Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24575 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24575 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 16942-2011 proposto da:
FRANCIS SUB S.P.A. 00536210867, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDRONICO
2013

FRANCESCO,

giusta

delega in atti;
– ricorrente –

2071

contro

NAPOLI IGNAZIO NPLGNZ75E14C351P;
– intimato –

Data pubblicazione: 31/10/2013

Nonché da:
NAPOLI IGNAZIO NPLGNZ75E14C351P, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RINALDI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

contro

FRANCIS SUB S.P.A. 00536210867;
– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2010 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2010 r.g.n.
142/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, accoglimento
dell’incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

La Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendo parzialmente l’appello proposto da Francis Sub s.p.a.,
ha rigettato la domanda di Napoli Ignazio con la quale era stata chiesta l’applicazione al rapporto di
lavoro del c.c.n.l. del settore Gomma Plastica e la conseguente condanna al pagamento delle differenze
retributive, contratto che la società datrice aveva disdetto per applicare, invece, il contratto per i
dipendenti delle Aziende artigiane, delle piccole imprese e delle cooperative del settore dei prodotti
chimici e del vetro sottoscritto il 28.9.1996. Inoltre la Corte d’appello, confermata l’illegittimità del
licenziamento intimato in esito alla procedura ex 1. 223 del 1991, aveva disposto che dal risarcimento
del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della
effettiva reintegra, fosse detratto l’importo che il Napoli avrebbe percepito a titolo di retribuzione se
avesse accettato l’offerta della società in data 23.12.2006 e prestato l’attività lavorativa alle dipendenze
della società stessa dal 2.1.2007 al 2.8.2007.
Il giudice d’appello, premesso in fatto che la società aveva disdetto il 21.1.2005, e con decorrenza dal
1.2.2005, il c.c.n.l. industria gomma e plastica e che, anche per fronteggiare una denunciata crisi, aveva
applicato, da quella data, quello relativo ai dipendenti delle aziende artigiane, piccole imprese e
cooperative di settore dei prodotti chimici e del vetro, ha ritenuto che ben potesse il nuovo contratto
collettivo introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, con il limite della intangibilità della
retribuzione e della salvaguardia dei diritti quesiti, e ciò anche in mancanza di accordo tacito del
lavoratore o di un suo esplicito mandato.
Ha poi evidenziato che, in presenza di uno stato di crisi, quale quello accertato nella specie, non è
esclusa la possibilità per la società di recedere, con un congruo preavviso, dall’applicazione di un
determinato contratto. Inoltre, ha sottolineato che comunque ai lavoratori è stato conservato un
trattamento perequativo individuale e che, pertanto, non hanno subito alcun pregiudizio. Con
riferimento, poi, al diverso trattamento previsto dai due contratti per le assenze per malattia o in
relazione ad altri istituti accessori, quali lo straordinario, il giudice territoriale ha osservato che il
confronto, in ogni caso, doveva essere limitato alle sole componenti fisse. Oltre a ciò, la Corte
territoriale, ha rilevato che il contratto collettivo della gomma e della plastica era in scadenza il
31.12.2005 e, dunque, il datore, che si era cancellato dall’associazione industriali, ben poteva scegliere
di non aderire alle sue previsioni a decorrere da quella data, pur conservando inalterati i livelli retributivi
ai dipendenti in servizio con un assegno ad personam e garantita la conservazione della professionalità
acquisita.
Con riguardo alla procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991 il giudice
d’appello ha escluso di dover disporre l’ integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
lavoratori dell’azienda rilevando che nella specie si trattava di una ipotesi di mero litisconsorzio
processuale, facoltativo.
Quanto, poi, alla violazione dei criteri di scelta, la Corte territoriale ha evidenziato che la società, nella
comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 4 della citata legge, ha erroneamente limitato la scelta dei
lavoratori da licenziare al solo reparto di lavorazione della plastica e non ha chiarito le ragioni per le
quali non era possibile procedere ad una scelta tra tutti i lavoratori anche addetti a reparti diversi, con
inquadramento e mansioni analoghe, nonostante la riduzione dovesse investire l’intera azienda. Per tale
aspetto la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che non fosse
stata offerta alcuna prova della specificità delle mansioni degli addetti al settore plastica e di una
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F.Garri

