Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24571 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28999-2018 r.g. proposto da:

K.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Franco

Caponi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Anicio Gallo,

presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in

data 20.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. K.N., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento del Questore di Roma ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto, malgrado fosse pendente la procedura per il rinnovo dell’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale giusta quanto previsto dalla norma richiamata; 2) della violazione degli artt. 135 e 737 c.p.c., posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto senza esaminare i motivi di ricorso; 3) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis, posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto sebbene l’ordine di allontanamento non fosse stato previamente comunicato al giudice di pace ai fini della sua convalida. Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Ha depositato atto di costituzione il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria del 23.10.2019, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione del termine di sessanta giorni per la rinotificazione del ricorso al Prefetto in proprio, essendo stata rilevata la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato.

2. Dallo scrutinio degli atti emerge che la predetta ordinanza interlocutoria è stata comunicata al ricorrente in data 17.12.2019 e che il difensore dei quest’ultimo, nonostante abbia provveduto alla rinnovazione della notifica in data 4.2.2020 (e dunque nel rispetto del termine assegnato), ha tuttavia depositato il ricorso rinotificato solo in data 7.10.2020, con ciò determinando l’improcedibilità del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c..

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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