Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24570 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. selettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo

Colombo n. 436 presso lo studio dell’avv. Caruso Renato che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Masi Marco del foro di

Bologna come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 190, presso

la Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. Bianco

Rosaria Antonia per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 297/09 della Corte di Appello di

Bologna del 10.03.2009/14.10.2009 (R.G. n. 1323 dell’anno 2000).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Renato Caruso per la ricorrente e l’Avv. Gianfranco

Ruggiero, per delega dell’Avv. Rosaria Antonia Bianco, per la

controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 12.10.1998, C.N. conveniva in giudizio le Poste Italiane per sentirsi riconoscere il diritto all’inquadramento in Area Quadri di 2^ livello a decorrere dal 1.03.1996, o da altra data da accertarsi, con tutte le conseguenze di ordine economico e giuridico. Premetteva al riguardo:

– di essere stata inquadrata, nella sua qualità di dipendente postale nella ex 6^ categoria e successivamente in Area Operativa;

– di essere stata applicata – nel periodo 1.09.1995/9.04.1996 – presso il Servizio Informativo Interno (S.I.I.) della Filiale di (OMISSIS), che necessitava di una unità di Area Quadri;

– di avere (sin dal suo arrivo) avuto il compito di provvedere all’informatizzazione dell’anzidetta Filiale e di essere stata incaricata formalmente – con comunicazione delle Poste Italiane del 28.02.1996 – di svolgere le mansioni di Area Q2 con effetto dal 01.1996 per ricoprire il ruolo di responsabile della Filiale.

All’esito il Tribunale di Bologna con sentenza n. 744 del 2000, accoglieva il ricorso proposto dalla C..

Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 297 del 2009, che ha rigettato le domande proposte dalla C..

Il giudice di appello, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi (in particolare D.N. – direttore della Filiale di (OMISSIS) – e B.X.), ha ritenuto che la C. fosse stata inserita nello staff gestionale del direttore della filiale per un periodo inferiore al semestre e non avesse provato di essersi occupata – con precipue funzioni gestionali – dell’attività affidatale, sicchè non si ravvisavano elementi suscettivi di integrare l’esercizio prolungato di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore. La C. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Le Poste Italiane resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunciala) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o erronea interpretazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2103 e 2697 cod. civ., dell’art. 38, comma 7, artt. 43 e 44 del CCNL; b) inadeguatezza di motivazione ed erronea va-lutazione dei presupposti di fatto e di diritto per la risoluzione della controversia; c) motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria in riferimento ad un punto decisivo della controversia.

In particolare la C. sostiene di avere, sin dal giudizio di primo grado, fornito la prova dello svolgimento delle mansioni di “Responsabile del S.I.I. di Filiale” fin dal 1.09.1995, allegando idonea prova, documentale e testimoniale, comprovante la natura e la tipologia delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.

La ricorrente aggiunge che, nonostante ciò, la Corte territoriale è caduta in palese contraddizione nella breve motivazione contenuta nella sentenza impugnata e non ha correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto. Il motivo è privo di pregio e va disatteso. Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995;

Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi, ritenendo sulla base di tali risultanze, come già detto, che nel caso di specie la ricorrente, pur essendo stata inserita nello staff gestionale del direttore della filiale, non aveva dimostrato di essersi occupata, con precipue funzioni gestionali, dell’attività a lei affidata e in ogni caso non aveva fornito la prova che il semestre di applicazione, utile ai fini del riconoscimento della superiore qualifica di Q2, fosse stato raggiunto.

Le censure della ricorrente in definitiva si traducono in un diverso e non consentito apprezzamento delle prove rispetto alla valutazione, fornita di adeguata e logica motivazione, del giudice di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione, falsa applicazione e/o erronea interpretazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1363 e 2103 cod. civ., dell’art. 38, comma 7, artt. 43 e 44 del CCNL, con riguardo all’importanza delle funzioni svolte e alla loro durata. Anche le esposte censure non meritano di essere condivise, giacchè la valutazione del giudice di merito, riguardante l’esame delle norme contrattuali, della qualifica in precedenza rivestita dalla dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della loro non riconducibilità nell’ambito dell’area quadri ai sensi del CCNL del 1994, è sorretta da adeguata e logica motivazione.

A tale valutazione la ricorrente oppone un diverso apprezzamento, riguardante le regole di ermeneutica contrattuale e la rilevanza e importanza e durata delle funzioni svolte, non ammissibile in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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