Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24573 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12661/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 6083/35/14 depositata in data 21 novembre 2014

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Coop Lombarda Società Cooperativa ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate alla sua istanza di rimborso di credito Irpeg di Euro 103.291,00, emergente dalla dichiarazione dei redditi, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso, con esclusione della richiesta di rivalutazione monetaria.

In esito all’appello dell’Ufficio, la Commissione regionale della Lombardia lo rigettava, rilevando che la eccezione di prescrizione invocata dall’Agenzia delle Entrate non era fondata, in forza di quanto disponeva la L. n. 350 del 2003, art. 2, e riconosceva che erano dovuti gli interessi anatocistici sino al 4 luglio 2006, oltre a quelli di legge, escludendo la rivalutazione monetaria.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo.

La contribuente, sebbene ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, anche in combinato disposto con l’art. 1283 c.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che sono dovuti gli interessi anatocistici sino al 4 luglio 2006.

Precisa che gli interessi anatocistici a norma dell’art. 1283 c.c. possono essere riconosciuti dal giorno della domanda giudiziale, ossia, nel caso di specie, dal 12 luglio 2010 (data di notifica del ricorso in primo grado), ma che, trattandosi di domanda presentata nella vigenza del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, (convertito in L. n. 248 del 2006), che ha stabilito che gli interessi maturati sui rimborsi d’imposta non producono in alcun caso interessi anatocistici, la domanda stessa avrebbe dovuto essere rigettata.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di rimborsi d’imposta, gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente non sono dovuti a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 249, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c. continua ad applicarsi per il periodo anteriore, attesa la portata innovativa e non interpretativa dell’art. 37, comma 50, citato” (Cass. n. 15695 del 23 giugno 2017; Cass. n. 17993 del 19 ottobre 2012; Cass. n. 2823 del 24 febbraio 2012).

3. Tuttavia, poichè il disposto dell’art. 1283 c.c. prevede la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dalla data della domanda giudiziale o, in virtù di espressa convenzione e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, questa Corte ha avuto modo di chiarire che al principio stabilito nell’art. 1283 c.c. consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, per cui “per le obbligazioni dell’Amministrazione finanziaria di rimborso di imposte il contribuente creditore, che invochi il pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale ed a formulare la richiesta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il predetto rimborso, non potendosi i citati interessi considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all’accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi” (Cass. n. 15695 del 23/6/2017; Cass. n. 11171 del 10/5/2013; Cass. n. 4935 del 8/3/2006; Cass. n. 4830 del 10/3/2004).

4. Nella specie la richiesta di pagamento degli interessi anatocistici sull’importo chiesto a rimborso è accoglibile solo per il periodo antecedente al 4 luglio 2006 e comunque a decorrere dalla data della domanda proposta nell’atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto il rimborso d’imposta; tuttavia, poichè dalla sentenza non si evince nè in quale data è stata introdotta la domanda giudiziale, nè se il contribuente avesse tempestivamente provveduto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, in accoglimento del ricorso si impone la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinchè provveda, alla stregua dei superiori principi di diritto richiamati, a verificare in quale data e con quali modalità è stata formulata la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, nonchè a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA