Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24571 del 02/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1430-2016 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 95,
presso lo studio dell’avvocato DE PASQUALE VALENTINA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
con atto di costituzione – avverso la sentenza n. 985/2015 della
COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
Che C.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 985/15 pubblicata l’8 giugno 2015 con la quale era stato rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 3727/5/14 che aveva rigettato i suoi ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativi rispettivamente ad IRPEF per l’anno 2008 e ad IRPEF per l’anno 2007;
che in data 9 ottobre 2017 il ricorrente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, del provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;
che l’Agenzia delle Entrate in data 31 ottobre 2018 ha presentato a sua volta istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere la controparte contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege.
Diritto
CONSIDERATO
Che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Considerato che ai sensi del numero 10 dell’art. 11 della legge di conversione n. 96 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui nulla va disposto sulle spese stesse.
non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, (cfr. Cass. ord. n. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019