Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24573 del 01/12/2016
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15423-2011 proposto da:
V.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO X., giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
ENTE NAZIONALE STRADE, C.F. (OMISSIS), già ANAS S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 678/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 23/11/2010 R.G.N. 307/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato X. ANTONIO;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE per delega orale Avvocato
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23/11/2010, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da V.A., dipendente dell’Anas – Ente Strade – dal 19/6/1997 al 30/9/2001, inquadrato nell’area operativa e di esercizio in posizione economica ed organizzativa B2 con mansioni di cantoniere, intesa ad ottenere l’inquadramento nell’area operativa B1 in qualità di operatore specializzato a far data dal 1/7/1999, con le conseguenti differenze retributive.
A fondamento del decisum la Corte d’appello argomentava, in estrema sintesi, che la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dal ricorrente continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, senza che mai fossero superati limiti temporali di tre mesi di cui all’art. 2103 c.c., mentre la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere. Non risultava pertanto conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, nè dal punto di vista quantitativo, data l’occasionalità e marginalità della superiore adibizione, nè’dal punto di vista qualitativo, data la intercambiabilità delle prestazioni e la rotazione del personale. Per la cassazione della sentenza il V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. Anas S.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve darsi atto che il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Richiama l’art. 66 del contratto collettivo applicabile, che prevede testualmente che l’operatore specializzato B1 “nei periodi di attesa e senza pregiudizio delle proprie mansioni e tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e delle disposizioni ricevute, partecipa alla squadra di manutenzione e pronto intervento”. Argomenta che tale previsione conferma che nell’espletamento delle mansioni descritte vi possano essere dei periodi di attesa e prevede il contemporaneo svolgimento delle mansioni di cantoniere: la caratteristica della non continuità sarebbe quindi intrinseca al contenuto ed alla natura delle mansioni in esame, sicchè qualsiasi valutazione di merito in ordine alla prevalenza dell’attività svolta non avrebbe ragione di essere, perchè anche l’eventuale attività di cantoniere è riconducibile sempre alle mansioni di operatore specializzato, così come previsto dal contratto collettivo.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che gli ordini di servizio depositati indicavano l’inserimento del ricorrente nei turni di guida di mezzi complessi solo per il caso di eventuali precipitazioni nevose, mentre le deposizioni testimoniali avevano confermato la marginalità della prestazione superiore. Rimarca l’erroneità di tale ricostruzione, considerato che le prove testimoniali avevano confermato che il ricorrente era impegnato in mansioni particolarmente qualificate e che richiedevano particolare professionalità, quali la conduzione di mezzi spargisale, spartineve e decespugliatori, con continuità, considerate anche le condizioni climatiche in una zona di montagna come quella della provincia di Potenza.
2. Le doglianze, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connesse, devono ritenersi infondate, così dandosi continuità alla soluzione accolta da questa Corte in precedenti relativi ad analoga controversia (Cass. 29/4/2013 n.10101 e, da ultimo, Cass. 19/4/2016 n. 14770).
2.1. Ed invero, quanto al primo motivo, il contratto collettivo non viene allegato al ricorso, nè ne viene indicata la sua ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè il ricorso in parte qua risulta improcedibile (Cass. sez. un., ordinanza 25/3/2010 n.7161, Cass. sez. un. 23/9/2010 n.20075). Ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza.
2.2. Occorre comunque rilevare che questa Corte ha già chiarito (vedi Cass. cit. n.14770 del 2016) la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in questione, individuandola nello svolgimento delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, dì autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”, mezzi speciali che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo alla posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “B1”. Sicchè non è possibile dubitare che l’inciso dell’art. 66 trascritto nel ricorso, laddove si fa riferimento al fatto che la partecipazione alla squadra di manutenzione debba avvenire “senza pregiudizio delle proprie mansioni”, intenda ribadire che comunque queste ultime per l’inquadramento superiore debbano avere la prevalenza rispetto a quelle diverse che è possibile assegnare nei periodi di attesa.
2.3. Inoltre, quanto al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purchè svolte in misura quantitativamente significativa (Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/03/2011 n. 6303).
2.4. Nello specifico, la Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da rilievi di natura logico-giuridica, ha negato che le mansioni di conduzione di mezzi speciali potessero ritenersi prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sicchè il motivo si traduce in una critica all’interpretazione e alla valutazione delle prove svolte dalla Corte di merito, prospettandone una diversa, ed involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 18/03/2011 n. 6288; Cass. 10657/2010).
3. In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Segue la condanna del soccombente alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016