Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24574 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24574 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 12416-2011 proposto da:
CANEVAZZI

GIULind10 CNVGLN56D10F257H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo
studio dell’avvocato GIULIANI MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRANDE ANDREA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2067

contro

VDC TECHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 00100740604,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domicWata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56,

Data pubblicazione: 31/10/2013

t

presso

lo

studio

dell’avvocato

ABBONDANZIERI

SIMONETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
CITTADINI PATRIZIO, giusta procura speciale notarile
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2892/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/05/2010 R.G.N. 3172/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato GRANDE ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

r.g. n. 12416/11
udienza del 11.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuliano Canevazzi ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società Videocolor spa (ora
VDC Technologies spa) in data 22.11.2001 per reiterati ritardi nell’ingresso o per l’anticipazione

di recidiva nella violazione dell’art. 54, quando siano stati comminati tre provvedimenti di
sospensione negli ultimi due anni. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno
morale e del danno alla professionalità provocatigli dal comportamento della società e
l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di produttività per il periodo 1990-1999.
Il Tribunale di Frosinone ha rigettato tali domande con sentenza che è stata confermata dalla Corte
d’appello di Roma, che, respingendo l’appello del lavoratore, ha ritenuto che, essendo stati i ritardi
e le anticipazioni dell’uscita dal luogo di lavoro ammessi dal lavoratore, e quindi provati nella loro
materialità – a prescindere dalle risultanze della c.t.u. in ordine alla contraffazione, in alcuni casi,
dei documenti attestanti gli orari di ingresso e di uscita -, gli addebiti contestati dovevano ritenersi
comunque idonei a giustificare l’irrogazione del provvedimento espulsivo. Quanto alle altre
domande, esclusa l’ingiuriosità del comportamento aziendale, la legittimità della sanzione
escludeva ogni responsabilità del datore di lavoro a titolo di danno biologico, morale o alla
professionalità. La Corte di merito ha rigettato, infine, anche le domande dirette ad ottenere il
risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità, asseritamente derivati da un
licenziamento del 1990, successivamente annullato in sede giudiziaria, nonché la domanda relativa
al premio di produttività. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondate, le ulteriori domande
reiterate dall’appellante nelle conclusioni “definitive”, ma non sorrette, nell’atto di gravame, dalla
proposizione di specifiche censure.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Giuliano Canevazzi affidandosi a dodici
motivi di ricorso cui resiste con controricorso la VDC Technologies spa in liquidazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., 1455, 1460 e 2119 c.c.,
54 e 55 c.c.n.l. per gli addetti alle industrie produttrici di lampade, valvole, cinescopi, etc., nonché
vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale trascurato di

dell’uscita dal luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 55 del c.c.n.l., che prevede il licenziamento in caso

considerare che, essendo sostanzialmente incontroverso tra le parti che al ricorrente non era stato
affidato alcun incarico concreto di lavoro, veniva meno il presupposto logico necessario per la
configurabilità dell’infrazione prevista dall’art. 54, lettera b) del c.c.n.l., che sanziona unicamente il
lavoratore che “ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione”.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte
d’appello ritenuto che il licenziamento fosse fondato sulla “irrogazione di tre sospensioni
nell’ultimo biennio”, laddove la lettera di licenziamento conteneva solo un generico riferimento ai

stessi erano stati comminati.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 c.p.c., 53 e 48 del c.c.n.l. 7 della
legge n. 300/70, nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte di
merito ha ritenuto che le contestazioni disciplinari, alle quali era seguita la sanzione della
sospensione del lavoratore dal servizio, non fossero mai state impugnate a norma dell’art. 7 della
legge n. 300/70, mentre il lavoratore le aveva impugnate ai sensi dell’art. 53 del contratto
collettivo.
4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c., 87 disp. att. c.p.c.,
nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse tenuto ad osservare un orario rigido di lavoro, laddove
tale circostanza era stata smentita dalle dichiarazioni del procuratore speciale della Videocolor e
dalle deposizioni testimoniali.
5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. relativamente
all’affermazione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente non avrebbe specificamente
contestato l’esistenza dei ritardi nell’ingresso e le anticipazioni nell’uscita dal posto di lavoro,
laddove tale affermazione sarebbe smentita quanto meno dalla lettera raccomandata inviata dal
lavoratore in risposta al primo provvedimento di sospensione.
6.- Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 55 del c.c.n.l.,
relativamente all’argomentazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui, anche ammettendo
che in alcuni casi i dati informatici relativi alla registrazione degli orari di ingresso e di uscita del
lavoratore dal luogo di lavoro fossero stati alterati, le residue infrazioni sarebbero state sufficienti a
consentire l’irrogazione di tre provvedimenti di sospensione dal servizio e, di conseguenza, del
licenziamento disciplinare.
7.- Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 88, 92, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato il reiterato impedimento opposto dalla
società appellata agli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio concernenti la sussistenza o