Svolgimento del processo

infungibilità con lavoratori di altri reparti valorizzando al riguardo l’esperienza decennale del Napoli
anche nello svolgimento di funzioni differenti.
Con riguardo al risarcimento del danno, infine, la Corte d’appello ha ritenuto fondata la richiesta di
scomputo degli importi che il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ove avesse aderito
all’offerta formulatagli dal datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società articolando quattro motivi.
Resiste con tempestivo controricorso il Napoli che propone anche ricorso incidentale relativamente alla

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso principale è censurata la sentenza per avere in violazione e falsa
applicazione dell’art. 102 c.p.c. respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado che aveva
respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti della società
tutti titolari di un concreto interesse a partecipare al giudizio stante l’idoneità della decisione sul
licenziamento collettivo ad influire sulla situazione giuridica di lavoratori che rimasti estranei alla
procedura per effetto del suo annullamento ne sarebbero potuti essere coinvolti..
Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in
relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la società
non avrebbe assolto all’onere probatorio che su di lei incombeva di dimostrare che, nell’individuazione
dei lavoratori da licenziare non era possibile operare alcuna comparazione con i dipendenti addetti a
reparti diversi rispetto a quello presso il quale prestava servizio il Napoli e che era stato soppresso..
Sostiene la società che in base ad una corretta applicazione dei principi in tema di distribuzione
dell’onere probatorio era il lavoratore dipendente a dover, quanto meno, allegare i vizi della procedura
indicando le specifiche irregolarità addebitate al datore di lavoro, mentre quest’ultimo è tenuto a
provare l’osservanza dei criteri di scelta solo a fronte di una specifica contestazione da parte del
dipendente licenziato, nella specie insussistente.
Al contrario, nella specie, il lavoratore si era limitato a dedurre la necessità di estendere l’ambito di
comparazione all’intera azienda allegando di aver lavorato anche per il diverso settore della produzione
di fucili subacquei, laddove, invece, era emersa in giudizio la specificità delle mansioni per anni
disimpegnate e, quindi, l’impossibilità di procedere ad una comparazione con quelle svolte in altri
reparti da altri dipendenti. In tale contesto avrebbe errato la Corte territoriale nel pretendere dalla
società la prova della impossibilità di una comparazione tra la posizione del Napoli e quella di
lavoratori di altri settori.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova
della fungibilità delle mansioni espletate dal lavoratore licenziato che la Corte di appello ha ritenuto
acquisita sebbene, al contrario, fosse risultato provato solo un’occasionale svolgimento di mansioni
diverse rispetto a quelle proprie del reparto abolito.
L’ultima censura formulata con il ricorso principale riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art.
41 Cost. e dell’art. 5 della 1. n. 223 del 1991.
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F.Garri

ritenuta legittimità della disdetta del contratto collettivo.

