Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24574 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Candia n.

20, presso lo studio dell’Avv. Rocco Capuzzi, rappresentato e difeso

dall’Avv. Giuseppe Alfonso de foro di Palermo come da procura in

calce al ricorso con recapito per comunicazioni a mezzo fax

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

SECURITY SERVICE SUD S.rl., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leonida Bissofati n.

76, presso lo studio dell’Avv. Giovannetti Alessandra, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Corrado Guglielmucci e l’Avv. Oreste Cardillo, per procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 27/08 della Corte di Appello di

Napoli dell’8.01.2008/30.01.2008 (R.G. n. 5328 dell’anno 2006).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.10.2011 da Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Alviano Glaviano Goffredo per delega avv. Giuseppe

Alfonso per il ricorrente e l’Avv. Corrado Guglielmucci per la

controricorrente;

sentito i P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 27 del 2008, nel riformare la decisione n. 19451 del 2005 del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso proposto da R.S. volto ad ottenere accertamento dell’illegittimità del licenziamento a lui intimato dalla soc. La METROPOLI in LCA con comunicazione del 22 dicembre 2000 e 23 gennaio 2001 ed ordine di reintegra alla SECURITY SERVICE SUD S.r.l nel servizio di guardia giurata. Nei pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie l’ultimo atto di licenziamento era quello del 23 febbraio 2001 e che con tale atto La Metropoli avvertiva il lavoratore che al fine di consentire la regolare continuità nello svolgimento dei servizi – così come contemplato ne verbale di accordo sindacale del 19 dicembre 2000 – era stato redatto un apposito programma che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 28 febbraio 2001, da considerarsi, pertanto, come ultimo giorno lavorativo. Tale atto di licenziamento, come si evinceva dal suo tenore letterale, aveva sostituito la comunicazione di recesso del 22 dicembre 2000, che però, come primo atto di recesso, non era stato impugnato. Ciò premesso, la Corte ha rimarcato come dovesse reputarsi del tutto pacifica la circostanza che il compendio aziendale, oggetto della cessione conclusa il 15 gennaio 2001 con la Security Service Sud, rimase nelle mani della Metropoli in liquidazione coatta amministrativa fino al 23 febbraio 2001 e solo dopo tale data passò nelle mani della cessionaria, giusta quanto emergeva dal verbale consegna del 27 febbraio 2001. Nè per andare in contrario avviso, secondo la Corte, poteva sostenersi che nell’atto di cessione era detto che il trasferimento era efficace a pieno titolo successivamente alle ore 24 dei giorno 23 gennaio 2001, avendo affermato la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 4000 del 10 giugno 2003) che i cessionario acquista la titolarità dei rapporti di lavoro solo quando assume il governo dell’impresa. Conferma di tale circostanza la stessa Corte ha tratto dal fatto che la Security aveva chiesto ed ottenuto – non essendo ancora in possesso della licenza di pubblica sicurezza – che la liquidazione coatta amministrativa continuasse nell’esercizio della impresa fino al 28 febbraio 2001, con conseguente differimento della presa di possesso dell’azienda.

Sulla base di taii presupposti di fatto e di diritto la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore fosse incorso nella decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento e ha concluso che non poteva essere accolta neanche la domanda subordinata spiegata nei confronti della società cedente, non essendo stata riproposto in alcun modo la domanda stessa in sede di gravame.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il lavoratore con tre motivi.

La Security Service resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare è da disattendere l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla società controricorrente, risultando depositata la sentenza di appello il 30 gennaio 2008 ed essendo stato consegnato il ricorso per cassazione all’ufficiale giudiziario per la notifica in dasto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 nella formulazione antecedente alla L. n. 69 del 2009.

2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello effettuato una erronea ricognizione della fattispecie concreta con riferimento ad una norma di legge ritenuta applicabile a seguito di erronea interpretazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della disciplina dell’art. 2112 cod civ. in relazione all’art. 2555 cod. civ..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce più censure.