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provvedimenti di sospensione, senza specificarne né il numero né l’arco temporale nel quale gli

meno della contraffazione della documentazione relativa agli orari di ingresso e di uscita del
ricorrente dal posto di lavoro.
8.- Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione,
censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare le discrepanze risultanti dal
confronto tra le indicazioni degli orari di ingresso e di uscita dal lavoro contenute nelle lettere di
contestazione disciplinare e le timbrature prodotte dall’azienda.
9.- Con il nono motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., nonché vizio di

trattenute sulla retribuzione sarebbero “fondate sui ritardi”, sarebbe smentita dalle buste paga di
ottobre e novembre 2001.
10.- Con il decimo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., del contratto
collettivo di lavoro, nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver
ritenuto che al ricorrente non spettassero le differenze retributive richieste a titolo di “premio di
produttività” per il periodo dal 1990 al 1999, non avendo egli, in ragione dell’assenza dal servizio,
contribuito in alcun modo ad incrementare i risultati raggiunti dall’azienda.
11.- Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, lamentando l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui i
giudici d’appello hanno ritenuto che il ricorrente non avesse proposto specifiche censure avverso la
statuizione del primo giudice con cui era stata respinta la domanda del lavoratore diretta ad ottenere
il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore.
12.- Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il ricorrente non avesse
allegato “quali fossero state le precedenti mansioni, quali fossero le declaratorie contrattuali del
quadro e dell’impiegato di sesto livello, per quale ragione le mansioni precedentemente svolte
potessero essere sussunte nella qualifica di quadro”.
13.- Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe dovuto indicare
specificamente nel ricorso per cassazione che la circostanza secondo cui al lavoratore non era stato
affidato alcun incarico concreto di lavoro, era stata fatta oggetto di specifica allegazione non solo
davanti al primo giudice, ma anche davanti al giudice d’appello; e ciò tanto più che dalla sentenza
impugnata risulta che il Tribunale, nel respingere la domanda, aveva affermato che “la società
datrice aveva attribuito al Canevazzi funzioni in precedenza svolte dal quadro Di Giamberardino e,
poi, all’ing, Necci, di guisa da essere inconferente il richiamo all’art. 1460 c.c.” e che la Corte
d’appello ha ritenuto insussistente il diritto dell’appellante di non adempiere all’obbligo di

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motivazione, sostenendo che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le

osservare l’orario di lavoro “sia per l’adempimento datoriale”, sia per la previsione di specifiche
tutele ordinamentali in caso di violazione dell’art. 2103 c.c.
E’ invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n.
20518/2008, Cass. n. 18440/2007, Cass. n. 7981/2007, Cass. n. 25546/2006, Cass. n. 3664/2006,
Cass. n. 230/2006) quello secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena
d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello,
non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di

d’ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale
atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.
14.- Anche il secondo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili. Il ricorrente sostiene,
infatti, che la lettera di licenziamento conterrebbe solo “un generico riferimento ai provvedimenti
di sospensione, senza specificarne né il numero né l’arco temporale nel quale sono stati comminati”
(secondo motivo), e sostiene, inoltre, di aver impugnato i provvedimenti disciplinari – ai sensi
dell’art. 53, comma 6, del c.c.n.l. – con lettera del 14.11.2001, con cui si chiedeva “la sospensione
di ogni qualsivoglia azione disciplinare” e “un incontro urgente per opportuni chiarimenti sulla
vicenda” (terzo motivo), ma non ha riprodotto in ricorso (con violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione) né il testo della lettera di licenziamento, né il contenuto
specifico della lettera del 14.11.2001, né il testo dell’art. 53 del c.c.n.l. (e dell’art. 48 dello stesso
contratto collettivo) di cui ha denunciato la violazione. Di qui l’inammissibilità delle relative
censure.
15.- Il quarto motivo è infondato perché anche dalle deposizioni testimoniali riportate (peraltro,
solo parzialmente) nel ricorso risulta sì che il ricorrente godeva di una certa flessibilità per quanto
riguarda l’orario di entrata e di uscita dal posto di lavoro; ciò che, tuttavia, non è sufficiente a
diminuire la gravità degli addebiti, posto che i ritardi contestati dall’azienda (non indicati dal
ricorrente, ma specificamente riportati nel controricorso) si sono protratti, generalmente, ben al di
là di quanto sarebbe stato consentito dalla flessibilità dell’orario di lavoro – ed erano stati
giustificati dal ricorrente sul rilievo che egli “non aveva l’obbligo di osservare rigidamente l’orario
di servizio, essendo stato privato di compiti a sé confacenti ed utili per l’azienda”: cfr. pag. 4
dell’impugnata sentenza – e che in ogni caso la flessibilità dell’orario non giustificherebbe le
anticipazioni nell’uscita o l’eccessiva dilatazione della c.d. pausa pranzo.

