Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2457 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14672/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO

PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

uditi per il controricorrente l’Avvocato EPIFANIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il ricorrente originario, già dipendente del Ministero della Finanze e poi della Agenzia delle Entrate, impugnò il silenzio rifiuto di quest’ultima sulla domanda con la quale aveva chiesto il rimborso della trattenuta a titolo di IRPEF effettuata sulla indennità erogata dal Fondo previdenziale istituito con D.P.R. n. 211 del 1981.

Il ricorso fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e, sull’appello dell’ufficio, la Commissione Tributaria Regionale confermò la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’originario ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, in riferimento al D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2. A dire del ricorrente, l’indennità corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. n. 1034 del 1984, non sarebbe equiparabile – come ritenuto dal giudice di appello – alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, cosicchè dovrebbe essere tassata per intero.

Il ricorso non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè va assoggettata a tassazione separata e non integrale (Sez. 5, Sentenza n. 19859 del 05/10/2016, Rv. 641258; Sez. 5, Sentenza n. 9430 del 12/06/2003, Rv. 564200).

Invero, il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze corrisponde agli iscritti, quando cessano di far parte dei ruoli del personale dell’amministrazione, o agli aventi diritto, nel caso in cui gli iscritti siano deceduti durante il servizio, una indennità che ha una funzione esclusivamente previdenziale e che viene calcolata in relazione al numero degli anni di servizio (di ruolo e non di ruolo) prestato, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini pensionistici. La composizione del Fondo è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto. Deve perciò ritenersi che l’indennità corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del T.U.I.R., come “indennità equipollente”, in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La peculiarità della fattispecie e la natura previdenziale della controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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