Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24571 del 18/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 846-2012 proposto

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO SALMERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9872/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/01/2011, R. G. N. 847/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30.11.2010/4.1.2011 (nr. 9872/2010) la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 1886/2004), che aveva respinto la domanda proposta da G.A. nei confronti di POSTE ITALIANE spa, e per l’effetto, in accoglimento dell’appello del G.:

– ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti di causa per il periodo 3.10.2002/31.12.2002 per “esigenze tecniche, produttive ed organizzative anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”;

– ha condannato la società Poste Italiane alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato a sette motivi, al quale ha opposto difese G.A. con controricorso;

che il lavoratore ha depositato verbale di conciliazione sindacale.

Diritto

CONSIDERATO

che il rilievo dell’accordo transattivo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2010, n. 14353);

che le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dei contenuti dell’accordo raggiunto.

PQM

 

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA