entrambe alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sono destituite di fondamento.
Va rilevato infatti che la Corte d’appello di Lecce ha dato ampiamente conto delle ragioni che l’hanno
determinata a rigettare la domanda della Immorlano offrendo delle stesse ampie e coerenti
giustificazioni ancorate alle emergenze probatorie e correttamente, poi, rapportate al dettato
normativo.
L’art. 12 della legge n. 370 del 1974 nel disciplinare il compenso dovuto ai prestatoti d’opera autonomi
in servizio presso gli uffici postali dispone che “Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei
telegrammi ed espressi con un fattorino, l’Amministrazione provvede con prestatoti d’opera autonomi
incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro”.

recapitato in giornata restava in ogni caso a suo carico. A ciò va poi aggiunta la circostanza che la
retribuzione era corrisposta mensilmente ,e non su base giornaliera; che era tenuta ad essere presente in
ufficio alle 8,00 del mattino e che, nel corso della giornata, era la Immorlano che provvedeva alla
registrazione dei telegrammi prima di provvedere alla consegna, facendo al spola con l’ufficio postale.
Tale circostanza non era stata smentita dai testi escussi che, al più, riferivano di non sapere chi vi
provvedesse durante il giorno. Con riguardo alle direttive per l’attività da svolgere, poi, il direttore
dell’ufficio aveva rammentato che era lui a dare disposizioni per la riconsegna in caso di mancato
reperimento del destinatario.

Condizioni caratteristiche di tale rapporto di lavoro autonomo sono:
1.- l’impossibilità di svolgere il servizio di recapito dei telegrammi, vaglia postali e pacchi con un
fattorino;

Q

2.- l’incarico dato di volta in volta;
3.- il pagamento ad opera con modalità da determinarsi con decreto ministeriale.
La Corte d’appello di Lecce, con motivazione esente da vizi e contraddizioni, e perciò non censurabile
in questa sede, ha verificato che, sulla base delle acquisizioni istruttorie, erano sussistenti i descritti
r.g. n. 5122/2011

F.Garri

ilifil

4.

In particolare ha evidenziato che il lavoratore, nel tempo di durata della prestazione, protrattasi per
poco più di tre mesi in coincidenza con l’ultimo trimestre dell’anno, si era limitato ad eseguire
gli incarichi specifici oggetto del contratto di lavoro autonomo e non aveva posto le sue energie
lavorative a disposizione per le altre attività dell’ufficio postale di tal che non si poteva ritenere che, per
le sue modalità di attuazione si fosse realizzato un continuativo inserimento nell’organizzazione
produttiva dell’azienda con assoggettamento a direttive generali e/o particolari e specifiche del dirigente
dell’ufficio che esulassero i compiti propri del rapporto di lavoro autonomo pacificamente intercorso
tra le parti. Peraltro a tale valutazione, sorretta da adeguata e logica motivazione, la ricorrente ha
opposto un diverso apprezzamento dei fatti presi in esame dal giudice di merito, non consentito in sede
di legittimità.
Il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto come subordinato, infatti, risulta conforme agli indici
desumibili dall’ art. 2094 c.c. posto che caratteristica essenziale della subordinazione è la messa a
disposizione dell’attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro, restando quindi
sottratto ogni margine di autonomia al lavoratore.
Né tale valutazione può risultare incrinata dal fatto che questa Corte, in altri casi (cfr. Cass. n.
28298/2009, Cass. n. 18254/2009, Cass. n, 18255/2009, Cass. n. 1897/2009), ha confermato le
sentenze della medesima Corte salentina che avevano accertato, per contro, la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato, talvolta coincidente con un contestuale rapporto di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 12 della 1. n. 370 del 1974 citata.
In tutti quei casi infatti l’accertamento in fatto aveva condotto, per la peculiarità delle modalità con le
quali l’attività si era svolta, a conclusioni opposte non perciò incompatibili con l’odierno accertamento.
Il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto come subordinato è conforme agli indici disegnati
dall’art. 2094 c.c., laddove risulti provata quella caratteristica essenziale della subordinazione che è la
messa a disposizione dell’attività lavorativa perché il datore di lavoro la organizzi e ne determini di volta
in volta lo specifico oggetto, restando così sottratto ogni margine di autonomia al lavoratore (vedi Cass.
7 agosto 2008, n. 21380). In conclusione il ricorso, destituito di fondamento, va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM
LA CORTE

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00
per compensi professionali ed in € 50,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2013

il Presidente

elementi caratteristici di tale tipologia di lavoro autonomo. Del pari ha verificato l’insussistenza, nelle
modalità di svolgimento della prestazione, degli elementi propri della subordinazione.

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