Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24575 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22956-2015 proposto da:

IBE DI R.A. & C. SAS, in persona del socio

amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARGHERITA GALLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TEXLEPETIT SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SBORDONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TEO QUARZO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

giorno 8/04/2015, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DI STEFANO;

udito l’Avvocato Fabio Codognotto, difensore di parte ricorrente, che

si riporta al ricorso ed alla memoria;

udito l’Avvocato Francesca Dionisi (per delega dell’Avvocato Stefano

Sbordoni), difensore della controricorrente, che si riporta agli

atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La IBE di R.A. & C chiede, con ricorso articolato su due motivi, la cassazione della sentenza della corte di appello di Genova n. 500 del 20.4.15, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la domanda dispiegata contro la Texlepetit srl per conseguire un indennizzo per l’incremento di valore dell’immobile condotto in locazione dalla prima in dipendenza di lavori di ampliamento eseguiti da essa ricorrente.

2.- Notificato controricorso dall’intimata, è stata poi depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 15.7.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, con cui è stata proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.

3.- Anche a seguito della memoria depositata da quest’ultima a confutazione degli argomenti prospettati dal relatore, nonchè della illustrazione delle contrapposte posizioni in camera di consiglio svolta dai difensori ivi comparsi per essere ascoltati, le conclusioni della relazione vanno peraltro condivise dal Collegio.

4.- Alla trattazione di entrambi i motivi va premesso il consolidato principio che il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435).

5.- Ora, tale onere non è stato soddisfatto quanto al primo motivo, di “violazione e falsa applicazione art. 1341 c.c.”, visto che non sono stati indicati in ricorso – neppure potendo valere una, peraltro mancata, eventuale integrazione di quello in alcun atto successivo – il tenore testuale e la sede processuale della sottoposizione della relativa tesi ai giudici del merito; ed inoltre, non sono impugnate le ulteriori due rationes decidendi poste dalla corte territoriale (alla terz’ultima facciata, penultimo periodo della qui gravata sentenza) a base della reiezione del primo motivo di appello (una delle quali, di manifesta fondatezza, è l’esclusione dell’assimilazione del contenuto della scrittura del 1985 a condizioni generali di contratto).

6.- Ma anche quanto poi al secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione artt. 1592-1593 c.c.”, può dirsi che analogamente difettano in ricorso – neppure potendo mai valere eventuali successive integrazioni – le specifiche indicazioni dei passaggi argomentativi degli atti del giudizio di merito, con le trascrizioni almeno parziali dei documenti di riscontro, con i quali sarebbe stata sottoposta ai giudici del merito la tesi dell’applicabilità della disciplina dell’art. 1592 c.c. e seg. alla fattispecie, a cominciare dalla descrizione (con indicazione di entità e consistenza delle trasformazioni arrecate all’immobile e degli argomenti sulla loro configurabilità quali miglioramenti ed addizioni) dei contestati interventi sulle strutture, che restano, almeno dal ricorso, sostanzialmente non verificabili e, in pratica, neppure identificabili ai fini invocati dalla parte ricorrente.

7.- E principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – generalmente ricondotto all’art. 366 c.p.c., n. 6 – è che, per consentire ad essa di prendere cognizione delle doglianze sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. Un., 4 aprile 2016, n. 6451; Cass. Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 13532; Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2016, n. 2198).

8.- In mancanza di censura di almeno una delle rationes decidendi (quanto al primo motivo di ricorso) e (quanto ad entrambi) riscontrata l’inottemperanza sia degli oneri formali per consentire la verifica di non novità delle questioni che dei parametri dell’art. 366 c.p.c., n. 6 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9.- Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

10.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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