Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24572 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11120/2019 proposto da:

R.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Natale, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 20/3/2018, R.A., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel villaggio di (OMISSIS), città di (OMISSIS); di avere due figlie e un figlio che vivevano ancora nel villaggio; di essere entrato a far parte nel 2010 del partito (OMISSIS), in quanto molto osservante della legge islamica; di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 in seguito a una denuncia presentata dal partito (OMISSIS) contro il suo partito in seguito ad una manifestazione svoltasi nel 2013, in cui era stata distrutta una sede di (OMISSIS) e a cui erano seguiti molti arresti di esponenti di (OMISSIS); di aver ottenuto due prestiti, uno da una banca nel 2013, ancor prima della denuncia di (OMISSIS), e l’altro da uno zio, e di aver venduto una proprietà ricavando il denaro con cui aveva pagato il viaggio in Libia; di non aver pagato alcuna rata del prestito e di correre il rischio per questo motivo di subire la condanna a cinque anni di carcere; di temere però in caso di rientro in patria l’arresto per i problemi legati alla sua attività nel partito.

Con decreto del 13/3/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato in pari data, ha proposto ricorso R.A., con atto notificato il 5/4/2019 svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 15/5/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bi,.

1.1. Il ricorrente si duole che la valutazione negativa della credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale sia stata formulata senza il rispetto delle prescrizioni di legge, sulla base di opinioni soggettive del giudice, senza tener conto del basso livello culturale e di scolarizzazione del richiedente, attribuendo indebitamente valore a discordanze e contraddizioni su aspetti del tutto marginali.

1.2. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.3. Al riguardo il Tribunale, alla pagina 6 del provvedimento impugnato, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, evidenziando numerose lacune, incongruenze e contraddizioni (incapacità di descrivere organizzazione e obiettivi del partito di cui avrebbe fatto parte; discordanze circa la motivazione dell’espatrio; assenza del suo nominativo nella denuncia prodotta alla Commissione con riferimento all’episodio dell’assalto alla sede di (OMISSIS); incongruenze temporali nella collocazione temporale del primo prestito) e sottolineando la mancata cooperazione rappresentata dall’assenza in udienza del richiedente asilo per colmare le lacune del narrato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.1. Secondo il ricorrente la domanda di protezione sussidiaria era stata rigettata senza la necessaria acquisizione delle informazioni attualizzate circa la situazione socio-politica del Paese di provenienza e senza svolgere una approfondita istruttoria, pur essendo facilmente individuabili le fonti da cui ricavare informazioni aggiornate sulla pericolosità per la vita e l’incolumità individuale dei civili derivante da violenza indiscriminata (sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, report 2017-2018 Amnesty International).

2.2. La censura è inammissibile perchè sotto l’etichetta della doglianza di violazione di legge, si riversa completamente nel merito per esprimere dissenso dalla motivata valutazione della situazione socio politica del (OMISSIS) formulata dal Tribunale sulla scorta di informazioni attualizzate, tratte da autorevoli fonti e debitamente indicate, citate e riassunte (rapporto Foreign Office United Kingdom, tratto dal sito EASO e rapporto 2017 Refworld).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3.1. Quanto alla protezione umanitaria, non erano stati valutati i profili di particolare vulnerabilità del ricorrente (orfano di entrambi i genitori, sposato con tre figli minori, estrema povertà della famiglia, buona integrazione sociale in Italia, pericolo di essere arrestato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, instabilità delle condizioni generali del Paese, insufficiente rispetto dei diritti umani, impossibilità di reinserimento nel tessuto sociale del Paese di origine).

3.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo non integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

Il Tribunale, puntualmente allineato a tale orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite, ha escluso sia la sussistenza di una condizione di specifica e personale vulnerabilità soggettiva del richiedente, sia la dimostrazione da parte sua di un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

Per un verso, il Tribunale ha escluso l’insicurezza in termini generale del (OMISSIS) e ha ritenuto che il viaggio migratorio fosse stato determinato da motivazioni economiche, non senza sottolineare il carattere fraudolento e pretestuoso della contrazione del prestito con la banca; d’altra parte, ha evidenziato che non era dimostrata alcuna reale integrazione socio-lavorativa nel nostro Paese, essendo a ciò insufficiente un pregresso e ormai scaduto rapporto lavorativo a tempo determinato di pochi mesi.

Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali.

Inoltre dal provvedimento impugnato risulta l’esistenza in patria della famiglia del ricorrente, con la moglie e i figli frequentanti regolarmente la scuola.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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