Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24574 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12889/2019 proposto da:

E.E.J., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 2388/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 14/9/2018, E.E.J., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS), (OMISSIS); di essere di religione (OMISSIS) e etnia (OMISSIS); di essersi trasferito all’età di 9 anni a vivere presso uno zio a (OMISSIS), ove era rimasto 18 anni; di aver frequentato la scuola superiore, senza ultimare il corso; di avere imparato il mestiere di meccanico e aver fatto l’autista di pulmini; che suo padre era un erborista, ma di non sapere che cosa facesse esattamente; di essere stato allevato come un (OMISSIS) dallo zio; di aver rifiutato di prender il posto del padre, morto nel (OMISSIS), cosa che gli amici del padre pretendevano da lui come primogenito; di aver denunciato le violenze subite alla polizia facendo arrestare tre persone; di essere fuggito in Libia e di non poter tornare in (OMISSIS) per il timore di violenze da parte dei gregari del padre.

Con decreto del 14/3/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato in pari data, ha proposto ricorso E.E.J., con atto notificato il 15/4/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria del 2/10/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

1.1. Il ricorrente a tal fine fa riferimento alla documentazione prodotta e allegata al ricorso, rilevante ai fini del necessario giudizio comparativo con riferimento alla condizione di vulnerabilità in patria e al suo positivo inserimento in Italia (lettera di referenza di Don R.F. circa la fattiva partecipazione alla comunità di inserimento e comunicazione Unilav, relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto, documentazione reddituale).

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018 Rv. 649421 -01; Sez. 6 – 5, n. 19150 del 28/09/2016 (Rv. 641115 – 01).

1.3. Nella fattispecie il Tribunale ha motivato, a pagina 8 quartultimo capoverso prima del dispositivo, il rigetto della richiesta di protezione umanitaria con l’irrilevanza del processo di integrazione del richiedente asilo nel Paese ospitante, di per sè solo considerato, in difetto di alcun contributo argomentativo valido per operare la necessaria valutazione comparativa tra le sue condizioni di vita in patria e il livello di progresso raggiunto in Italia.

Non vi è stato quindi omesso esame e i documenti indicati dal ricorrente non solo non sono stati ritenuti decisivi ma neppur rilevanti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), artt. 4 e 5, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3, all’art. 5, comma 6 testo previgente, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè agli artt. 2, 3, 5 CEDU, e 3 e 14 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2.1. Secondo il ricorrente non era stata valutata la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo in relazione alla effettiva deprivazione dei diritti umani che ne aveva determinato l’allontanamento dal Paese di provenienza.

2.2.La censura è inammissibile perchè non affronta e non confuta la specifica affermazione formulata dal Tribunale circa la mancata sottoposizione di validi elementi per valutare le sue condizioni di vulnerabilità in (OMISSIS) a cui il ricorrente si limita a contrapporre l’invocazione dei principi generali espressi dalla sentenza n. 4455 del 2018 di questa Corte, nel frattempo avallati dalle decisioni delle Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019, senza precisare le ragioni per cui la sua esistenza in patria vedeva radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale e tantomeno dimostrare di averle dedotte in giudizio (cosa questa negata dal Tribunale napoletano).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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