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contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili

16.- Parimenti infondato è il quinto motivo, posto che la lettera del 4.10.2001 riguarda soltanto
uno degli episodi di ritardo nell’entrata (ritardo che, peraltro, stando a quanto si legge nella
sentenza impugnata, non formerebbe neppure oggetto della contestazione disciplinare) e che,
comunque, la genericità della contestazione, alla quale fa riferimento la sentenza impugnata,
riguarda essenzialmente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
17.- Il sesto motivo è infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la

la sussistenza di alcune delle infrazioni contestate al lavoratore, le altre sarebbero state comunque
sufficienti a giustificare la sanzione espulsiva.
La censura è priva di fondamento in quanto la Corte territoriale, decidendo nel senso sopra
indicato, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte (cfr ex
plurimis Cass. n. 2579/2009) secondo cui quando vengano contestati al dipendente diversi episodi
rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a non consentire la
prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben
potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di
lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la
sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c.
Questa Corte aveva, del resto, già evidenziato (cfr. Cass. n. 7860/91, Cass. n. 3946/89) che
nell’ipotesi in cui al lavoratore siano state contestate più infrazioni, alcune delle quali siano di per
sé sole sufficienti a giustificare la sanzione irrogata, la validità del provvedimento sanzionatorio
non è inficiata dal fatto che determinate infrazioni, fra quelle contestate dal datore di lavoro, non
risultino provate in giudizio, ove lo stesso giudice – al quale compete ogni valutazione circa la
proporzionalità della sanzione inflitta – fornisca logica spiegazione della ritenuta proporzionalità fra
la sanzione in concreto irrogata dal datore di lavoro e la violazione dei doveri del lavoratore della
quale sia stata fornita prova certa.
Non sussiste quindi il vizio di extrapetizione denunciato dal ricorrente.
18.- Con il settimo motivo, come già detto, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per
non avere valutato il reiterato impedimento opposto dalla società appellata agli accertamenti del
consulente tecnico d’ufficio concernenti la sussistenza o meno della contraffazione della
documentazione che conteneva i dati relativi agli orari di ingresso e di uscita del ricorrente dal
posto di lavoro.
La censura è inconferente, giacché la decisione della Corte territoriale, quanto alla materialità dei
fatti contestati al lavoratore, non si fonda sulla predetta documentazione o sugli accertamenti svolti
dal c.t.u., bensì sulla mancata contestazione di tali fatti da parte del ricorrente (“Inoltre, né nelle sue
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Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione per aver ritenuto che, anche escludendo

giustificazioni, né nel ricorso di primo grado (pag. 9 e segg.) – in cui il ricorrente non contesta i
ritardi o le anticipazioni delle uscite, limitandosi a sostenere che, all’ingresso, il ritardo era
imputabile al personale di vigilanza che lo tratteneva -, né nel corso del suo interrogatorio libero, il
Canevazzi ha mai contestato sia di essere entrato in ritardo sia di essere uscito in anticipo sia di
aver superato l’orario della pausa pranzo – in tale evenienza giustificandosi per essersi dovuto
recare all’ufficio postale per inviare alla società datrice le sue giustificazioni”).

