Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24572 del 02/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 24862/13, proposto da:
M.O., rappresentato e difeso, in forza di procura in
margine al ricorso, dall’Avv.to D’Ambra Vito, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv.to Morrone Corrado, viale
Ventuno Aprile n. 11, Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la decisione n. 56/50/2013 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, depositata il 14/03/2013 e non
notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
15 maggio 2019 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
Lette le conclusioni scritte dal P.G..
Fatto
RILEVATO
– che il contribuente ha proposto la seguente istanza: “dichiarare l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio – poichè con il presente atto il sig. M.O. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla lite pendente ribadendo la rinuncia contenuta nell’istanza di definizione agevolata 2018 accolta – ovvero in subordine, la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 6, conv. in L. n. 136 del 2018 nelle more della produzione in giudizio della prova dei futuri pagamenti delle rate accordate, la prima delle quali scadenti il prossimo 31.7.2019. Il tutto con compensazione delle spese del grado”;
che ha allegato all’istanza:
1. copia della domanda di definizione della lite pendente del 29.04.2019 con copia della relativa registrazione in data 30.4.2019;
2. copia delle quattro cartelle di pagamento oggetto della dichiarazione di adesione del 29.04.2019 e dei debiti fiscali di cui al presente giudizio con relativo estratto conto di Agenzia Entrate Riscossione.
Diritto
CONSIDERATO
– che la rinunzia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, secondo le formalità prescritte dall’art. 390 c.p.c.;
– che nella specie, pur non risultando effettuate le predette formalità, l’istanza di rinuncia avanzata dal ricorrente documenta, inequivocabilmente, la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente stesso;
– che è orientamento costante di questa Corte che la sopravvenuta mancanza di l’interesse alla decisione, determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (ex pluribus, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 21/06/2016, Rv. 640420-01) che esclude la revivescenza dell’interesse anche ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l’accoglimento dell’impugnazione);
– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
– che sussistono le condizioni di legge per compensare le spese del presente giudizio; stante l’istanza di definizione agevolata della lite;
– che trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019