Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24576 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14423-2014 proposto

SOCIETA’ IMPEL A RL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO PERSICHETTI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ARREDAMENTI AVENTINO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2586/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/05/2018 dal. Consigliere GUIDO FEDERICO.

Fatto

Impel srl propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di Arredamenti Aventino spa, che non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2856/14, pubblicata il 16/4/2014 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dall’odierna ricorrente, creditrice opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato su opposizione ex art. 645 c.p.c. della Arredamenti Aventino spa, trattandosi di domande non connesse con quelle proposte nell’atto di citazione in opposizione dalla Arredamenti Aventino.

In prossimità dell’odierna adunanza Impel ha presentato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per il mancato rilievo dell’effetto preclusivo del giudicato interno formatosi in punto di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da essa ricorrente, già creditrice opposta nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

La Arredamenti Aventino, con l’atto di appello, ha infatti specificamente censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto ammissibile la domanda proposta dall’odierna ricorrente, lamentando che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che detta domanda era stata proposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opposta ha veste sostanziale di attore.

Il motivo, come riportato nel corpo del ricorso, contiene una censura sufficientemente precisa e determinata della pronuncia di primo grado, censurandone in modo specifico la ratio decidendi e, nel ribadire la tardività della domanda della parte appellata, costituisce idonea contrapposizione alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado aveva ritenuto di ritenere ammissibile la domanda della odierna ricorrente, in disparte la valutazione sulla fondatezza, nel merito, delle relative argomentazioni.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 183 c.c. e art. 645 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione di inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo la prospettazione della ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile la propria domanda riconvenzionale, proposta in comparsa di risposta, ritenendola non consequenziale alla domanda riconvenzionale introdotta dalla Arredamenti Aventino spa nell’atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente.

Il motivo è fondato.

Va osservato che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte. nel giudizio di cognizione ordinaria l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova e più ampia pretesa della controparte non può essere negato il diritto di difesa mediante “reconventio reeonventionis”(Cass. 3639/2009).

E’ stato peraltro precisato che la c.d. reconventio reconventionis non è assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi degli artt. 36 e 167 c.p.c., costituente un’azione autonoma che, in quanto tale – per trovare ingresso nel medesimo processo – deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall’attore ai sensi dell’art. 36 c.p.c., atteso che essa è caratterizzata dal fatto di essere introdotta esclusivamente per l’esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare, di fonte ad essa un’adeguata difesa.

In ogni altro caso, all’attore è inibito proporre nuove domande nell’ udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell’atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto (Cass.Ss.Uu.12310/2015).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al procedimento di ingiunzione, nel quale, in via generale, solo l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto non può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione. Anche in questo caso, peraltro, tale principio trova deroga allorquando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente. la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. g l 245/2006; 8077/2007; 21101/2015).

Essendo peraltro l’opposto attore in senso sostanziale, è evidente che 1′ eventuale reconventio reconventionis debba essere conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, incorrendo altrimenti nel divieto implicito su menzionato.

Orbene, nel caso di specie l’odierna ricorrente aveva chiesto con ingiunzione il pagamento per le sole (due) rate scadute, mentre l’opponente non si è limitato a contestare tale credito, deducendo l’inadempimento della creditrice opposta ed il risarcimento dei danni, ed ampliando dunque il thema decidendum all’intero rapporto.

La conseguente domanda riconvenzionale, concernente il pagamento dell’intero corrispettivo, va dunque considerata non solo quale reconventio reconventionis, il che, giusto quanto prima affermato non sarebbe ancora sufficiente ad affermarne l’ammissibilità, ma quale diretta conseguenza dell’ampliamento della materia del contendere, derivante dall’atto di citazione in opposizione; essa va dunque ritenuta ammissibile al fine di consentire alla creditrice opposta di articolare compiutamente le proprie difese, facendo valere l’intero credito, anche al fine di effettuare la compensazione (impropria) delle poste creditorie reciproche, derivanti dal medesimo rapporto.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’ Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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