Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24573 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1735-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE, S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5784/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2011, R. G. N. 9179/2005.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 19.7. 2007- 10.1.2011 (nr. 5784/2007) la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (in data 19.12.2004 nr. 20760/2004), che aveva accolto la domanda proposta da S.S. nei confronti di POSTE ITALIANE spa, e per l’effetto, ha dichiarato la nullità del termine apposto ad entrambi i contratti di lavoro stipulati tra le parti di causa:

– dall’1 luglio 1998 al 30 settembre 1998 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre”, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994;

– dal 7 maggio 2002 al 30 agosto 2002 “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…”, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, e condannato la società POSTE ITALIANE spa al risarcimento del danno; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato a sei motivi (oltre ad un motivo con cui si invoca la applicazione dello ius superveniens), al quale S.S. non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 omessa pronunzia in ordine all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375,2697,1427 e 1431 c.c., ed all’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, omesso di esaminare la eccezione di risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso, ritualmente allegata nel primo grado, benchè la omessa pronunzia del Tribunale sul punto fosse stata dedotta come motivo di appello. La società ha esposto che la suddetta eccezione era fondata sul decorso di un periodo di tempo di quasi sei anni dalla cessazione del primo rapporto a termine e di quasi due anni dalla scadenza del secondo prima della notifica della richiesta del tentativo di conciliazione, avvenuta nel febbraio 2004;

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa pronuncia su un fatto controverso per il giudizio. Con il motivo la società ha denunziato la violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha esposto di avere dedotto con il primo motivo di appello, da un lato, la genericità del dispositivo della sentenza di primo grado (che non indicava nè a quale dei due contratti intercorsi tra le parti di causa si riferisse l’accertamento della nullità nè la data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) dall’altro, il riferimento della sentenza appellata a casuali giustificative del termine del tutto eccentriche rispetto a quelle apposte ai contratti oggetto di giudizio. Ha censurato la sentenza d’appello per non essersi espressa sul punto ed avere replicato l’errore del giudice del primo grado, ritenendo concluso un contratto “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…” in realtà mai stipulato;

– con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea motivazione su un fatto controverso per il giudizio. La società ha evidenziato che la causale del termine apposta al secondo contratto non era quella erroneamente indicata dal lavoratore, che non aveva neppure provveduto a depositare il documento contrattuale sottoscritto; la assunzione era avvenuta “per far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI, che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio” ed aveva decorrenza dal 15 maggio al 14 agosto 2002. Ha lamentato che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto di tali allegazioni- ritualmente introdotte nella memoria difensiva del primo grado e riproposte in appello- e dichiarato la nullità del termine apposto ad un contratto pretesamente intercorso dal 15 maggio al 20 agosto 2002 “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”;

– con il quarto motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (rectius: nr. 5 c.p.c: ndr) – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè-ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto in relazione al primo contratto concluso la carenza di prova del rispetto della clausola di contingentamento, senza tenere conto delle specifiche allegazioni della società sul rispetto della clausola di contingentamento (pagina 2 della memoria difensiva di primo grado, riprodotta in ricorso) rimaste incontestate. La società ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., per la erronea attribuzione al datore di lavoro dell’onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento;

– con il quinto motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL 1884 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, in relazione alla affermazione in sentenza della nullità del termine apposto al contratto per effetto del mancato rispetto della clausola di contingentamento laddove tale eventuale violazione incideva unicamente sul rapporto tra le parti collettive e poteva, al più, essere fonte di un obbligo risarcitorio;

– con il sesto motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,129 e 1223 c.c., artt. 2094,2099 e 2697 c.c., quanto al capo della sentenza sul risarcimento del danno e sull’ aliunde perceptum, oltre alla evocazione della normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il quarto motivo di ricorso, relativo alla dichiarazione di nullità del termine apposto al primo dei contratti sottoscritti (per il periodo 1.7-30.9.1998);

che, infatti – la Corte di merito ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, ed 8 CCNL 1994 sul rilievo che era “stato superato incontestatamente il limite percentuale imposto dalla contrattazione collettiva”. Come esposto con il quarto motivo del ricorso, la società nella memoria difensiva del primo grado (alla pagina 2) aveva allegato l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento, esponendo il prospetto delle unità in organico nell’anno 1998 (186.648) e delle unità assunte a tempo determinato nello stesso anno (8.768) ed evidenziando anche il numero massimo di assunzioni a termine consentito dalla clausola) contrattuale (18.664 unità, pari al 10% del personale in organico). Inoltre nelle richieste istruttorie (pagina 24 della memoria difensiva, riprodotta nella esposizione in fatto dell’attuale ricorso) aveva chiesto ammettersi prova per testi sulle suddette circostanze di fatto (esposte al punto 4 sub A della parte in fatto della memoria difensiva); nell’atto di appello la società insisteva per la ammissione delle istanze istruttorie articolate nel primo grado (pagina 13 dell’atto di appello, riprodotto nel presente ricorso).

La Corte nel respingere l’appello di Poste Italiane, ritenendo incontestato il superamento del limite percentuale delle assunzioni a termine, non ha dunque esaminato un fatto potenzialmente decisivo del giudizio. Il medesimo motivo è invece infondato nella parte in cui denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3: la Corte di merito correttamente ha posto a carico di Poste Italiane l’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4764; 04/04/2011 nr. 7645; 19/01/2010 nr. 839).

– il quinto motivo è infondato. La statuizione impugnata nel ritenere che la violazione della clausola di contingentamento stabilita dalla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1, determina la nullità della clausola del termine si è conformata al principio già espresso da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, 19/01/2010 nr. 839) secondo cui il rispetto della clausola di contingentamento costituisce una condizione di legittimità della apposizione del termine;

che restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso. Il primo motivo si riferisce all’omessa pronunzia sulla domanda di accertamento della risoluzione consensuale del rapporto, domanda dipendente dalla previa verifica della esistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato. Il secondo ed il terzo motivo attengono alla dichiarazione di nullità (anche) del secondo contratto a termine; tale statuizione è dipendente dalla pronunzia sul primo contratto a termine sottoscritto. In caso di dichiarazione di nullità del termine apposto al primo contratto la pronunzia sul secondo contratto è inutiliter data, non essendo idonea a produrre alcun effetto utile per il lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2005, n. 6017). Ne deriva che per effetto della cassazione della statuizione di merito relativa al primo contratto a termine non vi è interesse della odierna parte ricorrente alla distinta pronunzia in questa sede sul secondo, posto che esso riacquisterebbe rilevanza solo all’esito dell’eventuale rigetto in sede di rinvio della azione di impugnazione del termine apposto al contratto anteriore. Le ulteriori ragioni di censura attengono alle pronunzie economiche consequenziali all’accertamento della nullità del termine.

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo, nei sensi di cui sopra, rigettato il quinto e gli atti vanno rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame del fatto del rispetto della clausola di contingentamento ed alle pronunzie consequenziali;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta il quinto, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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