Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24572 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14920-2009 proposto da:

Z.G., B.G., in proprio e il primo

anche quale amministratore della cessata società Zampieri SNC,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BORTOLONI 31, presso lo

studio dell’avvocato RAPONE RAFFAELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FANTE STEFANO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/04/2009 R.G.N. 205/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato RAPONE RAFFAELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.G. e B.G. chiedono la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 3 aprile 2009.

La controversia nasce con un ricorso di G.P. contro la Zampieri di Zampieri Giancarlo & C. snc. Il ricorrente assumeva di aver svolto le mansioni di autista alle dipendenze della società convenuta, dal settembre 1995 al maggio 1998, allorquando venne licenziato verbalmente.

La società non si costituì. Si costituirono i soci Z. G. e G.B.. Il Tribunale di Padova accolse integralmente il ricorso. I due soci proposero appello. La Corte d’appello di Venezia lo ha respinto.

Il Z. e la B. ricorrono per cassazione, articolando tre motivi di ricorso.

Il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva.

I primi due motivi si concentrano su di un punto specifico, costituito dalla mancata acquisizione al processo di alcuni documenti prodotti dagli appellanti, ora ricorrenti per cassazione, (solo) nel giudizio di appello. Il primo motivo denunzia una violazione di legge e precisamente dell’art. 437 c.p.c., comma 2. Il secondo motivo un vizio di motivazione.

In realtà, la Corte ha motivato la sua decisione sul punto, spiegando che la produzione non poteva essere ammessa in quanto tardiva e che i motivi addotti a giustificare la intempestività non erano nè dimostrati nè plausibili. Questo perchè Z.W., legale rappresentante della Zampieri srl fallita e figlio degli appellanti era stato assunto come teste in primo grado e, dato il grado di parentela e le modalità di gestione operativa delle due società riferite dai testi, non poteva “sostenersi che gli appellanti fossero impossibilitati a procurarsi la documentazione allegata solo nel presente grado” di appello.

La tardività non viene discussa, anzi è riconosciuta. Le ragioni della ingiustificatezza esposte nella sentenza sono motivate e coerenti. Il resto è valutazione di merito. Nè vi è un obbligo del giudice di colmare i ritardi e le inadempienze delle parti esercitando i poteri d’ufficio. Comunque, il ricorso per cassazione non è conforme al principio di autosufficienza e quindi è inammissibile, perchè non si riportano i passaggi testuali della richiesta con la quale tali poteri sono stati sollecitati, passaggi nei quali si sarebbe dovuto indicare alla Corte d’appello perchè tali documenti dovevano ritenersi indispensabili alla decisione. Nè una convincente spiegazione in tale senso viene fornita nel ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo si denunzia una violazione dell’art. 112 c.p.c. e connesso vizio di motivazione per la “mancata pronuncia su di uno specifico motivo di gravame rettamente formulato nel corso del giudizio” (così, testualmente, il quesito).

Dalla lettura del motivo si evince però che la mancata pronuncia non riguarderebbe un motivo di appello, ma una istanza di ordine di esibizione formulata in entrambi i gradi. Peraltro, anche tale istanza non viene riprodotta, in violazione del criterio di autosufficienza, il che rende inammissibile, prima che infondato, anche questo motivo.

Il ricorso pertanto è inammissibile in tutti i suoi motivi. Nulla sulla spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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