Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24571 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSAPRO (CONSORZIO SARDO DI PRODUZIONE E LAVORO), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. C.E.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo

studio degli Avv.ti Belli Contarini Edoardo e dell’Avv.Marco Rigi

Luperti, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.N. – ZU.GI. – A.M. – I.

N. – Z.G. – D.G.B. elettivamente

domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio

degli Avv.ti Sipala Aldo e Giulio Guarnacci, che li rappresentano e

difendono per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè nei conronti di:

COOP GRAN SASSO SCARL in Liquidazione Coatta Arrivi amministrativa,

in persona dei Commissari liquidatori pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 9042/06 della Corte di Appello di

Roma del 20.12.2006/18.04.2007 (R.G. n. 7846 dell’anno 2004 +

8569/2004);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Aldo Sipala per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, depositati il 19.02.2001, Z.N. e gli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, ex dipendenti della cooperativa GRAN SASSO a r.L, convenivano in giudizio detta cooperativa e la CON.SA.PRO s.r.l., cui la prima aveva trasferito con distinti atti i rami di azienda – comprendente il complesso dei beni aziendali, per sentir dichiarare l’illegittimità di tali trasferimenti per violazione della L. n. 428 del 1990, art. 47 e dell’art. 2112 cod. civ., con le conseguenti pronunzie sia in ordine agli illegittimi licenziamenti loro intimati dalla Coop. Gran Sasso al termine del periodo di cassa integrazione sia in ordine al risarcimento di danni subiti per il mancato passaggio alla cooperativa acquirente.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 8.10.2003, in parziale accoglimento delle domande, condannava la cessionaria CON.SA.PRO al risarcimento dei danni subito dai ricorrenti pari al 50 % delle retribuzioni di fatto maturate dalla notifica del ricorso fino alla data della pronuncia con detrazione di quanto dagli stessi percepito per eventuali altre occupazioni.

Tale decisione, a seguito di appello principale della CON.SA.PRO. ed appello incidentale dei lavoratori, è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 9042 del 2006, che ha rigettato il gravame principale e ha accolto quello incidentale, con condanna della società cessionaria all’intero risarcimento quantificato per i singoli lavoratori con consulenza tecnica di ufficio. Nel pervenire a tale conclusione. Il giudice di appello ha osservato preliminarmente che il Tribunale nell’interpretare al domanda di primo grado aveva posto in rilievo che tutte le diverse richieste dei ricorrenti (a) dichiarazione dell’illegittimità del passaggio ex art. 2112 cod. civ. alla CON.SA.PRO; b) dichiarazione del loro diritto al passaggio alle dipendenze di quest’ultima; c) dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento intimato dalla GRAN SASSO al termine della cassa integrazione) erano tutte meri presupposti dell’ultima e definitiva richiesta sub d) di condanna della cessionaria CON.SA.PRO. al risarcimento dei danni subiti. Ha ritenuto ancora la Corte territoriale che, non essendovi alcuna specifica censura in ordine alle prime due domande a) e b) di primo grado, il thema decidendum dovesse essere limitato alla domanda di cui alle lett. c) e d) ed in ultima analisi alla condanna al risarcimento dei danni nei riguardi della CON.SA.PRO. Orbene dalle risultanze processuali emergeva che nel caso di specie vi fosse stato un trasferimento ex art. 2112 cod. civ. che aveva riguardato tutti i beni ed il personale della cedente, non avendo alcun rilievo la circostanza che i lavoratori fossero in cassa integrazione, dal momento che il loro rapporto era sospeso, per cui dovevano considerarsi all’atto del trasferimento ancora i dipendenti della cedente.

Ha osservato ancora la Corte territoriale che l’interpretazione complessiva delle richieste formulate dai lavoratori portava a concludere che – contrariamente a quanto sostenuto da controparte – non si era in presenza di un atteggiamento contraddittorio dei lavoratori, in quanto gli stessi avevano voluto limitare la loro richiesta ad un minus – rispetto a quanto spettante, avendo limitato le loro pretese solo al risarcimento sulla base del complessivo comportamento delle società, avevano di fatto reso impossibile la continuazione del rapporto di lavoro con la cessionaria dato il lungo tempo trascorso tra la cessione dell’azienda e la cessazione della cassa integrazione. Nè, ad avviso della stessa Corte, rispondeva al vero l’assunto che era stato fissata l’esclusione dell’assunzione del personale in eccedenza, atteso che tale circostanza non risultava dal verbale di accordo del 9 giugno 1998, che riguardava unicamente la cassa integrazione e non conteneva alcun riferimento alla cessione d’azienda. La CON.SA.PRO. ricorre in cassazione con un motivo. I lavoratori indicati in epigrafe resistono con controricorso. Non si è costituta l’intimata Coop. GRAN SASSO.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di appello ha completamente omesso ogni tipo di indagine sulla cessione di azienda ritenendo che il trasferimento fosse unico ed interessasse l’intero complesso, laddove furono posti in essere più trasferimenti di rami di azienda. Il motivo è privo di pregio e non merita di essere condiviso. Invero, come dimostra la mera lettura dell’impugnata sentenza, l’iter argomentativi – su cui essa si fonda – risulta congruo, privo di salti logici e corretto dal punto di vista giuridico, avendo il giudice di appello interpretato in modo ineccepibile il contenuto delle domande spiegate dai lavoratori, fatto esatta applicazione dei principi giuridici applicabili al trasferimento di azienda, e valutato, infine, in maniera esaustiva la condotta illegittima delle due società ai danni dei lavoratori.

A fronte di tali compiute considerazioni la società ricorrente si limita a lamentare, come già detto, un vizio di motivazione attraverso il quale tenta, da un lato, di accreditare una rivisitazione delle risultanze istruttorie non ammissibile in questa sede e, dall’altro, di addebitare al giudice di appello in forma apodittica – e non affatto argomentata – inesistenti errori di diritto in tema di trasferimento di azienda e, più specificatamente, di erronea interpretazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 che tra l’altro rendeva necessario un apposito quesito di diritto, il quale nel caso di specie non è stato formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti, con distrazione a favore dei loro difensori antistatari Avv.ti Aldo Sipala e Giulio Guarnacci. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va emessa nei confronti dell’intimata cooperativa GRAN SASSO in LCA.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in Euro 60,00 oltre Euro 3500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali; con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Aldo Sipala e Giulio Guarnacci. Nulla per le spese nei confronti dell’intimata Coop GRAN SASSO in LCA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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