Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24570 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 04/11/2020), n.24570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26774/2018 r.g. proposto da:
G.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Corrado Giovanna, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Questore di Brindisi, Questore di Caltanissetta;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositato
il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
1.Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2019, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione del termine di sessanta giorni per la rinotificazione del ricorso al Prefetto in proprio, essendo stata rilevata la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato.
2.Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 20.11.2019 il difensore del ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificato, con la conseguenza che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c. Tale disposizione, infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2005, n. 27398; Cass., Sez. V, 25 luglio 2012, n. 13094; Cass., Sez. lav., 21/11/2013, n. 26141; Cass. 15 aprile 2011, n. 8628; cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930); Sez. 1 -, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020