quanto il ricorrente, in forza del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto riportare nel ricorso il
contenuto della documentazione che forma oggetto dell’ottavo motivo, delle buste paga e degli
scritti difensivi ai quali fa riferimento nel nono motivo, ed infine della documentazione, degli scritti
difensivi e, soprattutto, del testo delle disposizioni del contratto collettivo che si assumono violate
con il decimo motivo, restando, in difetto, impedito a questa Corte qualsiasi sindacato al riguardo
(cfr. ex plurimis Cass. n. 6937/2010, Cass. n. 2045/2006, Cass. n. 6265/2005 e – con riferimento al
permanere dell’onere di trascrizione della clausole contrattuali anche a seguito della nuova
formulazione, ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 369, comma
2, n. 4, c.p.c. – v. Cass. n. 6640/2011).
20.- Le censure formulate con l’undicesimo e con il dodicesimo motivo – che possono essere
esaminati congiuntamente per la connessione tra le diverse censure – devono ritenersi, anch’esse,
inammissibili.
21.- La Corte territoriale, nel confermare la statuizione di rigetto della domanda del ricorrente
diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di quadro, ha osservato anzitutto che
l’appello doveva ritenersi del tutto carente sotto il profilo del requisito della specificità dei motivi
di gravame e che, in ogni caso, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, non essendo
stato oggetto di specifica allegazione “quali fossero state le precedenti mansioni, quali fossero le
declaratorie contrattuali del quadro e dell’impiegato di sesto livello, per quale ragione le mansioni
precedentemente svolte potessero essere sussunte nella qualifica di quadro”.
Il ricorrente, nel censurare tali affermazioni, ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e
contraddittoria motivazione su entrambi i punti presi in esame dalla Corte di merito (quello del
difetto di specificità dei motivi di appello e quello del difetto di allegazione degli elementi posti a
fondamento della domanda di attribuzione della qualifica superiore), sostenendo, in definitiva, che
la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della validità del ricorso introduttivo, anche
degli elementi desumibili dalla documentazione depositata unitamente a tale atto, considerando
anche che le deduzioni formulate dal ricorrente avevano trovato conferma in alcune deposizioni
testimoniali.
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19.- Le censure svolte con l’ottavo, il nono e il decimo motivo devono ritenersi inammissibili in

22.- Premesso che il richiamo all’art. 115 c.p.c. – che riguarda la disponibilità delle prove – non
appare conferente, poiché il tema della discussione (in base al decisum della sentenza) attiene alla
sufficienza della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (art. 414 n. 4 c.p.c.,
richiamato dall’art. 434 c.p.c. per il ricorso in appello) e non alla attività di deduzione delle prove
(art. 414 n. 5 c.p.c.; sulla distinzione, pur nella loro necessaria correlazione, tra oneri di
allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, cfr., fra le altre, Cass. sez. unite n. 11353/2004,

ricorrente sono inammissibili sia nella parte in cui sostengono (implicitamente) che i documenti
depositati unitamente al ricorso introduttivo, integrandone il contenuto, valevano ad individuare gli
elementi essenziali della domanda (senza però riportare in ricorso lo specifico contenuto né
dell’atto introduttivo, né dei suddetti documenti, così come sarebbe stato necessario in virtù del
principio di autosufficienza, ed impedendo così a questa Corte qualsiasi sindacato al riguardo), sia
nella parte in cui rinviano genericamente al contenuto del ricorso introduttivo – laddove sarebbero
“ampiamente spiegate” le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero
“incompatibili” con l’inquadramento nel sesto livello e dovrebbero invece ritenersi riconducibili a
quelle proprie della qualifica di quadro – senza tuttavia indicarne, ancora una volta, lo specifico
contenuto.
E’ evidente poi che, ai fini della valutazione circa la sufficienza delle indicazioni contenute nel
ricorso introduttivo, non possa tenersi conto di elementi emersi nel corso delle deposizioni di alcuni
dei testimoni escussi in prime cure; anche perché, non essendo stato riportato in ricorso né il
contenuto integrale di tali deposizioni né quello dei capitoli di prova sui quali le testimonianze
erano state ammesse, oltre che quello del ricorso introduttivo, non è possibile formulare un giudizio
positivo circa la sufficienza delle predette indicazioni sul rilievo che esse avrebbero consentito al
giudice di primo grado di impostare e svolgere l’istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione
della causa (cfr. per tale indirizzo, ex plurimis, Cass. n. 10316/2002, nonché Cass. n. 7843/2003).
23.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui
al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente
decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in € 50,00 oltre € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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nonché Cass. sez. unite n. 8202/2005), va rilevato che, in ogni caso, le censure proposte dal

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2013.

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