Con la prima di tali censure il R. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 della L. n. 604 del 1966, art. 2 e all’art. 2118 cod. civ. sostenendo che, l’impugnata sentenza, pur avendo accertata la violazione dell’art. 2112 cod. civ, e quindi dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’appellante e la società, ha poi rigettato la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento e di reintegrazione sulla scorta di motivazione contraddittoria, soprattutto in relazione all’onere della prova, che, con riguardo alle vicende solutorie del rapporto con il datore di lavoro cedente e con quello cessionario, non fa capo al lavoratore.

Il ricorrente rileva ancora vizio di motivazione in ordine alla violazione delle disposizioni contrattuali previste nell’accordo di garantire il livello occupazionale mediante l’impiego del personale fornito dalla società cedente.

Con la seconda censura il ricorrente deduce violazione degli artt. 1322, 1372, 1218 e 2094 cod. civ. e art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto affetta da ultrapetizione la decisione di primo grado in ordine alla risoluzione consensuale per acquiescenza, con riferimento: a) al principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni per le quali non vi sia stata specifica previsione di onere della parte di sollevarle, non spettando al giudice del merito di operare la qualificazione in termini giuridici della vicenda solutoria del rapporto; b) all’omessa verifica – ai fini dell’accertamento della causa di risoluzione di rapporto – del comportamento complessivo delle parti e della rilevanza da attribuire all’iniziativa del lavoratore di impugnare, non proseguire e non offrire più le prestazioni.

Ulteriore profilo di vizio di motivazione viene sollevato su punto decisivo, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la continuità di fatto del rapporto oltre il periodo prescritto per la risoluzione del rapporto, e ciò in relazione, a) alla normativa negoziale interna disciplinante le qualifiche dei lavoratori; b) all’interpretazione di detta normativa alla stregua degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la correlazione sistematica delle declaratorie delle varie comunicazioni di cessazione superate dalla prosecuzione di fatto del rapporto in contestazione; c) all’interpretazione delle disposizioni di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, interpretazione censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e non già con denuncia di mera contrapposizione di un diverso risultato interpretativo; d) alla interpretazione della validità della risoluzione del rapporto di lavoro compiuta dal giudice di merito, interpretazione sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione delle norme legali sull’interpretazione dei contratti e vizi logici della motivazione.

Il ricorso così formulato è privo di pregio e non merita di essere condiviso.

Invero il lavoratore si è limitato a dedurre di avere impugnato il licenziamento del 23 febbraio 2001, ma la censura è inammissibile perchè – in violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – lo stesso lavoratore non ha indicato quando e con quale atto sia stato impugnato il suddetto licenziamento. Sono altresì inammissibili anche gli altri rilievi in precedenza richiamati e il vizio di motivazione, giacchè le censure risultanti dai quesiti formulati (a pag. 26 con riguardo alla denunciata violazione dell’onere della prova in ordine alle modalità di risoluzione del rapporto; a pag. 27 con riguardo all’obbligo di mantenimento del livello occupazionale previsto nel contratto di cessione e con riguardo al vizio di ultrapetizione circa la risoluzione consensuale per acquiescenza; a pag. 28/29 con riguardo agli ulteriori profili relativi alla validità della risoluzione alla stregua della normativa negoziale interna e al rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale), per alcuni versi sono inconferenti rispetto a quanto sostenuto dal giudice di appello e, per il dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, non riassumono in modo chiaro il punto decisivo, che si denunzia omesso o insufficientemente considerato. Va inoltre sottolineato che i documenti, sul cui contenuto si incentra la decisione di giudice di appello (contratto di cessione del 15 gennaio 2001 comunicazione del recesso del 23 febbraio 2002, precedente comunicazione di risoluzione del 22 dicembre 2001, decreto prefettizio di autorizzazione alla Security Service Sud comunicato alla società il 26 febbraio 2002 e successivamente al cedente e al cessionario), non sono allegati al ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a non essere riportati nel loro integrale contenuto, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nè in relazione a tali documenti risultano mossi rilievi rituali e specifici alla stregua dei criteri ermeneutici del codice civile, pur avendo il giudice di appello fornito degli stessi una lettura, che, per essere logica e rispettosa dei suddetti criteri, si sottrae ad ogni doglianza in questa sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni, relazione alla particolarità della fattispecie, per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA