Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24575 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27968-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.COSTANTINO 41,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BARGIACCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO TAGLIANI;

– ricorrente –

contro

TIRRENO INTERNATIONAL ENGINEERING SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DE’ SS. QUATTRO 56, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE LOSARDO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELO SIMONELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3470/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svelta nella camera di consiglio del

08/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Fatto

M.M. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della Tirreno International Engineering srl, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3470/2014, che, confermando la sentenza di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa nei confronti della Tirreno International Engineering srl.

La Corte territoriale, premesso che il M. aveva proposto nei confronti della odierna resistente domanda di garanzia e di risarcimento dei danni, ha ritenuto che la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., introdotta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, costituisse domanda nuova, presentando diversità di petitum e causa petendi.

La Tirreno International Engineering srl ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 4 e 5 nella formulazione anteriore al D.L. n. 35 del 2005, con modificazioni nella L. n. 80 del 2005 in relazione alla domanda di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), e dell’artt. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la sentenza impugnata abbia confermato la pronuncia di inammissibilità della domanda di indennizzo ex artt. 2041 e 2041 c.c., omettendo di rilevare che detta domanda costituiva diretta conseguenza delle dichiarazioni e produzioni effettuate dalla Tirreno International Engineering e doveva dunque ritenersi ammissibile.

Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che, come questa Corte ha già affermato, l’art. 183 c.p.c., nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, applicabile “ratione temporis”, non consente all’attore di introdurre in giudizio domande o eccezioni nuove, ma solo di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell’azione), ovvero di precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate (Cass. 25409/2013).

Nel caso di specie, secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, non può ritenersi che la domanda ex artt. 2041 e 2042 c.c. formulata nelle memorie ex art. 183, comma 5, fosse conseguenza dell’eccezione della controparte, ma, se del caso, delle ulteriori allegazioni e produzioni difensive.

Da ciò l’inammissibilità della domanda.

Tale conclusione va ribadita pure alla luce della recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte 11.12310 del 15 giugno 2015 Ss.Uu., che ha affermato che la modificazione della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della domanda medesima, mentre non è ammissibile, al di fuori dei casi espressamente stabiliti, l’introduzione di una nuova domanda.

Nel caso di specie, la domanda ex artt. 2041 e 2042 c.c. costituisce “domanda nuova”, inammissibile pure alla luce del citato arresto delle sezioni unite.

L’odierno ricorrente ha originariamente proposto nei confronti della Tirreno International Engineering la domanda di risarcimento dei danni, deducendo che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte, individuando quale fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria le contestazioni sulla qualità dell’opera da parte della Tirreno International Engineering e la risoluzione consensuale del contratto di appalto con (OMISSIS) snc, ed ha altresì spiegato nei confronti della odierna resistente domanda di garanzia in relazione a quanto egli avesse dovuto corrispondere alla (OMISSIS) snc.

La pretesa fatta valere con la domanda ex ara. 2041 e 2042 c.c., per l’ingiustificato arricchimento derivante dal maggior valore delle opere ricevute, proposta soltanto con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, ha un diverso fatto costitutivo e diversa è la fattispecie sostanziale oggetto della domanda.

Essa non costituisce articolazione della medesima matrice fattuale posta a fondamento della domanda originaria, ma introduce nel processo gli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica – proprio impoverimento ed altrui locupletazione in conseguenza dei lavori effettuati – privi di rilievo nella originaria domanda di risarcimento dei danni e di garanzia, ed implicanti un radicale mutamento dello stesso thema decidendum.

Tale domanda non presenta dunque soltanto un diverso petitum indennizzo – invece che credito risarcitorio – ed una diversa causa petendi, ma concerne fatti costitutivi diversi: l’utilitas derivante dai lavori effettuati, a fronte delle contestazioni fatte dalla odierna resistente alla (OMISSIS) snc sulla qualità dei lavori e la risoluzione consensuale del contratto di appalto indicate nella domanda originaria.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), e censura la statuizione della Corte territoriale secondo cui il M. avrebbe potuto recuperare il proprio credito insinuandosi al passivo del fallimento (OMISSIS) snc, omettendo di considerare che il fallimento di detta società si è chiuso per insufficienza di attivo.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, in quanto tale statuizione della Corte territoriale risulta resa ad abundantiam atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della statuizione di inammissibilità della domanda.

In relazione a tale statuizione la Corte territoriale era invero priva di potestas iudicandi, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità, che precludeva un esame del merito.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo l’errata applicazione del principio di soccombenza e l’eccessiva quantificazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, lamentando il rigetto del relativo motivo di gravame; censura altresì la mancata applicazione del principio di soccombenza anche da parte del giudice di appello.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo profilo si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., nella complessiva valutazione dell’esito della lite e tenuto conto della pronuncia di inammissibilità della domanda.

Con riferimento alla censura sul “guaitomi” delle spese di lite, relative al giudizio di primo grado, la censura è inammissibile per genericità.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in sede di legittimità la determinazione da parte del giudice di merito per onorari e diritti di avvocato è sindacabile unicamente ove venga dedotta la violazione dei minimi o dei massimi previsti dalla tariffa professionale.

In ogni caso, non è sufficiente una generica denuncia dell’eccessivo ammontare dei compensi liquidato, dovendosi invece, per l’autosufficienza del ricorso per cassazione ed a pena d’inammissibilità del ricorso stesso, specificare la violazione con riferimento alle singole voci in concreto liquidate dal giudice, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità (Cass. 14542 del 4.7.2001).

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente condannato il ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non individua specificamente in cosa sarebbe consistita la dedotta violazione di legge, e tende piuttosto a sollecitare una nuova valutazione di merito, estranea all’ambito del presente giudizio di legittimità, dell’apprezzamento del giudice di appello, che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. a carico dell’odierno ricorrente, ravvisati nella mancanza di quella diligenza minima che gli avrebbe consentito di evitare la proposizione dell’impugnazione.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, clic si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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