Con il primo dei tre motivi di ricorso incidentale Napoli Ignazio censura la sentenza per avere, in
violazione e falsa applicazione degli artt. 2069, 2073, 2074, 2075, 2077, 2113 c.c., degli artt. 1372, 1373
e 1321 c.c. e dell’art. 72 del c.c.n.l. della gomma e della plastica del 2.6.2004, ritenuto ammissibile la
disdetta del contratto collettivo, richiamato dal contratto individuale, prima della sua scadenza naturale
con applicazione di una disciplina peggiorativa.
Sostiene il ricorrente che tali modifiche possono essere apportate legittimamente solo alla scadenza
naturale del contratto e per effetto dell’approvazione di uno nuovo.
Per contro nella specie si pretende di applicare un contratto (quello delle aziende artigiane delle piccole
imprese e delle cooperative del settore dei prodotti chimici e del vetro) che non corrisponde alla
categoria prevista dall’art. 2069 c.c. e che è stato sottoscritto dalle associazioni particolari prive di
rappresentatività sul territorio nazionale e locale. Evidenzia la ricorrente che la società quale parte
stipulante avrebbe potuto disdire un contratto integrativo aziendale ma non anche quello nazionale i cui
effetti, a norma degli artt. 2074 e 2075 c.c., sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto anche
quando muti l’inquadramento dell’impresa restando esclusa la possibilità del datore di lavoro di
modificare unilateralmente un contratto di lavoro che al contratto collettivo faccia riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.
2103 c.c. e dell’art. 2077 c.c. oltre che dell’art. 36 Cost.. oltre che degli accordi e contratti collettivi
nazionali di lavoro. Sostiene il ricorrente che la decisione della Corte territoriale sarebbe in contrasto
con i principi di irriducibilità della retribuzione e di prevalenza delle previsioni del contratto individuale
ove più favorevoli rispetto a quelle dettate dal contratto collettivo.
Con l’ultimo motivo di ricorso incidentale, infine, è censurata la sentenza per avere, con motivazione
contraddittoria ed illogica, ritenuto che i diritti normativi ed economici discendenti dal contratto
collettivo illegittimamente disdetto dalla società non fossero già entrati nel patrimonio del lavoratore e,
dunque, potessero essere legittimamente compressi.
Evidenzia il ricorrente che nella specie non vi è stata una successione di contratti dello stesso tenore e
provenienti dalle stesse parti contrattuali ma, piuttosto, l’adesione della parte datrice ad una diversa
disciplina collettiva sottoscritta da organizzazioni sindacali rappresentative di un diverso settore rispetto
a quelle che avevano sottoscritto il contratto collettivo richiamato dal contratto individuale. Inoltre le
modifiche apportate incidono sulle voci fondamentali della retribuzione (paga base e contingenza) non
suscettibili di riduzione unilaterale senza l’adesione dello stesso lavoratore interessato o di una
rappresentanza sindacale alla quale sia stato conferito un apposito mandato posto che diversamente si
determinerebbe una violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.
Le censure formulate con il ricorso principale sono destituite di fondamento e vanno respinte.
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F.Garri

Sostiene la società ricorrente che la Corte nissena avrebbe violato il principio della libera scelta
imprenditoriale in quanto, sostituendosi al datore di lavoro nella organizzazione dell’impresa, si sarebbe
intromessa nelle modalità di individuazione dei lavoratori da licenziare imponendo criteri diversi
rispetto a quelli liberamente adottati dall’imprenditore, laddove, invece, l’indagine non poteva esulare
dalla verifica della corretta applicazione dei criteri già scelti (stagionalizzazione delle attività del reparto
plastica e conseguente licenziamento dei lavoratori addetti).

adesivo ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2.
Né la situazione di questi ultimi muta per effetto della disposizione di cui all’ art. 17 della L. n.
223/1991, la quale autorizza il datore di lavoro, in caso di reintegrazione dei lavoratori licenziati ai sensi
dell’art. 18 della 1. n. 300/1970 a procedere al licenziamento di altrettanti dipendenti, nel rispetto dei
criteri di scelta adottati, senza, tuttavia, esperire una nuova procedura di mobilità.
I lavoratori in questione, infatti, anche alla stregua di tale norma, non diventano titolari di situazioni
soggettive intrinsecamente connesse a quelle dei lavoratori licenziati e con esse componenti di un
insieme unitario, ma restano unicamente portatori di interessi di mero fatto contrapposti a quelli di
questi ultimi, per la eventualità che il nuovo licenziamento li possa riguardare.
Quanto alle censure contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale, che possono
essere esaminate congiuntamente in quanto attengono rispettivamente alla prova ed alla motivazione
del punto della sentenza relativo alla scelta dei lavoratori da licenziare, si osserva che in tema di
licenziamento collettivo, il richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del
personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici
rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate che
devono risultare infungibili rispetto alle altre. I profili professionali da prendere in considerazione sono
quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all’esito della
procedura, potrà operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e la dimostrazione della
ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano
impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (cfr.
Cass.28.10.2009 n. 22825). La Corte territoriale ha correttamente attuato tale principio accertando, con
motivazione esente da contraddizioni e coerente con il materiale probatorio acquisito, che la scelta datoriale di
contenere nell’ambito di un solo reparto il personale da collocare in mobilità si pone in contrasto con la
possibilità di adibire altrimenti quel personale in ragione delle specifiche competenze acquisite e senza che la
società datrice abbia contrastato, come era suo onere, tale circostanza.

Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso principale, infine, si evidenzia che, ancora una volta il giudice
di appello si è attenuto ai principi più volte affermati da questa Corte e, pur avendo accertato
l’esistenza della crisi aziendale posta a fondamento della procedura ha, poi, verificato che non erano
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F.Garri

Quanto al primo motivo si osserva che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, perché
ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., è necessario che la decisione
richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), sia di per sé
inidonea a produrre un risultato utile e pratico, nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura
plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, anche solo in senso
processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nell’ambito del quale i nessi fra i diversi soggetti e tra
questi e l’oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del
rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari (cfr. al riguardo, da ultimo,
Cass. 10 marzo 2008 n. 6381 e 7 marzo 2006 n. 4890).
Nel caso in esame, la pronuncia nei confronti del lavoratore licenziato è perfettamente idonea a
produrre in capo a questi gli effetti cui è mirata, senza necessità di integrare il contraddittorio nei
confronti dei lavoratori non licenziati, i quali, in relazione alla possibilità di essere essi i destinatari del
successivo licenziamento collettivo, vantavano un interesse di mero
fatto al rigetto delle domande del Napoli che avrebbero potuto far valere in giudizio con un intervento

Venendo all’esame delle censure formulate nel ricorso incidentale ritiene la Corte che debba essere accolto
il primo motivo con il quale ci si duole dell’illegittimo anticipato recesso dal contratto collettivo di categoria
applicato, prima della sua naturale scadenza, per applicare un diverso e meno favorevole contratto.

Secondo l’insegnamento di questa Corte al quale si intende dare continuità “nel contratto collettivo di
lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e
datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore
di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure
adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria
situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di
lavoro con sindacati locali dei lavoratori” (cfr Cass. 19.4.2011 n. 8994 e già 7.3.2002 n. 3296 ma anche
n. 15863/2002). Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del
contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.
Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno
diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c..
Non si tratta qui di applicare oltre il termine di scadenza la normativa collettiva.
E’ noto che “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia
negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti,
atteso che l’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo la
disposizione dell’art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni
sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.; conseguentemente, le clausole
di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza
contrattuale, anche se, sul Piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall’art. 36
Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento
economico rispetto al livello retributivo già goduto.” (cfr Cass. s.u. 30.5.2005 n. 11325 e recentemente
7.10.2010 n. 20784 ed anche n. 8288/2012).
E tuttavia nella specie ciò di cui si discute è l’applicazione del contratto collettivo sino alla sua naturale
scadenza in mancanza di una disdetta dello stesso da parte di soggetti a ciò legittimati.
Restano assorbile le censure formulate negli altri motivi che sotto altri profili denunciano l’erroneità
della riduzione dei compensi ai quali parametrare l’indennità risarcitoria riconosciuta.
Vanno respinte per contro le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso incidentale
che attengono, per altri profili, alla medesima questione della irriducibilità dei compensi.
In conclusione respinto il ricorso principale va accolto il primo motivo di ricorso incidentale e, per
l’effetto, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catania che provvederà alla
riliquidazione del risarcimento del danno dovuto al Napoli in relazione all’illegittimo licenziamento
intimatogli dalla società Francis Sub s.p.a. per le mensilità già indicate dalla Corte d’appello ma con
riguardo agli importi dovuti in applicazione del contratto collettivo illegittimamente disdetto.
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F.Garri

stati offerti elementi di valutazione che consentissero di escludere che i criteri di scelta adottati
trovassero la loro ragione in elementi di scelta oggettivi e non sottintendessero motivazioni
discriminatorie ed elusive. La Corte territoriale ha infatti verificato che la scelta tra i soli addetti ad un
reparto (quello “stagionalizzato” della plastica) non era adeguatamente sorretta dalla inidoneità dei
lavoratori scelti a svolgere solo quelle mansioni con la conseguenza che la comparazione doveva
necessariamente essere effettuata tra tutti i lavoratori dell’azienda (cfr Cass.19.5.2006 n. 11886 e Cass.
28.4.2006 n. 9888). Ed infatti non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare
comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione)
di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo
allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non
omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione (Cass. 10 luglio 2000 n. 9169).

La Corte del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM
LA CORTE
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del primo motivo di ricorso
incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma 11 1 giugno 2013

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