Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24574 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15798/15 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. Michele Iacoviello, con domicilio eletto presso

la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 1369/36/14 depositata in data 20 novembre 2014

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G., che aveva lavorato alle dipendenze della Banca Commerciale Italiana sino al 31 maggio 1994, impugnava il silenzio – rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla sua istanza di rimborso Irpef delle ritenute operate dal proprio sostituto d’imposta Banca Commerciale Italiana sulla somma corrispostagli nel 2006 alla cessazione dell’attività lavorativa a titolo di capitalizzazione della pensione, deducendo, con istanza del 19 gennaio 2009, che erano stati erroneamente inseriti nella base imponibile anche i contributi versati dal lavoratore che, nel limite del 4 per cento, erano esenti da tassazione e, con successiva istanza del 27 luglio 2009, che non era stata dedotta la quota del 12,5 per cento dall’imponibile fiscale della capitalizzazione della rendita, prevista come esente per le prestazioni periodiche.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione finanziaria al pagamento della somma di Euro 21.617,00, e la decisione veniva impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale accoglieva l’appello, osservando che il contribuente non aveva provato i fatti posti a fondamento della domanda di rimborso.

In particolare, rilevava che il contribuente non aveva prodotto alcun conteggio che potesse chiarire le modalità di determinazione della base imponibile da parte del Fondo, essendosi limitato a provare che sullo stipendio gli erano state trattenute somme a titolo di contribuzione da versare al Fondo, nè che avesse pagato un’imposta superiore al dovuto; pur assumendo che i contributi erano stati versati ed erano rimasti a carico del lavoratore, non vi era prova che il Fondo non ne avesse tenuto conto in sede di liquidazione e non li avesse dedotti; inoltre, pur emergendo che il contribuente aveva ricevuto parte delle somme maturate a titolo di rendita periodica, non ne era stato provato l’ammontare.

Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza B.G.C., con tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza di motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere i giudici di appello affrontato la questione della decurtazione del 12,5 per cento.

1.1. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nonostante l’errato riferimento, da parte del ricorrente, anche al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., oltre che all’art. 360 c.p.c., n. 4 cit., la censura si sostanzia nella denunzia di nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione.

Questa Corte ha affermato che, seppure il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., non è necessaria l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, purchè il contenuto del motivo rechi univoco riferimento allo specifico vizio dedotto (Cass. Sez. U, n. 17931 del 24/7/2013).

Nel caso di specie, il contribuente lamenta che la decisione impugnata sia sostanzialmente priva di motivazione sulla questione della decurtazione del 12,5 per cento e deduce, pertanto, nullità della sentenza.

1.2. Premesso ciò, la censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione regionale, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda fatta valere, puntualizzando che il contribuente ha omesso di produrre un conteggio idoneo a chiarire le modalità di determinazione della base imponibile da parte del Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana, nonchè il difetto di prova del pagamento, da parte del contribuente, di un’imposta superiore a quella dovuta, non condividendo, pertanto, le argomentazioni difensive addotte a sostegno dei motivi di gravame.

Trattasi di motivazione che esplicita le ragioni della decisione, per cui le censure ad essa rivolte non viziano la motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente e da escludere l’idoneità della stessa ad assolvere alla funzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. Con il secondo motivo, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione regionale omesso l’esame del quantum della capitalizzazione della pensione risultante dal CUD 2007, prodotto in primo grado – di cui viene ritrascritto il contenuto – ed invoca l’applicazione del D.L. n. 252 del 2005, art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, nonchè degli artt. 16,48 e 6 del t.u.i.r..

Il ricorrente sottolinea che nel caso di specie trova applicazione la normativa dei c.d. “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”, considerato che egli si è iscritto anteriormente al 29 aprile 1993 ad un Fondo Pensioni istituito prima del 15 novembre 1992 (istituito con R.D. 11 agosto 1921, n. 1201), per cui le somme “derivanti dalla capitalizzazione di pensioni” sono imponibili a tassazione separata e per il “loro ammontare netto”.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto i giudici regionali, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, hanno affermato, svolgendo un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse di per sè valida a chiarire i criteri in base ai quali è stata determinata la base imponibile da parte del Fondo Pensioni, nè tanto meno se il contribuente avesse versato un’imposta maggiore di quella effettivamente dovuta.

2.2. Inoltre, questa Corte è ferma nel ritenere che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione di un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa (Cass. n. 16812 del 26/6/2018; Cass. n. 19150 del 28/9/2016).

2.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente neppure allega le ragioni per le quali il modello CUD 2007 – che si assume sia stato trascurato dai giudici di appello – nel quale risulta indicato soltanto l’importo complessivo dell’indennità corrisposta e l’ammontare delle ritenute operate, avrebbe potuto condurre ad una soluzione diversa della controversia.

2.4. Va, pure, ribadito che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosidetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, per cui la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo (Cass. n. 12154 del 8/5/2019; Cass. n. 124 del 4/1/2018; Cass. n. 23030 del 29/10/2014; Cass. n. 11156 del 7/5/2010).

3. Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere i giudici di secondo grado omesso dapprima l’esame del versamento dei contributi integrativi da parte del lavoratore, risultante dalla dichiarazione del 19 febbraio 2008 (prodotta in primo grado) – di cui viene ritrascritto il contenuto in ricorso – e successivamente della omessa decurtazione dei contributi dalla base imponibile della somma pagata come capitalizzazione della pensione risultante dal CUD 2007, prodotta in primo grado.

Il ricorrente ribadisce al riguardo che, con istanza del 19 gennaio 2009, aveva richiesto il rimborso di Euro 5.876,65 a titolo di deduzione dei contributi versati al Fondo Pensioni nei limiti del 4 per cento e che i contributi versati sino alla data del 31 dicembre 1994 ammontavano ad Euro 18.509,13.

3.1. Il motivo è infondato, in quanto nella sentenza impugnata la Commissione regionale ha affermato che, anche qualora si volesse ritenere, come dedotto dal contribuente, che siano stati versati i contributi e che questi siano rimasti a totale carico del lavoratore, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio non è possibile evincere la prova che il Fondo non ne abbia tenuto conto al momento della liquidazione e che non li abbia successivamente scomputati dalla base imponibile.

Il giudizio espresso pone in evidenza che i giudici di merito, pur avendo preso in esame la documentazione prodotta, non l’hanno considerata sufficiente a dimostrare la mancata decurtazione dei contributi versati dal lavoratore.

Di conseguenza, la censura così come formulata è volta ad una inammissibile rivisitazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità, considerato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass., ordinanza n. 23238 del 04/10/2017), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 più compensi; oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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